Sentenza — n. 34315/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Il Tribunale di Pavia ha ritenuto la carenza assoluta di motivazione, insanabile, del provvedimento del Gip, affermando di aderire - pur nella consapevole differenza ontologica tra le nozioni di gravi indizi di colpevolezza e del fumus boni iuris - alle argomentazioni del Tribunale di Milano circa l'assenza di una autonoma valutazione da parte del Gip degli elementi di fatto esposti dal PM nella richiesta di applicazione cautelare; conclusione condivisa anche rispetto alla verifica della possibilità di assumere il fatto in una determinata ipotesi delittuosa ossia al profilo motivazionale della riconducibilità della truffa alla Diato. 2 f() L'analisi del tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, si è basata sulla constatazione che l'esistenza del reato nella decisione del Gip è priva della necessaria rappresentazione delle concrete risultanze processuali e della situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostri in termini indiziari la congruenza dell'ipotesi accusatoria rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (pag. 3). 2.1 Il ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 292 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34315/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. ossia per inosservanza di norma processuale, individuata nell'art. 292 comma 2 cod. proc. pen. che prevede che l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare debba, a pena, di nullità, contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione degli elementi che giustificano in concreto la misura disposta. Il ricorrente sostiene l'insussistenza di tale nullità e ha chiesto per tale ragione l'annullamento dell'ordinanza emessa, ritenendo legittimo il provvedimento genetico.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia c/ DIATO Sabrina nata a Bra il 03/01/1987 avverso l'ordinanza in data 17/02/2021 del Tribunale Libertà Pavia visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 17/02/2021 il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, in accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di Diato Sabrina, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia il 12/01/2021, eseguito il 27/01/2021, in relazione al capo B) dell'incolpazione provvisoria (truffa continuata ai danni dello Stato). Premetteva il Tribunale di Pavia di condividere le argomentazioni del Tribunale di Milano che, in sede di riesame sulla misura cautelare personale, aveva annullato l'ordinanza del Gip per difetto di autonoma valutazione; riteneva altresì che anche rispetto al fumus commissi delicti il provvedimento impugnato fosse privo di motivazione.
3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge (art. 292 comma 2, lett. c cod. proc. pen.) per avere il tribunale ingiustificatamente ritenuto che il Gip si era limitato ad una mera attività di riproduzione della richiesta del PM senza alcuna interposizione valutativa autonoma e propria, indicativa dei motivi di adesione alla ricostruzione della pubblica accusa, se non tramite l'uso di clausole di stile o proposizione apodittiche.
Ad avviso della Procura ricorrente, dal provvedimento annullato emergeva invece la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, con graduazione della misura cautelare richiesta; e ciò a prescindere dalla tecnica della redazione "per incorporazione" utilizzata dal giudicante. Specificava altresì che il medesimo Gip aveva rigettato una prima richiesta di misura personale e reale, ritenendo insufficiente il quadro indiziario, per cui si era resa necessaria una seconda istanza di applicazione della misura cautelare sulla scorta di un'attività integrativa d'indagine, ben presente nella successiva e differente valutazione, non senza considerare che le richieste del PM non erano state accolte integralmente, a conferma dell'autonomia della decisione adottata.
Deduceva infine che - diversamente da quanto affermato dal tribunale - dalla documentazione in atti era evidente il coinvolgimento della Diato in società coinvolte nelle condotte truffaldine nel periodo contestato (dal 2015 al 2018).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
2. Il Tribunale di Pavia ha ritenuto la carenza assoluta di motivazione, insanabile, del provvedimento del Gip, affermando di aderire - pur nella consapevole differenza ontologica tra le nozioni di gravi indizi di colpevolezza e del fumus boni iuris - alle argomentazioni del Tribunale di Milano circa l'assenza di una autonoma valutazione da parte del Gip degli elementi di fatto esposti dal PM nella richiesta di applicazione cautelare; conclusione condivisa anche rispetto alla verifica della possibilità di assumere il fatto in una determinata ipotesi delittuosa ossia al profilo motivazionale della riconducibilità della truffa alla Diato. 2 f() L'analisi del tribunale, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, si è basata sulla constatazione che l'esistenza del reato nella decisione del Gip è priva della necessaria rappresentazione delle concrete risultanze processuali e della situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostri in termini indiziari la congruenza dell'ipotesi accusatoria rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (pag. 3). 2.1 Il ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. ossia per inosservanza di norma processuale, individuata nell'art. 292 comma 2 cod. proc. pen. che prevede che l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare debba, a pena, di nullità, contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione degli elementi che giustificano in concreto la misura disposta. Il ricorrente sostiene l'insussistenza di tale nullità e ha chiesto per tale ragione l'annullamento dell'ordinanza emessa, ritenendo legittimo il provvedimento genetico.
3. Essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi - appunto - dell'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali. Orbene, dall'esame degli atti del fascicolo relativo al procedimento in questione, si rileva che il Pubblico Ministero, in relazione all'indagine in corso ed alle misure cautelari applicate con l'unica ordinanza genetica, ha espresso parere favorevole alla revoca della misura cautelare personale applicata alla Diato, con decreto del 17/02/2021, apposto in calce all'istanza del difensore con la quale si evidenziava l'esito del giudizio di riesame dinanzi al Tribunale di Milano, a seguito di ricorso di Aghenna Giancarlo e di Rosso Valerio, e la riscontrata nullità del provvedimento genetico.
Il Gip ha di conseguenza revocato la misura, prendendo atto "dell'ordinanza del Tribunale della Libertà, con motivazione che trascende il singolo indagato e assume valenza generale" (decreto del 18/02/2021). 3.1 E' evidente dunque che la revoca della misura personale applicata alla Diato e la conferma anche in sede di legittimità dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, condivisa dal Tribunale di Pavia che ha emesso il provvedimento impugnato, concretano motivi sopravvenuti ed incompatibili con l'interesse ad impugnare la declaratoria di nullità del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso a carico della Diato, in relazione agli stessi reati.
P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 09 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presid