Sentenza — n. 34314/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza del motivo. Il Tribunale di Milano ha ritenuto la carenza assoluta di motivazione, insanabile, del provvedimento del Gip, richiamando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla declaratoria di nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., sulla base di principi di diritto che il ricorrente non contesta, incentrandosi il ricorso sulla applicazione di tali principi - ritenuta non corretta - alla fattispecie concreta.3. Dal testo del provvedimento impugnato si rileva il confronto tra la richiesta del PM e l'ordinanza del Gip, evidenziandosi come quest'ultima si sia limitata a riprodurre la prima, senza però trarre alcuna conclusione autonoma in ordine alla ricorrenza della gravità indiziaria in capo all'Aghemo, "la cui posizione è stata trattata alle pagine da 74 a 77", con iter "privo di qualunque esplicitato percorso argomentativo", precisandosi che nella parte relativa all'indagato (ossia nella "scheda tecnica", "tracciata dal PM recependo il lavoro della polizia giudiziaria, in cui sono descritti gli incarichi ed i ruoli ricoperti e gli elementi raccolti nel corso delle indagini") "manca una qualsiasi parola in più (o diversa) rispetto alla richiesta del PM, che dia conto almeno di un apprezzamento di quanto esposto" (pag. 7).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 292 cod. proc. pen, art. 292 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34314/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. ossia per inosservanza di norma processuale, individuata nell'art. 292 comma 2 cod. proc. pen. che prevede che l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare debba, a pena, di nullità, contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto l'applicazione della misura disposta. Il ricorrente sostiene l'insussistenza di tale nullità, rilevata dal tribunale, per cui, in relazione alle contestazioni ed alla posizione in oggetto, doveva rapportarsi ad un effettivo vaglio da parte del Gip degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia c/ Aghemo Giancarlo nato a Carignano il 18/08/1963 avverso l'ordinanza in data 11/02/2021 del Tribunale Libertà Milano visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria di replica dell'avv.
Demetrio Cristofori del foro di Cuneo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/02/2021 il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, in accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di Aghemo Giancarlo, annullava l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia il 12/01/2021 con la quale era stata a costui applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai capi A) e B) dell'incolpazione provvisoria (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni dello Stato).
2. Avverso l'ordinanza collegiale ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, sulla base di un unico motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge (art. 292 comma 2, lett. c ) per avere il tribunale ingiustificatamente ritenuto che il Gip si era limitato ad una mera attività di riproduzione della richiesta del PM senza alcuna interposizione valutativa autonoma e propria, indicativa dei motivi di adesione alla ricostruzione della pubblica accusa, se non tramite l'uso di clausole di stile o proposizione apodittiche.
Ad avviso della Procura ricorrente, dal provvedimento annullato emergeva invece la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, con graduazione della misura cautelare richiesta; e ciò a prescindere dalla tecnica della redazione "per incorporazione" utilizzata dal giudicante. Specificava altresì che il medesimo Gip aveva rigettato una prima richiesta, ritenendo insufficiente il quadro indiziario, per cui si era resa necessaria una seconda istanza di applicazione della misura cautelare sulla scorta di un'attività integrativa d'indagine, ben presente nella successiva e differente valutazione, non senza considerare che le richieste del PM non erano state accolte integralmente, a conferma dell'autonomia della decisione adottata.
Con riferimento poi alle esigenze cautelari, non sussisteva la rilevata nullità per carenza di motivazione trattandosi di vizio previsto solo nel caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
3. Con memoria difensiva del 24/05/2021 nell'interesse dell'indagato è stata richiesta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, in subordine, l'infondatezza, con conseguente rigetto, con puntualizzazione delle ragioni a sostegno della ritenuta correttezza della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per genericità e, comunque, per manifesta infondatezza del motivo.
2. Il Tribunale di Milano ha ritenuto la carenza assoluta di motivazione, insanabile, del provvedimento del Gip, richiamando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla declaratoria di nullità dell'ordinanza cautelare per violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., sulla base di principi di diritto che il ricorrente non contesta, incentrandosi il ricorso sulla applicazione di tali principi - ritenuta non corretta - alla fattispecie concreta.3. Dal testo del provvedimento impugnato si rileva il confronto tra la richiesta del PM e l'ordinanza del Gip, evidenziandosi come quest'ultima si sia limitata a riprodurre la prima, senza però trarre alcuna conclusione autonoma in ordine alla ricorrenza della gravità indiziaria in capo all'Aghemo, "la cui posizione è stata trattata alle pagine da 74 a 77", con iter "privo di qualunque esplicitato percorso argomentativo", precisandosi che nella parte relativa all'indagato (ossia nella "scheda tecnica", "tracciata dal PM recependo il lavoro della polizia giudiziaria, in cui sono descritti gli incarichi ed i ruoli ricoperti e gli elementi raccolti nel corso delle indagini") "manca una qualsiasi parola in più (o diversa) rispetto alla richiesta del PM, che dia conto almeno di un apprezzamento di quanto esposto" (pag. 7).
L'analisi del tribunale si sostanzia di riferimenti puntuali e circostanziati al contenuto degli atti: la ricostruzione operata dal PM nella prima richiesta; le ragioni di perplessità che avevano indotto il Gip a respingerla; l'apodittica affermazione del contenuto persuasivo della seconda richiesta; la struttura dell'ordinanza genetica - la spiegazione dei meccanismi truffaldini alle pagine da 13 a 27 mutuata dalla parte iniziale della richiesta del PM, la riproduzione integrale delle "schede individuali" degli indagati alle pagine da 28 a 112; la affermata sussistenza del reato associativo alle pagine 113 e 114, con riferimento a principi di diritto senza indicazione di elementi da cui desumere la partecipazione al sodalizio dei singoli indagati; la conclusione riproduttiva delle argomentazioni della pubblica accusa a pag.140.
4. A fronte di tali rilievi, la contestazione del ricorrente è - come accennato in precedenza - aspecifica, perché non individua i punti dell'ordinanza genetica, annullata in sede di riesame, che a suo avviso dimostrano "piena contezza degli ulteriori elementi" in ordine alle condotte illecite ed alla portata delle operazioni truffaldine, trattandosi anche in questo di affermazioni prive di riscontro. Tale genericità caratterizza il ricorso nel suo complesso, asserendosi che "il Tribunale omette di considerare i riscontri documentali"; che "il medesimo giudice ha per ogni posizione motivato le ragioni in base alle quali gli elementi costituivano conferma dei fatti così come inquadrati dal Brindisi, come ad esempio dimostrato a pag. 38"; che il "Gip descrive puntualmente i rispettivi ruoli degli indagati all'interno della centrale di Biolevano ed all'interno della società che svolgono il ruolo di collettore, dimostrando piena cognizione del sistema illecito": in ogni caso senza indicare - al fine di consentirne la verifica in sede il legittimità - le valutazioni, attinenti alla figura dell'Aghema, che sarebbero state pretermesse nell'analisi del tribunale in tema di gravi indizi di colpevolezza per i due reati contestati.5.
Va considerato altresì che il ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. ossia per inosservanza di norma processuale, individuata nell'art. 292 comma 2 cod. proc. pen. che prevede che l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare debba, a pena, di nullità, contenere l'esposizione e l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto l'applicazione della misura disposta. Il ricorrente sostiene l'insussistenza di tale nullità, rilevata dal tribunale, per cui, in relazione alle contestazioni ed alla posizione in oggetto, doveva rapportarsi ad un effettivo vaglio da parte del Gip degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto.
In realtà, la lettura dell'ordinanza cautelare - non allegata al ricorso ma ugualmente acquisita, attesa la natura processuale della questione - riporta, per quanto riguarda la posizione dell'Aghema, alle pagine da 74 a 77, "la ricostruzione offerta del PM", le conclusioni anch'esse mutuate (e per questo virgolettate) dalla richiesta e dalle osservazioni di PG, la formula finale di stile (per le ragioni esposte si ritengono integrati i gravi indizi di colpevolezza). E se è vero che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa è pur sempre necessario che dal contesto del provvedimento risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai singoli soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Cass. sez. 6, sent. n. 30774 del 20/06/2018 - dep. 06/07/2018 - Rv. 273658).
6. Tale autonomia di giudizio non può desumersi dal rigetto della prima richiesta del pubblico ministero o dalla applicazione di una misura cautelare meno afflittiva non essendo sufficiente ai fini dell'indagine in esame il dato del parziale accoglimento della richiesta stessa (sul punto Cass. sez. 5, sent. n. 32444 dell'01/06/2018 - dep. 13/07/2018 - Rv. 273580). P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 0