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Sentenza — n. 34313/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34313/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34313/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato che ha dedotto la violazione di legge in ordine alla valutazione effettuata quanto alla possibilità che le condizioni di salute dello stesso siano adeguatamente tutelate nella struttura carceraria e, conseguentemente, con riferimento al giudizio in merito all'adeguatezza della misura in atto.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen, articolo 309 cod. proc. pen, art. 310 cod. proc. pen, art. 311 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnazione proposta non è sussumibile in alcuna delle previsioni dell'art. 311, commi 1 e 2, cod. proc. pen. A mezzo della stessa, infatti, non viene impugnato alcun provvedimento del giudice del riesame (articolo 309 cod. proc. pen.) o del giudice dell'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari (art. 310 cod. proc. pen.) alla stregua della previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Né si tratta di ricorso avverso l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.). Il provvedimento impugnato nel caso di specie è, invece, quello con il quale il giudice competente, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ha respinto la richiesta di revoca della misura coercitiva, in precedenza disposta ed applicata.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute braccialetto elettronico diritti del detenuto regime penitenziario diritto di rimanere

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
articolo 309 cod. proc. pen
A mezzo della stessa, infatti, non viene impugnato alcun provvedimento del giudice del riesame (articolo 309 cod. proc. pen.) o del giudice dell'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari (art.
art. 310 cod. proc. pen
pen.) o del giudice dell'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari (art. 310 cod. proc. pen.) alla stregua della previsione dell'art.
art. 311 cod. proc. pen
In tale situazione, pertanto, difetta il presupposto oggettivo del ricorso per cassazione previsto dall'art. 311 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIGLIANISI DOMENICO nato a CAMPO CALABRO il 24/10/1961 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI: lette le conclusioni del difensore

RITENUTO IN FATTO

La CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA, con ordinanza in data 4/2/2021, ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliati, anche con l'applicazione del braccialetto elettronico, proposta nell'interesse di VIGLIANISI DOMENICO, imputato come in atti in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato che ha dedotto la violazione di legge in ordine alla valutazione effettuata quanto alla possibilità che le condizioni di salute dello stesso siano adeguatamente tutelate nella struttura carceraria e, conseguentemente, con riferimento al giudizio in merito all'adeguatezza della misura in atto.

2. In data 21 aprile 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore Generale, Sost. dott. Stefano Tocci, che conclude il rigetto del ricorso.6 3. In data 6 maggio 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali l'avv. Russo insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. L'impugnazione proposta non è sussumibile in alcuna delle previsioni dell'art. 311, commi 1 e 2, cod. proc. pen. A mezzo della stessa, infatti, non viene impugnato alcun provvedimento del giudice del riesame (articolo 309 cod. proc. pen.) o del giudice dell'appello delle ordinanze in materia di misure cautelari (art. 310 cod. proc. pen.) alla stregua della previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. Né si tratta di ricorso avverso l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva (art. 311, comma 2, cod. proc. pen.). Il provvedimento impugnato nel caso di specie è, invece, quello con il quale il giudice competente, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, ha respinto la richiesta di revoca della misura coercitiva, in precedenza disposta ed applicata.

In tale situazione, pertanto, difetta il presupposto oggettivo del ricorso per cassazione previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. e, peraltro, il ricorrente nell'unico motivo, pure qualificandolo come violazione di legge, deduce il vizio di motivazione, che non può essere, ai sensi dell'art. 311, comma 2, primo inciso cod. proc. pen., oggetto di ricorso immediato per cassazione, ammesso elusivamente "per violazione di legge". Neppure, d'altro canto, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 569, comma i, cod. proc. pen. che, secondo il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità "è limitato alla sola fase di cognizione, come si desume dalla lettera dell'art. 569, comma i, cod. proc. pen. che attribuisce tale facoltà alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado" (Sez. 6,11. 9970 del 15/02/2005, Cicini, Rv. 231179;

Sez. 5, il. 5220 del 17/12/2003, dep. 2004, Bongini, Rv. 228070; Sez. 4, IL 2571 del 17/10/ 1997, Pipitone, Rv. 209066; Sez. 5, n. 3698 del 05/07/1994, Golfetto, Rv. 199244; e Sez. 1, n. 3471 del 30/09/1991, D'Alterio, Rv. 188460). Nella specie, inoltre, concorre la specifica clausola di esclusione, stabilita dall' art. 569, comma 3, cod. proc. pen., norma che sancisce l'inapplicabilità del ricorso immediato nel caso previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Tanto premesso, quindi, deve ribadirsi che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Mortarini, Rv. 269418) 2.

L'impugnazione, d'altro canto, nel caso di specie non può essere qualificato come appello ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. La circostanza che il ricorso sia stato proposto personalmente dall'imputato, infatti, costituisce causa di inammissibilità del ricorso tale da non consentire l'istaurazione di un valido rapporto processuale per la fase di legittimità (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966).

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso 11/5/2021 Il Consigli e estensore Marco MaffalMonaco Il Presidente G.ovanna