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Sentenza — n. 34312/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order citing insufficient grounds for autonomy of evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34312/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Vicoli Vitale against the confirmation of a detention order. The appellant argued that the lower courts failed to autonomously evaluate precautionary needs and relied on non-existent prior convictions. The court held that the lower judges adequately explained their reasoning regarding the suspect's contacts and pending proceedings, thereby satisfying the statutory requirement for explicit motivation.

Regesto Legislator

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Art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen.; Art. 274, comma primo, lett.c), cod. proc. pen.: The requirement for autonomous evaluation of precautionary needs does not mandate a complete rewriting of relevant facts but requires the judge to explicitly state the criteria adopted for the decision.

Parole chiave

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precautionary measures autonomous evaluation gravity of evidence pending proceedings personal status detention order motivation requirement attività criminosa

Disposizioni normative citate

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Art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen.
2.Questa Corte di legittimità ha avuto in più occasioni modo di affermare che, "in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod.
Art. 274, comma primo, lett.c), cod. proc. pen.
5.Correttamente il giudice del riesame ha ritenuto rilevanti anche le pendenze giudiziarie, elementi sintomatici della personalità del prevenuto che ancorché non menzionate espressamente dall'art. 274, comma primo, lett.
Art. 133 cod. pen.
pen., hanno una loro importanza ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere, come si desume dall'art. 133 cod. pen., ed in ogni caso in cui l'ordinamento imponga una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato, quindi anche in tema misura cautelari.
art. 292 cod. proc. pen
Può quindi ribadirsi che si ha la nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., solo in presenza di un'ordinanza priva di motivazione ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario e/o cautelare.
art. 606 comma 1 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen
pen., hanno una loro importanza ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere, come si desume dall'art. 133 cod. pen., ed in ogni caso in cui l'ordinamento imponga una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato, quindi anche in tema misura cautelari.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. n. 13864 del 16.03.2017
Sez. VI penale, del 24 agosto 2006, n. 29405
Correttamente sono stati, pertanto, presi in considerazione non solo i precedenti penali, ma anche le pendenze giudiziarie (In tal senso: Sez. VI penale, del 24 agosto 2006, n. 29405; Sez.
Sez. III n. 24123 del 21/07/2016
29405; Sez. III n. 24123 del 21/07/2016 Rv.
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Testo completo

a seguente sul ricorso proposto da: VICOLI VITALE nato a SAN SALVO il 17/12/1970 avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette/s‘Atite le conclusioni del PG FULVIO TRONCONE ,14 i-,...,,__ e,,A-2_,,.e, (7---7 2 i / ›,-) .. - O j udito il difensore ) -.n, i l •--k-• 2 I- 2 3 <5;' j--?-2

RITENUTO IN FATTO

VICOLI Vitale ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che il 30.12.2020 ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Novara che il 27.11.2020 gli aveva applicato l'obbligo di presentazione alla P.G. per associazione per delinquere, truffa aggravata e violazione dell'art. 140 TU Bancario. Deduce il ricorrente :

1. vizio di motivazione in ordine alla reiezione dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione. Sostiene che il Tribunale ha respinto l'eccezione con motivazione del tutto apparente essendosi limitato ad affermare che il GIP aveva osservato il suo onere motivazionale fornendo un apporto argomentativo autonomo, come testimoniato da una diversa scelta della misura rispetto a quella richiesta;

2. omessa valutazione delle eccezioni difensive in punto esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza. Lamenta che il giudice della cautela ha fondato il giudizio di pericolosità sulla sussistenza di precedenti penali inesistenti. Sostiene che il giudizio di pericolosità non può fondarsi su precedenti rispetto ai quali non è ancora stata esercitata l'azione penale e quindi sulla mera iscrizione nel registro degli indagati perché il procedimento si sarebbe potuto concludere con un decreto di archiviazione. E comunque apparenza di motivazione con riguardo alla gravità indiziaria considerato che è stato completamente preternnesso l'assunto alternativo fornito dalla difesa con riguardo ai contatti con i presunti associati considerato che dalle indagini difensive era risultato che il ricorrente aveva prestato la sua attività professionale solo in circoscritte e specifiche occasioni e quindi non era parte dell'indeterminato programma delinquenziale dell'associazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. 2.Questa Corte di legittimità ha avuto in più occasioni modo di affermare che, "in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura" (così Sez. 6, sent. n. 13864 del 16.03.2017, Rv. 269648).

L'obbligo di rafforzata motivazione, che la legge pone a carico del giudice, risponde infatti all'esigenza di assicurare la chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo che ha condotto il giudicante ad assumere la decisione adottata, al fine di evitare in materia di libertà personale il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo. Particolare attenzione è stata dedicata a due ricorrenti tipologie di provvedimenti, l'una costituita dalla motivazione per relationem e l'altra dalla incorporazione nell'ordinanza del giudice della richiesta presentata dal P.M.

In linea generale, è stata ribadita, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/2015, la legittimità del ricorso a tali forme di motivazione, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad "un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto" (in tal senso, N. 840 del 2016 Rv. 265645, N. 5497 del 2016 Rv. 266336, N. 11922 del 2016 Rv. 266428; n. 28979 del 2016, Rv. 267350).

Deve aggiungersi che il profilo valutativo va scrutinato alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame, il che riveste peculiare valenza nelle ipotesi - quale quella in esame - di ordinanze concernenti più indagati e più imputazioni provvisorie, in cui la struttura del provvedimento medesimo ben può comportare la sua articolazione in una serie di segmenti fra loro correlati che, comunque, non vi sono schemi rigidi poiché ciò che rileva è il risultato rispetto alla quale il giudice è pienamente libero di adottare le forme reputate più opportune, purché idonee a dare contezza della propria delibazione (cfr. n. 1430 del 2018, Rv. 272179 e n. 3067 del 2018, Rv. 272135;

N. 32444 del 2018 Rv. 273580; N. 11985 del 2018 Rv. 272939; N. 30774 del 2018 Rv. 273658; n. 46792 dell'11.09.2017, Rv. 271507). Può quindi ribadirsi che si ha la nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., solo in presenza di un'ordinanza priva di motivazione ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario e/o cautelare. Il difetto di autonoma valutazione è ipotesi che va tenuta rigorosamente distinta da quella di una motivazione insufficiente e, come tale, suscettibile di essere "sanata" dall'intervento del giudice del riesame, ferma naturalmente la possibilità di far valere in sede di legittimità - ove ne ricorrano le condizioni - il vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen.

Nel caso in esame, per quello che qui rileva, sia l'ordinanza genetica che l'ordinanza del tribunale del riesame si sono attenute ai principi indicati dando conto con un espresso procedimento valutativo delle ragioni che avevano portato alla affermazione della sussistenza della gravità indiziaria con riguardo ad entrambi gli addebiti e dando conto di avere considerato le argomentazioni difensive in punto sussistenza della gravità indiziaria con riguardo ad entrambi i reati, evidenziando che se è vero che il VICOLI in alcune denunce-querele si era presentato come vittima delle truffe era pur vero che erano stati accertati un impressionante numero di contatti telefonici tra lui e i vari coindagati, circostanza che aveva portato prima il GIP e poi il Tribunale del Riesame a concludere che l'indagato, proprio all' evidente fine di eludere la propria corresponsabilità fingeva con le vittime di essere all'oscuro delle intenzioni dei correi e le ingannava provvedendo anche all'emissione di fattura per la sua asserita attività di mediazione, mentre invece tramava di nascosto con i complici.

Così come l'esistenza dell'associazione è stata desunta non solo dai menzionati, sistematici e frequentissimi contatti telefonici ma anche e soprattutto dalla predisposizione di varie società, di caselle di posta elettronica, nonché di modelli di documenti reiteratamente adoperati (e rinvenuti analizzando il materiale informatico sequestrato). 3.Può quindi affermarsi che il GIP e il Tribunale del Riesame hanno dato conto del loro procedimento valutativo e che il Tribunale, nel confermare il provvedimento del GIP in punto gravità indiziaria ha considerato le deduzioni difensive. 4.Con riguardo alle esigenze cautelare il solo fatto che il GIP ha graduato le misure richieste dal pubblico ministero, senza accoglierle in toto - a fronte di una richiesta di applicazione degli arresti domiciliari è stato disposto l'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria - dimostra l'insussistenza della affermata nullità per asserita carenza di autonoma valutazione, così come le puntuali argomentazioni espresse in punto di sussistenza della pericolosità sociale danno conto delle ragioni per cui, nonostante la formale incensuratezza, il Tribunale ha ritenuto sussistente un concreto pericolo di recidivanza. 5.Correttamente il giudice del riesame ha ritenuto rilevanti anche le pendenze giudiziarie, elementi sintomatici della personalità del prevenuto che ancorché non menzionate espressamente dall'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., hanno una loro importanza ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere, come si desume dall'art. 133 cod. pen., ed in ogni caso in cui l'ordinamento imponga una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato, quindi anche in tema misura cautelari.

L'accezione amplissima ricomprende non solo le condanne passate in giudicato e quelle non definitive, ma anche i procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari. Correttamente sono stati, pertanto, presi in considerazione non solo i precedenti penali, ma anche le pendenze giudiziarie (In tal senso: Sez. VI penale, del 24 agosto 2006, n. 29405; Sez. III n. 24123 del 21/07/2016 Rv. 270509) 6. Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14.4.2021 Il