Sentenza — n. 34311/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 11/7/2019, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione con la quale il Tribunale di Vicenza, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Karim El Moutaoukil colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte riconosceva il beneficio della sospensione condizionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 34311/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va accolto limitatamente al motivo inerente alle attenuanti generiche, risultando gli altri motivi manifestamente infondati.
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coglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 11/7/2019, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione con la quale il Tribunale di Vicenza, ad esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Karim El Moutaoukil colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte riconosceva il beneficio della sospensione condizionale.
2. Ha proposto ricorso Karim El Moutaoukil, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione per assenza del possesso in capo all'imputato dell'autovettura provento di furto, della quale egli ebbe fece solo un uso momentaneo, ponendosi alla guida della stessa, come riconosciuto anche dalla stessa Corte di appello. 2.2. Violazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, "in assenza degli indici necessari per ravvisare il dolo eventuale nella ricezione di un veicolo effettuato con atteggiamento di mera indifferenza circa la possibile natura illecita del bene", considerato altresì che l'amico Garaba aveva le chiavi del veicolo, sul quale non vi erano segni di scasso o effrazione. 2.3.
Violazione di legge (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di detenzione di sostanza stupefacente, affermata sulla base di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La stessa ricostruzione in fatto della sentenza impugnata, attestante la disponibilità del veicolo da parte di Garaba, unitamente alla circostanza che Karim El Moutaouk detenesse già nel proprio marsupio della sostanza stupefacente, porta a ritenere che non fosse nel possesso del ricorrente l'ulteriore quantitativo occultato nel bagagliaio, peraltro con diverso principio, attivo (come accertato nella relazione della polizia giudiziaria, che erroneamente la Corte di appello non ha acquisito d'ufficio). 2.4.
Assenza di motivazione sulla condizione di procedibilità del reato di lesioni personali, da ritenere colpose e non dolose, come invece ritenuto nella sentenza impugnata, senza alcun accertamento sulla coscienza e volontà dell'imputato di provocare al carabiniere le lesioni medesime. 2.5. Omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento era stato richiesto con uno specifico motivo di appello, cui la Corte di appello non ha dato alcuna risposta.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La difesa dell'imputato, in replica alle argomentazioni del P.G., ha depositato una memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto limitatamente al motivo inerente alle attenuanti generiche, risultando gli altri motivi manifestamente infondati.
2. Con i primi due motivi, relativi alla condanna per ricettazione, la difesa, estrapolando dal contesto alcune affermazioni della sentenza impugnata, ha erroneamente dato per presupposta la veridicità della versione dei fatti fornita dall'imputato all'udienza di convalida dell'arresto, secondo la quale l'autovettura provento di furto sarebbe stata nella disponibilità di un suo amico, tale Garaba, riuscito a fuggire dopo l'intervento dei Carabinieri, che "gli aveva chiesto di andare a fare un giro con lui per strada"; il ricorrente si sarebbe messo al posto di guida "per provare l'auto" e sarebbe poi partito a forte velocità, pur privo della patente di guida del veicolo, su indicazione dell'amico, una volta avvicinatosi il mezzo dei militari.
Invero, il Tribunale ha osservato che "la versione difensiva offerta dall'imputato, oltre a non trovare riscontro alcuno, collide con i dati processuali acquisiti"; in particolare, la sua spiegazione "di essersi posto alla guida del mezzo solo per provare un veicolo nella disponibilità dell'amico collide con il fatto che il veicolo era fermo in sosta al momento dell'avvistamento da parte dei Carabinieri (e l'imputato era già al posto di guida) e che era partito solo alla vista dei militari, ingaggiando una rocambolesca e pericolosa fuga". Il primo giudice ha poi ritenuto sussistente il dolo, dopo avere ricordato che il delitto è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez.
U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324): questo, "anche a voler dare credito alla versione difensiva, sarebbe avvenuto anche nel caso di specie".La medesima valutazione, al fine di disattendere il motivo inerente al dolo (che - secondo la difesa - sarebbe stato insussistente solo perché l'amico gli aveva detto di stare "tranquillo"), è stata espressa dalla Corte di appello, che tuttavia, aderendo integralmente alle argomentazioni del primo giudice (cosicché si è in presenza di una "doppia conforme"), non ha affatto recepito la versione resa dall'imputato, priva di "riscontro alcuno".
Non è pertinente al caso di specie, dunque, il principio affermato da questa Corte, secondo il quale «non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso» (così Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292, in un caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna, fondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, sull'autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684;
Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689).
3. Privo di fondamento è anche il terzo motivo, inerente all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di sostanza stupefacente, anch'esso in parte fondato sull'asserita, indimostrata disponibilità esclusiva del veicolo in capo all'amico Garaba. Il ricorrente ha lamentato la mancata acquisizione da parte della Corte territoriale di una successiva relazione sulla sostanza stupefacente sequestrata, quando né con l'atto di appello né in sede di conclusioni (come risulta dal verbale di udienza) l'acquisizione dell'atto era stata chiesta dalla difesa.
Peraltro, in detta relazione, allegata al ricorso, risulta che anche la sostanza presente nello zaino, così come quella contenuta nel marsupio, pacificamente appartenente a El Moutaoukil, era marijuana, pur se con una diversa percentuale di principio attivo, circostanza che evidentemente non rende incompatibile la detenzione di entrambi i quantitativi della medesima qualità di droga in capo al medesimo soggetto. Pertanto, la valutazione espressa dai giudici di merito non è inficiata dalla produzione del nuovo documento, che è comunque inammissibile, dovendosi ribadire che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609;
Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390; Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254302).
4. Privo di ogni pregio è anche il quarto motivo, riguardante la condanna per il reato di lesione personale, basato anche in questo caso sulla sola versione dei fatti fonita dall'imputato (che avrebbe aperto la portiera dell'auto, contro la quale il carabiniere aveva sbattuto), incompatibile con "l'entità delle lesioni cagionate al militare operante" nonché smentita da quella riportata nel verbale di arresto e recepita da entrambi i giudici di merito, con motivazione tutt'altro che mancante: il carabiniere subì varie contusioni e abrasioni nel corso della colluttazione con El Moutaoukil, conseguente al tentativo dell'arrestato di divincolarsi e fuggire, sventato dai militari solo con l'utilizzo delle manette.
5. E' fondato, invece, il motivo inerente al diniego delle attenuanti generiche. Il Tribunale non aveva espresso specifiche valutazioni sul punto, pur avendo ampiamente motivato sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, a seguito di uno sfavorevole giudizio prognostico, in ragione della negativa condotta tenuta dall'imputato dopo l'episodio di cui si tratta. Con l'atto di appello il difensore, impugnata anche detta statuizione, aveva proposto uno specifico motivo di gravame (il sesto) per contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando vari elementi ritenuti favorevoli, oltre a quello della incensuratezza, quali le parziali ammissioni di responsabilità, il positivo comportamento processuale (culminato nell'accettazione del giudizio direttissimo per tutti i capi d'imputazione), il pentimento manifestato, il tentativo di risarcire il danno a tutte le persone offese, compreso il militare vittima delle lesioni.
La Corte territoriale ha obliterato del tutto il motivo di appello, con una omissione "per la quale non è possibile nemmeno argomentare un implicito rigetto motivazionale", come sostenuto dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni.La sentenza, pertanto, va annullata con rinvio al giudice penale, affinché esamini il motivo di gravame, dando poi adeguata motivazione della decisione adottata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile la dichiarazione di responsabilità. Così deciso il 14 luglio 2