Sentenza — n. 34309/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 601, commi 1 e 3 e 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che l'imputato non avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello o, quanto 1 ii meno, che la notifica dello stesso era tardiva. Questione questa che, sebbene ritualmente e formalmente dedotta con le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020, non è stata compiutamente valutata dalla Corte territoriale che si è limitata a rilevare, erroneamente, che le notifiche erano regolari. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della corte territoriale in ordine alla ritenuta identificazione dell'imputato, fondata sul solo coinvolgimento dello stesso nella transazione commerciale intercorsa con il Maccauro, sarebbe il risultato di una argomentazione fallace.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 157, comma 8 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34309/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 601, commi 1 e 3 e 178, comma 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALMISCIANO MICHELE nato il 02/03/1952 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI; lette le conclusioni della difesa.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con sentenza del 22/1/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 7/11/2019 nei confronti di PALMISCIANO MICHELE in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. in relazione alla ricettazione di un assegno.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 601, commi 1 e 3 e 178, comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che l'imputato non avrebbe ricevuto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello o, quanto 1 ii meno, che la notifica dello stesso era tardiva. Questione questa che, sebbene ritualmente e formalmente dedotta con le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020, non è stata compiutamente valutata dalla Corte territoriale che si è limitata a rilevare, erroneamente, che le notifiche erano regolari. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione della corte territoriale in ordine alla ritenuta identificazione dell'imputato, fondata sul solo coinvolgimento dello stesso nella transazione commerciale intercorsa con il Maccauro, sarebbe il risultato di una argomentazione fallace.
2. In data 21 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorso dichiarato inammissibile.
3. In data 28 aprile 2021 Sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali l'avv. Alvino, anche allegando la copia delle conclusioni ex art. 23 D.L. 149/2020 trasmesse alla Corte d'appello, insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 601, commi 1 e 3 e 178, comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. evidenziando che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare e comunque di pronunciarsi in ordine all'irregolarità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello che era stata formalmente eccepita con le conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte in virtù della natura processuale della questione posta, risulta che: -l'imputato ha dichiarato domicilio nell'anno 2013; -in data 30/11/2020 la cancelleria della Corte d'Appello ha effettuato, a mezzo pec, la notifica al difensore del decreto citazione "in proprio" e "all'imputato" "ex art. 157, comma 8 cpp" ed "ex art. 161, comma 4 cpp"; -la stessa cancelleria in data 1/12/2020 ha richiesto, sempre a mezzo pec, all'Unep di effettuare la notifica presso il domicilio dichiarato dall'imputato; -la notifica è stata effettuata a mezzo posta e, stante l'assenza del destinatario, l'atto è stato depositato in data 23/12/2020 e, compiuta la giacenza, è stato rispedito al mittente il 4/1/2021. 2 fr 1.2.
A fronte di tali elementi la notifica non può ritenersi omessa quanto, al più, considerando che l'udienza avanti la Corte d'Appello era fissata per il giorno 22 gennaio 2021, questa sarebbe tardiva. Sotto tale profilo, pertanto, in assenza di una specifica eccezione in termini sul punto la nullità non può essere per la prima volta proposta in questa sede. La circostanza che il difensore abbia genericamente eccepito la "mancanza della notifica" nelle conclusioni scritte presentate ai sensi dell'art. 23 D.L. 149/2020 alla Corte territoriale, d'altro canto, è priva di rilievo.
La questione posta dalla difesa in quella sede, cioè quella relativa alla mancanza di notifica, infatti, è diversa da quella che si determina a seguito del mancato rispetto del termine di comparizione per l'udienza. La carenza della notifica, che determina una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo, si riferisce ad una situazione di fatto nella quale l'imputato non ha ricevuto alcun atto e la carenza della notifica è radicale. La tardività della notifica del decreto di citazione, invece, presuppone l'esistenza della notifica e pone il problema di verificare i modi e i tempi nei quali questa è stata effettuata e ricevuta.
Situazione questa differente dalla mancata conoscenza dell'atto stesso e che, proprio in virtù della diversa incidenza sul diritto di difesa, integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere oggetto di specifica eccezione entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., cioè, nel caso di specie, prima della deliberazione della sentenza d'appello e non può essere pertanto dedotta per la prima volta avanti a questa Corte con i motivi di ricorso (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, De Carolis, Rv. 278447;
Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, d'ano, Rv. 278002; Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 2017, Mercurio, Rv. 268809 con specifico riferimento alla notifica effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8 cod. proc. pen. in assenza di formale eccezione in ordine alla ritualità della stessa). In ordine alla diversa eccezione sollevata dalla difesa, d'altro canto, la Corte territoriale, se pure in termini sintetici, peraltro analoghi a quelli nei quali la questione era stata sollevata, si era espressa evidenziando che dagli atti, diversamente da quanto indicato dalla difesa, risultava che la notifica era stata effettuata.
2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta identificazione dell'imputato, fondata sul solo coinvolgimento dello stesso nella transazione commerciale intercorsa con il Maccauro, sarebbe il risultato di una argomentazione fallace. Qualora il ricorrente avesse utilizzato un assegno rubato per pagare una fattura a lui riferibile, infatti, non avrebbe evidentemente nascosto la propria identità.La doglianza, proposta anche sotto il profilo della violazione di legge ma che in effetti afferisce esclusivamente la completezza e la logicità della motivazione, è reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello ed è comunque manifestamente infondata.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, pertanto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto all'identificazione del ricorrente (fondata sulle analitiche e puntali dichiarazioni rese dal Maccauro) e circa la provenienza illecita dell'assegno (che per numero risulta compreso nel blocco di quelli sottratti alla banca) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217).
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così