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Sentenza — n. 34308/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34308/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34308/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 13 dicembre 2019 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di truffa all'assicurazione. La questione riguarda la icga falsificazione di due carte di circolazione e di una carta di identità al fine di ottenere premi assicurativi più vantaggiosi.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 34308/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00 e la condanna in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Vittoria Assicurazioni spa che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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esame grafologico falsità ideologica in documenti inganno sull'identità documenti d'identità documenti mancanti prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: STELITANO PIETRO ANTONIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/08/1983 FORTUGNO PIETRO MICHELE nato a CARDETO il 15/10/1957 FORTUGNO CATERINA nato a MONTEBELLO IONICO il 21/01/1960 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 13 dicembre 2019 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di truffa all'assicurazione. La questione riguarda la icga falsificazione di due carte di circolazione e di una carta di identità al fine di ottenere premi assicurativi più vantaggiosi.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta continuazione tra i fatti contestati. il ricorrente afferma che: • per quanto riguarda FORTUGNO Pietro, avrebbe dovuto escludersi ogni tipo di partecipazione trattandosi di persona analfabeta, che i documenti non risultano essere mai stati sottoscritti dallo STELITANO; • tutti gli imputati risulterebbero essere estranei l'uno agli altri; • nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita al fatto che la moglie dello STELITANO porti il cognome FORTUGNO trattandosi di un cognome assai diffuso nel luogo di residenza.

Ne conseguirebbe in primo luogo l'impossibilità di affermare che i due distinti episodi siano frutto di un medesimo disegno criminoso tanto da doversi escludere la rilevanza degli indici tipici (identità del bene giuridico, identità del modus operandi, identità dei soggetti, vicinanza cronologica dei fatti) per verificare la presenza di un'unica programmazione Dovrebbe piuttosto ritenersi che la vicenda sia stata gestita da persone diverse dagli imputati stante il loro limitato grado di coinvolgimento, il disconoscimento della firma da parte dello STELITANO, il limitato grado di istruzione del FORTUGNO.2.2.

Violazione di legge in conseguenza della mancata risposta da parte della Corte territoriale al motivo articolato al punto n. 2 a-pagine 4, 5 e 6 dell'appello sottoscritto dall'Avv. Azara in punto rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento in relazione a udienza non specificata in sede di ricorso ed erroneità dell'affermazione dell'abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia in seguito a tale rigetto. In particolare, nessun rilievo avrebbe la presentazione di quattro richieste di rinvio per legittimo impedimento di cui tre rigettate dal Tribunale cos' come irrilevante dovrebbe ritenersi la rinuncia al mandato presentato in data 12 dicembre 2019. 2.3.

Violazione di legge vizio di motivazione in conseguenza della mancata assunzione della perizia grafologica sulla firma apposta sui contratti di assicurazione da parte di STELITANO Pietro Antonio. Alla base di tale rigetto, vi sarebbe infatti la non documentata o comunque apodittica affermazione della identità di nucleo familiare di provenienza di tutti gli imputati. 2.4. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo a FORTUGNO Pietro (che aveva comunque venduto l'automobile sebbene con atto non registrato al PRA) non essendo state esplicitate le massime di esperienza o gli elementi probatori a fondamento della condanna

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. It ricorsè énnammissibilé.

2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e per il resto manifestamente infondato. Deve preliminarmente rilevarsi come g i ricorrenti non si confrontino con una circostanza di pregnante rilevanza costituita dal fatto che entrambe le polizze sono state richieste e sottoscritte dall'imputato STELITANO, il che, unitamente al fatto che lo stesso imputato è stato poi ritrovato alla guida di una delle due automobili e che le polizze sono state stipulate contestualmente finanche con i medesimi bolli falsi, rendeva palese una partecipazione di tale imputato ad entrambi gli illeciti.

La responsabilità in concorso con tutti i rimanenti imputati è stata affermata in relazione al fatto che, a fronte di passaggi di proprietà mai registrati e quindi non opponibili, a fronte di plurime falsificazioni sul punto in sede di carta di circolazione, risulta l'impossibilità di affermare una data certa della vendita con conseguente imputabilità della gestione delle .411 automobili agli effettivi proprietari, risulta la messa a disposizione delle carta di circolazione da parte dei coimputati FORTUGNO, risulta pacificamente l'unicità della condotta in quanto desumibile dal medesimo modus operandi.

3. Il secondo motivo di ricorso richiama il contenuto dell'appello senza confrontarsi con il contenuto della sentenza che rilevava la tardività dell'istanza di legittimo impedimento e la mancanza di una effettiva esplicazione, in tale richiesta, dei profili che avrebbero dovuto determinare la "prevalenza" del procedimento diverso rispetto a quello pendente davanti al Tribunale di Milano. Per altro verso, la dichiarazione dell'abbandono di difesa risulta corretta in relazione alla valutazione della condotta del difensore di fiducia successivamente rinunciante e in conseguenza del fatto che, a tutto voler concedere, non risulta mai essere venuta meno la difesa degli imputati garantita da nomina d'ufficio nella rilevata totale inattività del difensore di fiducia.

Proprio in ragione della condotta processuale del difensore e della successiva rinuncia non risulta nemmeno individuabile in capo al ricorrente alcun concreto e attualeTrTspetto alla proposizione di tale motivo non avendo lo stesso individuato alcun danno, preclusione o mancata valutazione di istanze processuali conseguenza della vicenda stigmatizzata.

4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel caso di specie risulta palese che la riferibilità all'imputato STELITANO degli illeciti è stata ritenuta non solo in ragione della sottoscrizione ma anche del fatto che l'imputato è stato poi ritrovato alla guida di uno dei due veicoli e che lo stesso era perlomeno uno dei beneficiari dell'illecito medesimo.

5. l'imputazione a carico del FORTUGNO Pietro Michele deriva dal fatto che costui era intestatario di una delle due automobili e che risulta palese, per la identità delle modalità, la presenza di un accordo che vedeva protagonista anche tale ricorrente in relazione a tutte le condotte che coinvolgevano anche la moglie.

6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 2000,00 e la condanna in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Vittoria Assicurazioni spa che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Vittoria Assicurazioni spa che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge.