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Sentenza — n. 34307/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34307/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34307/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 aprile 2017 dal Tribunale di Arezzo in relazione a fattispecie di danneggiamento. Propone ricorso per cassazione l'imputato ALBOI Andrea articolando i seguenti qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione degli articoli 521-533 perché la sentenza di primo e di secondo grado avrebbero condannato l'imputato per un fatto non contestato e diverso da quello contenuto in imputazione 2.2. Violazione dell'articolo 178 comma 1 lettera C) codice di procedura penale per mancata valutazione delle doglianze articolate in sede di atto di appello. 2.3.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 34307/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo con cui si contesta la completezza della ricostruzione giudiziale risulta non manifestamente infondato. Infatti, pur risultando logico affermare che, stante l'omogeneità e la peculiarità delle offese, unico ne sia l'autore, i giudici territoriali non appaiono di fatto incentrare la propria attenzione sulla condotta per come contestata ma su fatti successivi, senza esplicitare il criterio per cui ricollegavano gli uni agli altri. La ritenuta ammissibilità, seppur parziale, del ricorso, impone a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato di danneggiamento per come contestato.

Parole chiave

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danneggiamento violazione della buona fede perseguimento penale per diffamazione azione civile errore nella commisurazione della pena natura dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
La ritenuta ammissibilità, seppur parziale, del ricorso, impone a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 161 cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALBONI ANDREA nato a AREZZO il 14/02/1970 avverso la sentenza del 14/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI ha presentato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 aprile 2017 dal Tribunale di Arezzo in relazione a fattispecie di danneggiamento.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato ALBOI Andrea articolando i seguenti qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1. Violazione degli articoli 521-533 perché la sentenza di primo e di secondo grado avrebbero condannato l'imputato per un fatto non contestato e diverso da quello contenuto in imputazione 2.2. Violazione dell'articolo 178 comma 1 lettera C) codice di procedura penale per mancata valutazione delle doglianze articolate in sede di atto di appello. 2.3.

Mancanza di motivazione in relazione al fatto realmente contestato In particolare, dalla contestazione non sarebbe comprensibile se oggetto della stessa sia il primo o il secondo fatto denunciato nelle due diverse denunce presentati dalla persona offesa. L'imputato si è difeso dal primo dei due fatti riguardante la distruzione di una statua raffigurante una Madonna, avvenuto la mattina del 12 gennaio, e non in relazione al danneggiamento di altra parte della cripta avvenuto la sera successiva. La condanna sarebbe stata invece fondata su dichiarazioni che riguardavano tale secondo episodio 3.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Stefano TOCCI - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo con cui si contesta la completezza della ricostruzione giudiziale risulta non manifestamente infondato. Infatti, pur risultando logico affermare che, stante l'omogeneità e la peculiarità delle offese, unico ne sia l'autore, i giudici territoriali non appaiono di fatto incentrare la propria attenzione sulla condotta per come contestata ma su fatti successivi, senza esplicitare il criterio per cui ricollegavano gli uni agli altri. La ritenuta ammissibilità, seppur parziale, del ricorso, impone a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato di danneggiamento per come contestato.

Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (ex multis Sez. 1, sentenza n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Nel caso di specie, il reato risulta consumato il 12 gennaio 2012.

Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la disciplina introdotta dalla I. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata), è di anni sette e mesi sei, interamente maturato alla data dell'odierna pronunzia. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato