Sentenza — n. 34306/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 14 ottobre 2013 dal Tribunale di Caltagirone in relazione a fattispecie di ricettazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, GENTILE Giuseppe, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione ed erronea valutazione di elementi presenti nel fascicolo processuale costituiti dalla denuncia di furto e dalla deposizione testimoniale di ZITO Filippo e conseguente violazione degli articoli 521-522-179- 185 e 604 codice di procedura penale. Il ricorrente afferma che, in conseguenza della prossimità temporale tra furto della merce ritrovata nella disponibilità degli imputati e fermo degli stessi, della vicinanza tra il luogo di abitazione degli imputati e il luogo dove stato perpetrato il furto, della facile accessibilità al deposito in disuso le cui aperture erano state forzate il giorno prima non ancora ripristinate come risultante dalla deposizione del teste ZITO Filippo del 25 gennaio 2010 (pagine 7-9-12) e della intervenuta confessione degli imputati, avrebbe dovuto ritenersi sussistente una fattispecie di furto e che tale situazione avrebbe imposto la trasmissione degli atti al P.M. per procedere per fatto diverso. 2.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 34306/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso posto che a nulla rileva che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la contestata recidiva sia stata considerata subvalente (o equivalente) all'esito del giudizio di comparazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 4178 del 05/12/2018 Rv. 274899 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 50995 del 09/07/2019 Rv. 278058 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Rv. 280059 - 01 Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, Rv. 269129, in motivazione) in quanto l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, "delle disposizioni dell'articolo 69" e quindi esplicitamente esclude la rilevanza del giudizio di valenza.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENTILE GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 08/09/1980 avverso la sentenza del 23/05/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 14 ottobre 2013 dal Tribunale di Caltagirone in relazione a fattispecie di ricettazione.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, GENTILE Giuseppe, articolando i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione ed erronea valutazione di elementi presenti nel fascicolo processuale costituiti dalla denuncia di furto e dalla deposizione testimoniale di ZITO Filippo e conseguente violazione degli articoli 521-522-179- 185 e 604 codice di procedura penale. Il ricorrente afferma che, in conseguenza della prossimità temporale tra furto della merce ritrovata nella disponibilità degli imputati e fermo degli stessi, della vicinanza tra il luogo di abitazione degli imputati e il luogo dove stato perpetrato il furto, della facile accessibilità al deposito in disuso le cui aperture erano state forzate il giorno prima non ancora ripristinate come risultante dalla deposizione del teste ZITO Filippo del 25 gennaio 2010 (pagine 7-9-12) e della intervenuta confessione degli imputati, avrebbe dovuto ritenersi sussistente una fattispecie di furto e che tale situazione avrebbe imposto la trasmissione degli atti al P.M. per procedere per fatto diverso. 2.2.
Violazione degli articoli 129-531 codice di procedura penale e 69-157 codice penale in conseguenza della omessa pronuncia della prescrizione maturata tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello. Il ricorrente afferma che il riconoscimento della fattispecie di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale, costituente circostanza attenuante, mascherava un giudizio di prevalenza delle attenuanti e, nonostante questo fosse in contrasto con l'affermata equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, implicherebbe la subvalenza e quindi la disapplicazione della stessa con la conseguenza che il termine prescrizionale anche per l'odierno ricorrente risultava essere pari ad anni 10, trascorso prima della pronuncia della sentenza di appello.
La Corte territoriale avrebbe infatti erroneamente affermato la presenza di un giudizio di equivalenza fin dal primo grado.
3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Stefano TOCCI - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria trasmetta via PEC, il ricorrente ha ulteriormente illustrato il fondamento del motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi come, dalla ricostruzione operata dal giudice di primo grado, risulti che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, i contatori rinvenuti nell'automobile dei soggetti fermati erano stati rubati alcune notti prima del controllo. Il ricorrente non si confronta con tale affermazione così come aveva fatto già in sede di appello incorrendo nel vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sent. n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, come detto, l'articolazione dei motivi appare risultare la mera riproposizione in forma quasi inalterata delle medesime doglianze poste a fondamento dell'atto di appello senza che vi sia valutazione e contestazione delle argomentazioni - esplicite, congrue e coerenti - con cui la Corte territoriale le ha disattese, difettando quindi la valutazione del dell'effettiva portata dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato.
Tale profilo, inoltre, risulta essere comune all'atto di appello in quanto nemmeno in tale sede vi era stato un effettivo confronto con la pronuncia di primo grado con conseguente inammissibilità originaria del motivo di appello non più sanabile in questa sede.
3. Inammissibile anche il secondo motivo di ricorso posto che a nulla rileva che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, la contestata recidiva sia stata considerata subvalente (o equivalente) all'esito del giudizio di comparazione (Sez. 2 - , Sentenza n. 4178 del 05/12/2018 Rv. 274899 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 50995 del 09/07/2019 Rv. 278058 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020 Rv. 280059 - 01 Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, Rv. 269129, in motivazione) in quanto l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude l'applicabilità, ai fini del tempo necessario a prescrivere, "delle disposizioni dell'articolo 69" e quindi esplicitamente esclude la rilevanza del giudizio di valenza.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deci i