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Sentenza — n. 34305/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34305/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34305/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza, non si sarebbe appropriato delle somme indicate ma che quanto accaduto sarebbe stato esclusivamente la conseguenza di una gestione confusa. La doglianza, proposta anche sotto il profilo della violazione di legge ma che in effetti afferisce esclusivamente la completezza e la logicità della motivazione, è reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello ed è comunque manifestamente infondata.

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34305/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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intervenuta prescrizione restituzione del termine scaduto inadempimento reiterato amministrazione infedele qualificata arretrati di locazione violazione dell'obbligo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 14/5/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE in data 16/3/2017 nei confronti di Zitelli Piero in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen.
art. 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZITELLI PIERO nato a FIRENZE il 17/07/1955 avverso la sentenza del 14/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 14/5/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE in data 16/3/2017 nei confronti di Zitelli Piero in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. commesso quale amministratore di condominio.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di prova dell'interversione del possesso. 1.2. Violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato in quanto il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di appello. Nel secondo motivo il ricorrente, evidenziato che gli omessi pagamenti che costituirebbero i fatti di appropriazione indebita sarebbero avvenuti negli anni 2005 e di poco seguenti, rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato perché il termine di prescrizione sarebbe maturato prima della celebrazione dell'udienza.

2. In data 21 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorsoVlichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza, non si sarebbe appropriato delle somme indicate ma che quanto accaduto sarebbe stato esclusivamente la conseguenza di una gestione confusa. La doglianza, proposta anche sotto il profilo della violazione di legge ma che in effetti afferisce esclusivamente la completezza e la logicità della motivazione, è reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello ed è comunque manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,.F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, pertanto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alle condotte di appropriazione (analiticamente ripercorse dando conto delle specifiche dichiarazioni rese dagli amministratori subentrati nella gestione di condominii, testimonianze Nucci, Paggetti e Di Martino) ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione, il cui termine sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di appello. Secondo la prospettazione della difesa, infatti, il termine di prescrizione sarebbe interamente decorso per ogni fatto in quanto la data di consumazione del reato coinciderebbe con la data degli omessi pagamenti che, nel caso di specie, sarebbero avvenuti negli anni 2005 e di poco seguenti, La doglianza, dedotta peraltro in termini generici in quanto non viene indicata con precisione quale sarebbe in specifico la data di consumazione dei reati, è manifestamente infondata.

Come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza sul punto, nel caso di specie il reato di appropriazione indebita non si consuma al momento in cui viene posta in essere la singola condotta quanto, piuttosto, all'atto della cessazione della carica di amministratore poiché è in tale momento, in mancanza di restituzione degli importi, che si verifica in concreto e da ultimo l'interversione del possesso (cfr. Sez. 2, n. 11323 del 09/02/2021, Biancini, Rv. 280807; Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 27933). Nel caso di specie, quindi -nel quale il ricorrente ha cessato le cariche rispettivamente nel ottobre 2013 (condominio Tribolo, cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado), 1'8 maggio 2014 (condominio Corridoni, cfr. pag. 5 sentenza di primo grado) e il 9 ottobre 2014 (condominio Marangoni, cfr. pag. 3 sentenza di primo grado)- alla data di celebrazione dell'udienza di appello il termine di prescrizione non era decorso per nessuno dei reati contestati nell'unico capo di imputazione.

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 11/5/2021 Il consig e estensore Il