Sentenza — n. 34304/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACarmelo Merlo veniva rinviato a giudizio e ritenuto responsabile dai giudici di merito per il reato di insolvenza fraudolenta in quanto, quale titolare del contratto di locazione di un autocarro, avrebbe dissimulato il proprio stato di insolvenza e, in concorso con gli autisti, avrebbe omesso di pagare il pedaggio autostradale per le tratte percorse dal veicolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 641 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 34304/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. La doglianza, proposta anche sotto il profilo della violazione di legge ma che in effetti afferisce esclusivamente la completezza e la logicità della motivazione, è reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello ed è comunque manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento a quanto accertato nel corso del processo, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERLO CARMELO nato a MONTAGNAREALE il 10/04/1965 avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI; lette le conclusioni della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 10/6/2019, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE in data 25/9/2017 nei confronti di MERLO CARMELO in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen.
1. Carmelo Merlo veniva rinviato a giudizio e ritenuto responsabile dai giudici di merito per il reato di insolvenza fraudolenta in quanto, quale titolare del contratto di locazione di un autocarro, avrebbe dissimulato il proprio stato di insolvenza e, in concorso con gli autisti, avrebbe omesso di pagare il pedaggio autostradale per le tratte percorse dal veicolo.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in merito al ritenuto concorso del ricorrente nella commissione sarebbe illogica e contraddittoria. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la valutazione del giudice dell'appello in ordine all'insussistenza dei presupposti previsti dall'istituto sarebbe errata. Qualora la Corte avesse correttamente considerato che l'importo del danno patrimoniale cagionato era irrisorio e che, diversamente da quanto ritenuto, le condotte si inserivano nel contesto di un unico tragitto, infatti, la conclusione avrebbe dovuto essere diversa.
3. In data 21 aprile 2021 sono pervenute le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, chiede che il ricorso dichiarato inammissibile.
4. In data 5 maggio 2021 sono pervenute le conclusioni della parte civile costituita, Autostrade S.p.A., nelle quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese sostenute per il grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. La doglianza, proposta anche sotto il profilo della violazione di legge ma che in effetti afferisce esclusivamente la completezza e la logicità della motivazione, è reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello ed è comunque manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento a quanto accertato nel corso del processo, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.
Le circostanze valorizzate -cioè che il ricorrente era il locatore del mezzo e, soprattutto, il titolare dell'impresa di autotrasporti- risultano coerenti con la conclusione cui sono pervenuti entrambi i giudici di merito in ordine alla responsabilità, quanto meno a titolo di concorso, per il reato, commesso proprio nell'interesse della ditta. Come evidenziato, d'altro canto:-il ricorrente era l'unico soggetto che avrebbe tratto un vantaggio dal mancato pagamento del pedaggio; -l'avere omesso di dotare l'autista di un mezzo di pagamento idoneo e di provvedere successivamente, nei termini, a corrispondere il pedaggio dovuto, danno conto del contributo causale fornito per la commissione del reato.
Ragioni queste per le quali le attuali censure, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Per altro verso, poi, appare opportuno ricordare quanto anche da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite per le quali "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità" (Sez.
U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il danno patrimoniale cagionato era irrisorio e che le condotte, diversamente da quanto ritenuto, si inserirebbero in un unico contesto, cioè un unico tragitto. La doglianza è manifestamente infondata. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, infatti, si fonda su di una valutazione complessiva nella quale il giudice di appello -evidenziando che "nel caso in esame le violazioni contestate appaiono dimostrazione di una certa serialità nel delinquere ovvero di una progressione criminosa, e sono indicative di una intensità non trascurabile del dolo o della versatilità offensiva" - ha dato conto di avere applicato i principi di diritto enucleati da S.U. 25.2.2016, n. 13681, Tushaj, Rv 266593.Il giudizio di merito formulato, pertanto, in assenza di palesi illogicità, risulta giuridicamente corretto e non è sindacabile in questa sede.
L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Autostrade S.p.A. nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Autostrade per l'Italia S.p.A. che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma 11/5/2021 Il