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Sentenza — n. 33959/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33959/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33959/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 26 Febbraio 2021, rigettava le istanze di riesame proposte da Conte Antonio, Laudante Amedeo, Laudante Enrico, Napoletano Raffaele, Diana Giuseppe e Diana Raffaele avverso l' ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 18/01/2021 applicativa di varie misure custodiali nei confronti dei predetti soggetti in ragione della ritenuta sussistenza di una adeguata piattaforma indiziaria circa la configurabilità di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di fatturazioni per operazioni inesistenti, riciclaggio ed autoricidaggio dei profitti contestati nonché relativamente a varie ipotesi di reati-fine di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e false fatturazioni, reati tutti aggravati ai sensi dell' art. 416 bisl. cod. pen. per favorire l'associazione camorristica clan dei Casalesi, fazione di Michele Zagaria.

Regesto Legislator

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artt. 273 cod. proc. pen, art. 416- bis cod. pen; Sentenza — n. 33959/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è fondato. Va, invero, evidenziato che i giudici del riesame, quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis -1 cod. pen. contestata ai suddetti indagati "per aver agito al fine di favorire e rafforzare l' associazione camorristica "Clan dei Casalesi" si sono limitati a rilevare, del tutto apoditticamente, pur a fonte di specifiche censure, con una formula pressocché identica per tutti che"" allo stato delle indagini si deve ritenere sussistente l'aggravante contestata" avendo gli indagati "operato in un contesto di fatti e nomi legali al clan dei Casalesi clan predominante nel territorio ove egli vive", precisando che andavano confermate le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice.

Parole chiave

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riciclaggio di denaro aggravato complicità in sottrazione d'imposta inchiesta per frode fiscale traffico aggravato di cocaina finanziamento del terrorismo truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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artt. 273 cod. proc. pen
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416.bis.1.
art. 416- bis cod. pen
è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LAUDANTE AMEDEO nato a AVERSA il 21/12/1981 LAUDANTE ENRICO nato a AVERSA il 17/06/1980 NAPOLETANO RAFFAELE nato a VILLARICCA il 20/01/1977 CONTE ANTONIO nato a AVERSA il 13/06/1969 DIANA GIUSEPPE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 05/01/1986 DIANA RAFFAELE nato a CASERTA il 11/02/1983 avverso l'ordinanza del 26/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO il quale ha concluso, con riferimento a DIANA GIUSEPPE e DIANA RAFFAELE per il rigetto dei ricorsi; con riferimento a LAUDANTE AMEDEO, LAUDANTE ENRICO, NAPOLETANO RAFFAELE e CONTE ANTONIO per l'annullamento con rinvio;uditi in difesa degli indagati l'Avvocato GRAZIANO SABATO nonché l'Avvocato CARBONE GIANFRANCO i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 26 Febbraio 2021, rigettava le istanze di riesame proposte da Conte Antonio, Laudante Amedeo, Laudante Enrico, Napoletano Raffaele, Diana Giuseppe e Diana Raffaele avverso l' ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 18/01/2021 applicativa di varie misure custodiali nei confronti dei predetti soggetti in ragione della ritenuta sussistenza di una adeguata piattaforma indiziaria circa la configurabilità di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie di fatturazioni per operazioni inesistenti, riciclaggio ed autoricidaggio dei profitti contestati nonché relativamente a varie ipotesi di reati-fine di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e false fatturazioni, reati tutti aggravati ai sensi dell' art. 416 bisl. cod. pen. per favorire l'associazione camorristica clan dei Casalesi, fazione di Michele Zagaria.

I giudici di merito ritenevano comprovato, a livello indiziario, che gli associati, unitamente ad altri soggetti, avevano costituito una serie di società fittiziamente intestate ma tutte riconducibili al coindagato Esposito Antonio nonché a Diana Raffaele e Diana Giuseppe che gestivano flussi finanziari provenienti da pagamenti di commesse per lavori realmente effettuati nonchè false fatturazioni attraverso una fitta rete di società cartiere, con incameramento di somme oggetto di condotte di riciclaggio ed autoriciclaggio. Per quanto concerne il ruolo dei singoli indagati i giudici del riesame individuavano i fratelli Diana (sottoposti alla misura della custodia in carcere) come i capi e gli organizzatori della compagine associativa, reali titolari o contitolari delle società oggetto di indagine e soggetti vicini a Michele Zagaria;

Napoletano Raffaele (sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari) quale associato con compiti nella gestione fiscale, tributaria, giuridica e contabile delle società riconducibili ai capi dell' organizzazione; Laudante Enrico e Laudante Amedeo (sottoposti anch' essi alla misura degli arresti domiciliari) quali soggetti preposti alle società cartiere e alla gestione dei prelevatori finali pronti a raccordarsi con i capi per consegnare loro i profitti illeciti; Conte Antonio (sottoposto alla misura cautelare dell' obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza) quale responsabile di due ipotesi di false fatturazioni per operazioni inesistenti in qualità di amministratore della Edil Global s.r.l.s. e della Costruzioni Generali s.r.l.s. Il Tribunale, nel disattendere le specifiche censure formulate, riteneva sussistenti le esigenze cautelari ed adeguate le misure cautelari applicate.

2. Contro detta ordinanza propongono ricorsi per cassazione Conte Antonio, Laudante Amedeo, Laudante Enrico, Napoletano Raffaele, Diana Giuseppe e Diana Raffaele a mezzo rispettivi difensori di fiducia.2.1. Conte Antonio, Laudante Amedeo, Laudante Enrico e Napoletano Raffaele, con un unico atto ed a mezzo del medesimo difensore di fiducia, formulano tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo deducono, ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 272 cod. proc. pen., 648 bis e ter cod. pen. Rilevano che quanto alle contestazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio, tenuto conto della tipologia delle operazioni in esame, difettava la prova della provenienza delittuosa del denaro utilizzato per le attività di camuffamento delle attività illecite. Precisano che,se era vero che la società utilizzatrice effettuava in favore delle società c.d. cartiere un bonifico pari all' importo delle fatture oltre IVA e dopo articolate attività di smistamento e trasformazione del denaro, poste in essere dalle consorterie, ne recuperava una parte previa decurtazione dei compensi per i servizi resi, non poteva certamente ritenersi che tali somme di denaro costituissero, nella loro interezza, il provento dei reati tributari commessi non potendosi considerare per giurisprudenza pacifica provento della emissione di fatture per operazioni inesistenti l' intero importo indicati nei documenti.

Lamentano, ancora, che alla luce dei principi fissati dalla Suprema Corte nella pronunzia n. 41499/2013 non integra il reato di riciclaggio l'operazione consistita nel versamento sul proprio conto corrente di un assegno bancario giustificativo del pagamento di una fattura ed il successivo prelievo di una parte della somma versata con la restituzione all' emittente il titolo funzionale ad ostacolare l'identificazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 2.1.2. Con il secondo motivo deducono, ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., 416.bis.1. cod. pen. Lamentano che il tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente in relazione a tutti i reati contestati l'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza tuttavia nulla chiarire in ordine alla sussistenza degli elementi giustificativi di detta aggravante, risultando la motivazione sul punto del tutto generica e disancorata da eventuali dichiarazioni accusatorie idonee a giustificare in qualche misura la sussistenza di detta aggravante. 2.1.3. Con il terzo motivo deducono, ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 274 e 299 cod. proc. pen., 416.bis.1. cod. pen. Osservano che il tribunale del riesame nulla aveva motivato in ordine alla ritenuta sussistenza di concreti pericoli di recidivanza e che, parimenti, del tutto generico era il riferimento a non meglio precisati rischi di inquinamento probatorio. 2.2. Diana Giuseppe formula due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416.bis.1. cod. pen.Rileva che il tribunale del riesame, non considerando che il dichiarato dei collaboratori di giustizia non aveva m trovato alcun riscontro esterno e che gli stessi si erano limitati a riferire di una generica conoscenza dei fratelli Diana senza nulla chiarire in ordine ad una riconducibilità delle operazioni in esame a consorterie camorristiche, non aveva individuato gli effettivi elementi di fatto da cui desumere la presenza di interessi camorristici nella vicenda.

Osserva che del tutto inconferente era il passaggio motivazionale relativo alla documentazione rinvenuta e sequestrata il giorno dell'esecuzione della misura cautelare dal momento che il materiale in questione poteva essere valutato in relazione ai reati tributari contestati ma non riguardava in alcun modo l'aggravante in esame. Evidenzia, ancora, che i giudici del riesame non avevano motivato in ordine alla operatività del clan Zagaria nel periodo 2016/2018 (stante l'arresto dei capocian nonché dei vertici dell' associazione negli anni 2011/2012) e soprattutto quanto agli interessi di detto clan in Toscana nel periodo sopra indicato. 2.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Lamenta che la motivazione era del tutto carente quanto alle ritenute esigenze cautelari non avendo i giudici d, merito considerato che il Diana era soggetto incensurato e che, quanto alle richiamate ordinanze cautelari che avrebbero attinto il predetto, l' OCC del 2015 nell' ambito del procedimento RGNR. 43240/2014 Procura della Repubblica di Napoli era stata annullata dal tribunale della libertà per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, mentre l' altra ordinanza richiamata dell' anno 2016 non era stata neanche emessa atteso che non era mai stata notificata al ricorrente.

Osserva che i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti il pericolo di reiterazione delle condotte e dell'inquinamento probatorio sulla scorta di una valutazione negativa della personalità del ricorrente priva di fondamento alcuno. 2.3. Diana Raffaele propone, anch' egli, due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416.bis.1. cod. peri. Rileva che il Tribunale non aveva individuato gli effettivi elementi di fatto da cui desumere la presenza di interessi camorristici nella vicenda né aveva considerato che nessuno dei collaboratori di giustizia aveva parlato del ricorrente e che i fatti da questi menzionati si riferivano a periodi antecedenti a quelli oggetto dell'odierno procedimento.

Osserva che gli elementi indicati dai giudici di merito erano totalmente inconferenti quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante de qua e che il passaggio motivazionale relativo alla documentazione rinvenuta e sequestrata il giorno della esecuzione della misura cautelare era privo di rilievo dal momento che il materiale in questione poteva essere valutato in relazione ai reati tributari contestati ma non riguardava in alcun modo l'aggravante in esame. Evidenzia, ancora, che i giudici del riesame non avevano motivato in ordine alla operatività del clan Zagaria nel periodo 2016/2018 (stante l'arresto dei capoclan nonchè dei vertici dell' associazione negli anni 2011/2012) e soprattutto quanto agli interessi di detto clan in Toscana nel periodo sopra indicato, formulando censure in parte sovrapponibili a quelle proposte da Diana Giuseppe. 2.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Lamenta che la motivazione era del tutto carente quanto alle ritenute esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura. Osserva che i giudici di merito avevano ritenuto sussistenti il pericolo di reiterazione delle condotte e dell'inquinamento probatorio sulla scorta di una valutazione negativa della personalità del ricorrente priva di fondamento alcuno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi di Conte Antonio Laudante Amedeo, Laudante Enrico e Napoletano Raffaele sono da ritenere fondati nei limiti appresso specificati. 1.1. Il primo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della gravita' ravit indiziaria relativamente ai delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio, è infondato. Va premesso che,sebbene formalmente il motivo sia stata proposto anche da Conte Antonioila questione attiene esclusivamente alla posizione di Laudante Amedeo, Laudante Enrico e Napoletano Raffaele, dal momento che il primo risulta indagato esclusivamente per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Occorre, quindi, rilevare che la censura non coglie nel segno dal momento che i giudici di merito, muovendo dall' attività investigativa svolta dal G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Firenze e compendiata nell'annotazione conclusiva del 16 maggio 2019, hanno ricostruito previo esame delle movimentazioni dei conti correnti bancari, per il periodo 11/11/2016 - 31/12/2018, I' emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, inerenti rapporti commerciali fittizi tra le società riconducibili alli organizzazione delinquenziale de qua, per un totale di euro 8.285.602,70 e le connesse attività di riciclaggio ed autoriciclaggio.

Orbene gli indagati lamentato che non tutte le somme oggetto dei bonifici in favore delle c.d. cartiere potevano costituire il provento dei reati tributari commessi "non potendosi considerare come provento del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti l'intero importo indicato in tali documenti". Ma è evidente che una simile censura, nei termini in cui è stata formulata, non inficia il complessivo ragionamento dei giudici di merito dal momento che, come correttamente osservato dal Tribunale del riesame, la contestazione relativa al quantum dei profitti illeciti non assume, in sé, rilievo sotto il profilo della valutazione della gravità indiziaria che nella sua complessiva ricostruzione non viene efficacemente contestata.Secondo l'orientamento della Suprema Corte il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566).

Orbene rileva la Corte che il tenore delle censure sì come formulare, pur tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati in tema di riciclaggio, è inidoneo a scalfire l'intero impianto motivazionale sotto il profilo della gravità indiziaria riguardante i reati contestati agli odierni indagati i quali risultano appieno coinvolti, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, nel meccanismo fraudolento contestato. La tesi secondo cui tenuto conto della tipologia delle operazioni in esame difetterebbe la prova della provenienza delittuosa del denaro utilizzato per le attività di camuffamento delle attività illecite in questione, involge, peraltro, in ultima analisi una disamina di questioni puramente fattuali preclusa in questa sede. 2.2.

Il secondo motivo è fondato. Va, invero, evidenziato che i giudici del riesame, quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis -1 cod. pen. contestata ai suddetti indagati "per aver agito al fine di favorire e rafforzare l' associazione camorristica "Clan dei Casalesi" si sono limitati a rilevare, del tutto apoditticamente, pur a fonte di specifiche censure, con una formula pressocché identica per tutti che"" allo stato delle indagini si deve ritenere sussistente l'aggravante contestata" avendo gli indagati "operato in un contesto di fatti e nomi legali al clan dei Casalesi clan predominante nel territorio ove egli vive", precisando che andavano confermate le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice.

Trattasi all' evidenza di una motivazione assai carente la quale, peraltro, non tiene in alcun modo conto dei principi di diritto fissati di recente da Sez. U -, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020) Rv. 278734 - 01. In seno a detta pronunzia è stato chiarito che il dato testuale dell'art. 416 bisl. cod. pen. impone la qualificazione della circostanza de qua nell'ambito di quelle di natura soggettiva, inerenti al motivo a delinquere, precisandosi come "La forma aggravata in esame esige quindi che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa:

è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione". Le S.U. hanno pure evidenziato che "Trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo..." e che "Nel concreto, all'ordinario elemento psicologico che caratterizza il reato, si deve aggiungere la rilevanza della finalità specifica, per giustificare l'aggravamento sanzionatorio".

Il secondo motivo dei ricorsi deve essere, quindi, accolto, in quanto appare gravemente lacunosa la motivazione dell'ordinanza impugnata circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., non essendo stato menzionato, pur a fronte di specifici motivi di censura, alcun elemento indiziario da cui poter concretamente desumere che Conte Antonio Laudante Amedeo, Laudante Enrico e Napoletano Raffaele abbiano agito al fine di favorire e rafforzare l' associazione camorristica "Clan dei Casalesi", rimanendo, quindi, assorbito il motivo riguardante l' esigenze cautelari, comunque, correlate alla sussistenza contestata aggravante.

3. I ricorsi di Diana Giuseppe e Diana Raffaele meritano accoglimento quanto al primo motivo comune ad entrambi ricorrenti, rimanendo assorbito il secondo motivo afferente la sussistenza delle esigenze cautelari, per ragioni analoghe a quelle anzicennate. 3.1. Ritiene la Corte che,sebbene l' ordinanza contenga una motivazione più articolata rispetto a quella degli altri indagati sopra indicati in ordine alla configurabilità della aggravante in questione in capo ai signori Dianajè innegabile che, come contestato dai ricorrenti, il Tribunale del riesame non si è confrontato con le articolate censure proposte sul punto dagli indagati e non ha individuato, in maniera congrua ed adeguata, specifici elementi indiziari da cui poter concretamente desumere che i predetti, in relazione ai reati in esame, abbiano agito al fine di favorire e rafforzare l' associazione camorristica "Clan dei Casalesi", ricostruendo i fatti in questione senza, peraltro, tenere adeguatamente conto dei principi di diritto sopra richiamati ed affermati dalle S.U.

5. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con riferimento a tutti i ricorrenti limitatamente agli aspetti innanzi considerati, con rinvio al Tribunale di Firenze che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi enunciati, colmando le lacune e le aporie motivazionali. 5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti Diana Giuseppe e Diana Raffaele, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui i predetti indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., nei confronti di Laudante Amedeo, Laudante Enrico, Napoletano Raffaele, Conte Antonio, Diana Giuseppe e Diana Raffaele e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. assorbiti i motivi relativi alle esigenze cautelari, rigetta nel resto i ricorsi di Laudante Amedeo, Laudante Enrico, Napoletano Raffaele e Conte Antonio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro