Sentenza — n. 33958/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Giovanni Bronzino, annullava l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del sunnominato in relazione al capo 4 dell'incolpazione provvisoria (artt. 110, 61 n. 2, 424, commi 1 e 2 cod. pen.) trattandosi di reato che non consente l'emissione di alcuna misura custodia in ragione della misura di pena edittale prevista, e la confermava in relazione all'incolpazione di cui al capo 3 (artt. 56, 110, 61 n. 5, 575 e 577 comma 1 n. 1 cod. pen.) per la ritenuta ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33958/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per altro verso, secondo la medesima condivisibile giurisprudenza di legittimità, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bronzino Giovanni, nato a Palermo il 01/01/1954, rappresentato ed assistito dall'avv. Giuseppe Pinella, di fiducia avverso l'ordinanza n. 2079/2020 in data 06/11/2020 del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato memoria con la quale ha insistito nelle richieste di annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di Giovanni Bronzino, annullava l'ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del sunnominato in relazione al capo 4 dell'incolpazione provvisoria (artt. 110, 61 n. 2, 424, commi 1 e 2 cod. pen.) trattandosi di reato che non consente l'emissione di alcuna misura custodia in ragione della misura di pena edittale prevista, e la confermava in relazione all'incolpazione di cui al capo 3 (artt. 56, 110, 61 n. 5, 575 e 577 comma 1 n. 1 cod. pen.) per la ritenuta ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.
a) e c) cod. proc. pen. Il Bronzino è accusato di essere autore materiale (istigato dal concorrente Marcello D'India) del grave reato di tentato omicidio posto in essere in danno di Giovanni Zimmardi per aver sferrato alle spalle ripetuti colpi di coltello diretti in particolare alla gola ed al petto della persona offesa che si trovava seduta nel sedile passeggero dell'auto guidata dal D'India e che, per proteggersi con le braccia dai fendenti, si procurava lesioni consistite in "ferite penetranti all'avambraccio sinistro e al polpastrello del primo dito della mano destra", giudicate guaribili in giorni dieci s.c.
2. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di Giovanni Bronzino, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 274 lett.
a) e c) cod. proc. pen. In particolare, si censura l'omessa considerazione del significativo lasso di tempo decorso dai fatti (avvenuti nel dicembre 2018) e dell'omesso obbligo di rigorosa motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari; inoltre, non era stato considerato che al Bronzino, nei quasi due anni successivi ai fatti, non era stata rimproverata alcuna condotta che potesse rendere ipotizzabile una sua decisione di protrarre in qualche modo le conseguenze della sua azione; infine, nel corso delle complesse e lunghe indagini espletate non è emersa alcuna criticità sia con riferimento ad altre eventuali fonti di prova da acquisire sia a quelle già individuate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Manifestamente infondato è l'unico motivo proposto. 2.1. Va premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di attualità delle esigenze cautelari, ha ormai superato un indirizzo interpretativo sviluppatosi all'indomani delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ed imperniato sulla necessaria dimostrazione di "occasioni prossime favorevoli" alla reiterazione di condotte delittuose.Si è infatti chiarito che . «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (così, Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; nello stesso senso, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242, secondo cui «in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»). 2.2.
In tale ottica interpretativa, che si condivide e si intende qui ribadire, l'ordinanza impugnata risulta immune da censure, avendo esaustivamente motivato in ordine agli indici di "attualizzazione" della pericolosità, con il richiamo ai plurimi precedenti anche specifici ed infraquinquennali per delitti contro il patrimonio anche con violenza alle persone, oltre che per reati in materia di sostanze stupefacenti: situazione che rende sintomatica una proclività a delinquere di particolare allarme sociale, non limitabile allo stato con misure meno afflittive rispetto a quella di maggior rigore prevista dall'ordinamento e, allo stesso tempo, assolutamente recessivo ogni altro elemento pur di astratta lettura favorevole per l'indagato. 2.3.
Per altro verso, secondo la medesima condivisibile giurisprudenza di legittimità, il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett.
a) cod. proc. pen., per l'applicazione delle misure cautelari, deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984).Tale pericolosità deve, peraltro, essere .concretamente correlata alla personalità o alle condotte illecite poste in essere dell'indagato (Sez. III, n. 40535 del 12/10/2007, Russo, Rv. 237556).
Per evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è, pertanto, necessario, che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Sez. 6, n. 1460 del 19/04/1995, Papa, Rv. 202984; Sez. 1, n. 4153 del 13/10/1993, Iannaccone, Rv. 196913, che ulteriormente specifica come la concretezza del pericolo implica non solo il richiamo ad una situazione effettiva, e non semplicemente astratta, ma anche il doveroso riferimento ad una situazione controllabile sulla base degli atti del procedimento). 2.1.
Anche con riferimento a detta esigenza, il provvedimento impugnato appare del tutto incensurabile avendo basato il proprio dictum dalla condotta tenuta dal ricorrente successivamente al tentativo di omicidio e consistita nel danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura in uso alla persona offesa che si trovava parcheggiata sulla pubblica via, al fine di eliminare possibili tracce o "impronte" al medesimo (e al suo complice) riconducibili, nonché nel tentativo di simulare il furto dell'autoradio installata all'interno dell'auto sì da sviare le indagini.
3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 08/06/2021. Il Consigliere e