Sentenza — n. 33957/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 29/10/2020, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame cautelare reale, dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione e per carenza di interesse, il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Colucci avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 03/08/2020 dell'autovettura Fiat Jeep tg. FT 100 TP di proprietà di Anna Tarantino in relazione alla contestazione di cui all'art. 512 bis cod. pen. (capo 5) realizzata in concorso con il D'Alessandro nonché delle quote della società "I Sapori della Terra" intestate a Giuseppina Saccinto in relazione alla contestazione di riciclaggio commessa in concorso con Salvatore Godino, di somme di denaro provento di reati posti in essere dal D'Alessandro (capo 7).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 512 bis cod. pen, art. 322 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33957/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Alessandro Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 19/06/1974, rappresentato ed assistito dall'avv. Angelo Colucci, di fiducia avverso l'ordinanza n. 214/2020 in data 29/10/2020 del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato in data 28/05/2021 memoria di replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29/10/2020, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame cautelare reale, dichiarava inammissibile, per difetto di legittimazione e per carenza di interesse, il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Colucci avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 03/08/2020 dell'autovettura Fiat Jeep tg. FT 100 TP di proprietà di Anna Tarantino in relazione alla contestazione di cui all'art. 512 bis cod. pen. (capo 5) realizzata in concorso con il D'Alessandro nonché delle quote della società "I Sapori della Terra" intestate a Giuseppina Saccinto in relazione alla contestazione di riciclaggio commessa in concorso con Salvatore Godino, di somme di denaro provento di reati posti in essere dal D'Alessandro (capo 7).
2. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di Giuseppe D'Aessandro, viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, attraverso due motivi strettamente connessi, violazione di legge in presenza di motivazione illogica e mancante. In particolare, si evidenzia che, se si sostiene la mancanza del fumus dei delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. a lora il bene (autovettura nel primo I / caso, quote societarie nel secondo) non può che essere restituito al titolare dell'avente diritto ovvero; al contrario, se il D'Alessandro è l'effettivo titolare del bene, ha un evidente interesse ad impugnare. Si assume inoltre che, dopo il provvedimento di incompetenza del Gip del 02/06/2020, il pubblico ministero, fermo il potere di trattenere il fascicolo e svolgere ulteriori indagini, non avrebbe potuto e dovuto adottare e richiedere un nuovo provvedimento di sequestro avente ad oggetto gli stessi identici beni e le medesime condotte. In data 28/05/2021, la difesa ha presentato memoria, contrastando le conclusioni della Pubblica Accusa ed insistendo nelle proprie conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente perché, seppure diversamente formulati, sono attinenti al difetto di legittimazione e alla carenza di interesse della ricorrente a presentare richiesta di riesame in proprio, nonché al connesso diritto alla restituzione del bene oggetto della misura cautelare reale - è inammissibile per aspecificità.
2. Invero, il ricorrente reitera la medesima questione di diritto già devoluta avanti al Tribunale del riesame e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. 2.1. È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). 2.2. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.
Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. 2.2.1. Va rilevato che questa Suprema Corte ha superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, il quale affermava, valorizzando la lettera dell'art.322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, che la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi.
Secondo tale orientamento non può contestarsi la presenza nell'indagato dell'interesse al gravame: sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (ex multis, Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Chiriaco, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Ventrone, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Fiorentini, Rv. 192089). 2.2.2. In senso contrario, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Lesto, Rv. 259412, è stato però ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedirnentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (ex plurimis, Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005;
Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e altri, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Pascale, Rv. 259601; nello stesso sostanziale senso, Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, Bevilacqua, Rv. 278592). 2.2.3.
Invero, come espressamente ritenuto da Sez. 3, n. 16352/2021, cit., "... nel caso della legittimazione al riesame reale vengono in rilievo non soltanto le norme "settoriali" poste nell'ambito della disciplina delle impugnazioni dei sequestri preventivi - gli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. - ma altresì le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.). Tali norme generali non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ..."), individua il genus di persone che avrebbere astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - come indiziato dall'uso della congiunzione "e" - e non necessariamente sovrapponibili; le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
In altri termini, l'art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016).
Deve inoltre precisarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. È infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna".
3. Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, il Tribunale ha ritenuto determinante, per negare correttamente l'interesse a proporre istanza di riesame in proprio dell'odierno ricorrente, il fatto che il provvedimento impugnato non sia stato adottato nei confronti del D'Alessandro e che quest'ultimo non risulti essere proprietario (o avere altro diritto) né del veicolo, né delle quote della succitata società; inoltre, sotto altro profilo, si è evidenziata l'insussistenza di un interesse all'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'inesistenza del fumus delicti commissi, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito (Sez. 3, n. 47313/2017, cit., secondo cui la ragione di ciò risiede principalmente nello scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare, che è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale).
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in euro duemila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cass