Sentenza — n. 33952/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 11/06/2016, il Tribunale di Bolzano assolveva, ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. Alois Durnwalder dal reato di cui agli artt. 81, comma 2, 314, comma 1 e61 n. 7 cod. pen. per essersi, quale Presidente della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, come tale pubblico ufficiale, appropriato di varie somme (complessivamente 556.189,65, costituente il c.d. "Fondo spese riservate" previsto dall'art. 2 della L.P. n. 6/1994) di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in ragione del proprio ufficio, indicate al capo A) delle imputazioni, nei modi ivi descritti, tra il 2004 ed il 2012, perché il fatto non sussiste in relazione ai fatti descritti ai n.ri 1, 2, 3 e 4 e perché il fatto non costituisce reato in relazione ai fatti descritti al n. 5, nonché dal reato di cui al capo B), ex artt. 81, comma 2 cod. pen. e 7, commi 1 e 2 I. 02/05/1974, n. 195, perché il fatto non sussiste. 1.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 530, comma 2 cod. proc. pen, artt. 81, comma 2 cod. pen, art. 414 cod. proc. pen, art. 627, comma 2 cod. proc. pen, artt. 314 cod. pen, art. 5 cod. pen; Sentenza — n. 33952/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento poi al dedotto vizio motivazionale, la manifesta infondatezza appare di tutta evidenza. 3.4.1. Sotto un primo aspetto, perchè, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (da ultimo, Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Durnwalder Alois, n. a Falzes il 23/09/1941, rappresentato ed assistito dall'avv. Gerhard Brandstatter e dall'avv. Domenico Aiello, di fiducia avverso la sentenza n. 8/2019 in data 12/07/2019 della Corte di appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; preso atto che è stata avanzata tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza ex art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori, avv. Gerhard Brandstatter e avv. Domenico Aiello, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/06/2016, il Tribunale di Bolzano assolveva, ex art. 530, comma 2 cod. proc. pen. Alois Durnwalder dal reato di cui agli artt. 81, comma 2, 314, comma 1 e61 n. 7 cod. pen. per essersi, quale Presidente della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, come tale pubblico ufficiale, appropriato di varie somme (complessivamente 556.189,65, costituente il c.d. "Fondo spese riservate" previsto dall'art. 2 della L.P. n. 6/1994) di cui aveva il possesso o comunque la disponibilità in ragione del proprio ufficio, indicate al capo A) delle imputazioni, nei modi ivi descritti, tra il 2004 ed il 2012, perché il fatto non sussiste in relazione ai fatti descritti ai n.ri 1, 2, 3 e 4 e perché il fatto non costituisce reato in relazione ai fatti descritti al n. 5, nonché dal reato di cui al capo B), ex artt. 81, comma 2 cod. pen. e 7, commi 1 e 2 I. 02/05/1974, n. 195, perché il fatto non sussiste. 1.1.
Con sentenza in data 30/05/2017, la Corte di appello di Trento, parzialmente riformando quella di primo grado, assolveva Alois Durnwalder da tutti i reati ascritti al capo A) perché il fatto non costituisce reato, permanendo insuperabili ragionevoli dubbi sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 1.2. Con sentenza in data 11/09/2018, la Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai fatti di peculato di cui al punto 5 tabella E, commessi sino all'11/03/2006 perché estinti per prescrizione ed annullava con rinvio relativamente alla restante imputazione di cui al punto 5 tabella E, rinviando per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di appello di Trento, con rigetto nel resto. 1.3.
Con sentenza in data 12/07/2019, la Corte di appello di Trento, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Alois Durnwalder in ordine al reato di peculato per le condotte distrattive consumate fino al 12/12/2006, per intervenuta prescrizione, condannandolo per le condotte successive alla pena di anni due, mesi sei di reclusione con la pena accessoria di legge, previa esclusione della contestata aggravante e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Alois Durnwalder, viene proposto ricorso per cassazione.
3. Lamenta il ricorrente: -primo motivo: nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione all'art. 414 cod. proc. pen.; si censura l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero pur in presenza di precedente disposta archiviazione. Detta causa di improcedibilità era stata rilevata dalla difesa fin dalle conclusioni assunte nell'ambito del giudizio di primo grado, successivamente riproposta quale specifico motivo di impugnazione e nuovamente risollevata in sede di conclusioni del giudizio di appello scaturito a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte; -secondo motivo: nullità della sentenza per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione agli artt. 603 e 627, comma 2 cod. proc. pen. nonché per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
La censura verte sul mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale formulata in sede di giudizio di rinvio, richiesta che, con specifico riferimento alla perizia contabile, era già stata avanzata con l'atto di appello incidentale del 29/10/2016 proposto avverso la sentenza di prime cure. Ed il potere del giudice di rinvio di rivisitare il fatto con pieno apprezzamento deve potersi esplicare anche a mezzo di integrazioni del compendio probatorio nelle forme di cui all'art. 627, comma 2 cod. proc. pen., nella specie finalizzata ad accertare la data del fatto appropriativo e della conseguente interversione del possesso; -terzo motivo: nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 314 cod. pen. e 54 n.
1) d.P.R. 670/1972 in relazione al combinato disposto dell'art. 5 della Legge provinciale n. 6/1989 (legge istitutiva delle spese di rappresentanza) e della delibera della Giunta provinciale n. 1257/2009 ed in relazione all'art. 12, comma 2 delle preleggi. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha contestato il fondamento normativo che consente agli amministratori provinciali il rimborso delle spese sostenute ed anticipate con fondi propri, frutto di un'errata interpretazione del quadro normativo vigente all'epoca dei fatti contestati; -quarto motivo: nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 cod. pen. nella lettura data dalla Corte cost. con sent. n. 364/1988, nonché per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero dall'omessa considerazione di prove decisive.
Si ritiene che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo del disposto dell'art. 5 cod. pen., secondo l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale n. 364/1988: invero, se si dovesse ritenere la delibera della Giunta Provinciale n. 1257/2009 non idonea a consentire - in via di applicazione analogica ex art. 12 preleggi - il rimborso in caso di anticipazione di spese riservate con denaro proprio, ciò nonostante si dovrebbe concludere che la predetta norma di esecuzione, nel contesto del quadro legislativo all'epoca dei fatti in tema di spese riservate/spese di rappresentanza, ha indubbiamente favorito l'insorgenza di un errore inevitabile, come tale scusabile ai sensi dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 cod. pen.
Un altro aspetto di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, sul punto del mancato riconoscimento dell'esimente, si ricava dall'omessa considerazione di prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado (v. testimonianza Rainer Karl) a comprova dell'esistenza di una prassi amministrativa da tutti considerata lecita consistente nell'anticipare con proprio denaro le spese assimilabili al cd. fondo riservato, anticipazione che poi ha trovato un esplicito riconoscimento, ai fini del rimborso, nella delibera della Giunta provinciale n. 1257/2009; parimenti, non era stata valutata la testimonianza dell'ex procuratore capo di Bolzano, Cuno Tarfusser che aveva creato un affidamento incolpevole del Durnwalder in materia di gestione del fondo "spese riservate", supportato dalla prassi seguita nei decenni precedenti dal dato normativo costituito dalla delibera n. 1257/2009 e dalla tacita approvazione da parte della Procura della Repubblica di Bolzano che aveva proceduto a richiedere l'archiviazione del fascicolo nell'ambito del quale era emersa la titolarità e la gestione del cd. fondo riservato; -quinto motivo: nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 314, 316 ter cod. pen., nonché per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata si evincono tutti gli elementi della fattispecie di cui all'art. 316 ter cod. pen. nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della I. 3/2019, da considerarsi norma incriminatrice più favorevole. E' indubitabile, infatti, che il cd. fondo riservato rientra nel concetto di contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, erogate da altri enti pubblici (come nella specie, la Provincia autonoma di Bolzano); -sesto motivo: nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., nonché per carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
La concreta determinazione della pena, oltre ad apparire eccessiva rispetto all'effettiva entità delle condotte ascritte al ricorrente, risulta non concretamente motivata, risolvendosi essenzialmente in un generico e del tutto discrezionale aumento cumulativo per fatti avvinti dal nesso della continuazione. Nulla è dato comprendere circa il criterio adottato e le considerazioni in base alle quali la Corte territoriale è pervenuta a quell'aumento, cumulativamente determinato in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.2. La questione dedotta con _il primo motivo di ricorso (difetto di procedibilità ex art. 414 cod. proc. pen. con richiesta di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen.) risulta del tutto tardiva. La stessa è stata sollevata per la prima volta come motivo subordinato nell'appello incidentale proposto dalla difesa con atto in data 29/10/2016 (la conferma dell'assoluzione nel merito da parte del giudice di secondo grado, con sentenza 30/05/2017, ha consentito di ritenere assorbita la questione nella decisione finale).
Successivamente, detta censura non risulta essere stata più coltivata nella memoria difensiva depositata in data 10/09/2018 avanti la Suprema Corte a contrasto delle doglianze sollevata dalla Pubblica Accusa, con conseguente formazione di giudicato implicito sul punto, a giustificazione del relativo "silenzio" sulla questione sia da parte del giudice di legittimità sia da parte del giudice del rinvio e conseguente impossibilità di scrutinare la tardiva riproposizione della questione nella presente sede. Entrando nel merito della questione e per quanto ad abundantiam, va peraltro rilevato che - come evidenziato dalla Procura generale - essendosi in presenza di fatti di reato a consumazione prolungata (dal 2004 al 2012), la funzione preclusiva del decreto di archiviazione disposto dal giudice delle indagini preliminari deve ritenersi spiegare efficacia esclusivamente nei confronti di quei fatti a cui l'archiviazione si riferisce e non anche rispetto a quelli successivi.
Ne consegue che, le condotte criminose databili in un momento cronologicamente successivo al decreto di archiviazione (emesso in data 02/02/2005) godono di autonoma rilevanza penale, sicché per esse non rilevano i sentieri tracciati dall'art.414 cod. proc. pen. ai fini della procedibilità (cfr., Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv. 264222, secondo cui, in tema di archiviazione, nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari, non seguito dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini, non impedisce lo svolgimento di nuove investigazioni e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all'archiviazione; nello stesso senso, v.
Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, Rv. 264923; Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, Caponera, Rv. 270221).
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Alcune premesse si rendono doverose. 3.1. La Suprema Corte, annullando parzialmente la sentenza di appello, ha demandato al giudice del rinvio l'accertamento del dolo del delitto di peculato. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto non più sindacabile la oggettiva materialità della condotta ascritta al Durnwalder, acclarata dai giudici di merito (che hanno espressamente ritenuto provata "... la condotta appropriativa in sé, ossia la destinazione di denaro pubblico a finalità ... abnormi ...": v. pag. 414 della sentenza 11/06/2016 del Tribunale collegiale di Bolzano) e convalidata dai giudici di legittimità.
Su queste premesse, la sentenza impugnata riconosce e ribadisce come "le spese per fini incontestabilmente privati (ndr., biglietti aerei per sé, per la propria compagna e per i di lei familiari; viaggi in elicottero a Venezia; pagamento imposte dirette sue e di suo figlio, ICI, tassa rifiuti e sulle acque reflue; assicurazione sulla sua abitazione in località Falzes; pagamento onorari del dentista e del notaio per sé e per la propria ex compagna; computer portatile e assicurazioni private della ex compagna; fatture della sua ex moglie; gasolio per il riscaldamento della casa; quote associative per la pesca e per la confraternita del vino, per fiori, munizioni, rinnovo della propria patente di caccia, un binocolo, DVD ai familiari; spese annuali per i suoi alveari; bollo, cambio gomme e benzina per la sua autovettura privata; acquisto di medicinali; pranzo di nozze del figlio; articoli da regalo; quote associative di associazioni a cui era associato a titolo personale; imprecisati prestiti personali ed altro, per complessivi n. 547 prelievi) ... sottratte al "fondo riservato" del bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano, ammontano ed euro 180.731,92, diluite entro un arco temporale che va dal dicembre 2004 al settembre 2012.
La materialità della confluenza di questo pubblico denaro nei conti privati dell'imputato ... è ... incontestabile, emergente dalla complessa ed articolata istruttoria demandata alla Guardia di Finanza, istruttoria costituente a sua volta un'eco di quella condotta avanti la giustizia contabile, che pure ha accertato il danno erariale in capo a Durnwalder Alois ...". 3.1.1. Il ricorrente adduce a discolpa la restituzione a mezzo di una compensazione con il denaro che lo stesso dichiarava di aver anticipato di tasca propria, filantropicamente, a favore di privati cittadini, prevalentemente bisognosi. 3.1.2.
Invero, come ricordato nella sentenza impugnata, il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del danaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art.314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (cfr., Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190, in fattispecie nella quale il ricorrente, concessionario di un pubblico servizio, aveva sostenuto di aver trattenuto le somme incassate per conto dell'ente, per soddisfare un proprio diritto di credito, vantato nei confronti di quest'ultimo, ricorrendo a una sorta di autoliquidazione; nello stesso senso, v., Sez. 6, n. 26476 del 09/06/2010, Rao, Rv. 248004;
Sez. 6, n. 29262 del 17/05/2018, C., Rv. 273445). 3.2. Su queste premesse, perde totalmente di fondamento ed efficacia la tesi difensiva della liceità dell'autoliquidazione attuata attraverso prelievi diretti dal "fondo riservato" di presunti . (perché non controllati né controllabili) crediti vantati nei confronti del bilancio pubblico per somme asseritamente anticipate, con irrilevanza - rispetto al portato della disposizione normativa - della previsione contenuta nella deliberazione della Giunta nel 2009 (atto amministrativo) afferente il diverso capitolo delle "spese di rappresentanza". 3.3.
Fermo quanto precede, la censura difensiva volta a sindacare il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento all'espletamento di perizia contabile finalizzata a verificare la congruità dei prelievi (nessuno dei quali - come detto - adeguatamente documentato, in quanto rimesso ad "informali e scarabocchiate autocertificazioni" di mano dello stesso Durnwalder) rispetto alle precedenti uscite, appare del tutto ultronea rispetto alla questione centrale che fissa il divieto assoluto di procedere a compensazione (vera o presunta che sia) in presenza di precedente condotta distrattiva di fondi pubblici ai fini privati.
Va, peraltro, ricordato come, nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ricorre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valutare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scrutinio in ordine alla rilevanza per la decisione - nella specie, motivatamente esclusa - delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408). 3.4.
Con riferimento poi al dedotto vizio motivazionale, la manifesta infondatezza appare di tutta evidenza. 3.4.1. Sotto un primo aspetto, perchè, come ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (da ultimo, Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, Rv. 280027). E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola ed altri, Rv. 197993).3.4.2. Sotto un secondo aspetto, perché, la concomitante proposizione di una censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione è, come tale, inammissibile (Sez.
U, n. 29541/2020, cit., non massimata sul punto). Invero, il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritannente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo. Il ricorrente insiste pedissequamente, finendo per rendere aspecifico il motivo, su una censura che ha avuto ampia e giuridicamente corretta motivazione in sede di giudizio di merito. In sostanza, come si è visto, la Corte territoriale ha chiaramente evidenziato come il ricorrente non potesse farsi accreditare somme dal "fondo riservato", nemmeno sotto forma di asseriti rimborsi per somme anticipate, ritenendo pertanto integrata la fattispecie di peculato. Del tutto inconsistenti sul punto sono gli assunti difensivi facenti perno sulla disciplina circa le spese di rappresentanza, in quanto i giudici del rinvio hanno esaurientemente motivato come le spese per le quali si è penalmente proceduto non possano essere in tal senso qualificate.
Le spese di rappresentanza - come si legge nella sentenza di annullamento - sono solo quelle che soddisfano il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e di essere funzionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente pubblico, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la diffusione delle relative attività istituzionali nell'ambito territoriale di operatività (Sez. 6, n. 16529 del 23/02/2017, Ardigò, Rv. 270794; Sez. 6, n. 10135 del 06/11/2012, dep. 2013, Raimondi e altro, Rv. 254763).
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Ferme le valutazioni compiute nel precedente paragrafo 3.4.2. del considerato in diritto, con riferimento alla dedotta violazione di legge, evidenzia il /,( 8 Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico (Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266192).
Pertanto, del tutto corretta è la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la asserita buona fede dell'imputato, non potendo escludere il dolo e far ritenere l'ipotesi dell'errore inevitabile una precedente prassi (tollerata) in tal senso ovvero una distorta interpretazione estensiva di un precedente giurisprudenziale di merito. In tal senso, si è ritenuto di non poter escludere l'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio allorquando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico amministrativo, se non contrario, incerto in ordine alla possibilità di realizzare l'attività contestata, dovendo il pubblico dipendente, o comunque la persona addetta ad un pubblico servizio, astenersi dal porre in essere comportamenti dubbi ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, in modo da adempiere a quell'onere informativo che può rendere scusabile l'errore sulla legge penale (Sez. 3, n. 33039 del 04/11/2015, dep. 2016, Guardigni e altri, Rv. 268120).
6. Manifestamente infondato è il quinto motivo. Ferme - ancora una volta - le valutazioni compiute nel precedente paragrafo 3.4.2. del considerato in diritto, con riferimento alla dedotta violazione di legge, evidenzia il Collegio che, se è ben vero che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, al giudice è consentito non solo procedere all'esame completo del materiale probatorio ma anche compiere eventuali nuovi atti istruttori necessari per la decisione che ben potrebbero condurre alla medesima decisione oggetto di pregresso annullamento (cfr., Sez. 2, n. 37407 del 06/11/2020, Pmt c/Tamburrino, Rv. 280660), è altrettanto vero come il giudizio rescissorio incontri comunque due limiti ben precisi: il primo, rappresentato dall'obbligo di motivare adeguatamente rispetto ai singoli punti oggetto di annullamento da parte della sentenza rescindente; il secondo, costituito dal divieto di travolgere l'avvenuta formazione progressiva del giudicato.
Nella fattispecie, la pronuncia di annullamento ha reso indiscutibile non solo l'oggettività del fatto nella sua dimensione oggettiva ma anche la sua qualificazione giuridica: da qui la conseguente impossibilità di una sua rivisitazione.7. Manifestamente infondato è il sesto motivo. Ferme - ancora una volta - le valutazioni compiute nel precedente paragrafo 3.4.2. del considerato in diritto, con riferimento alla dedotta violazione di legge, evidenzia il Collegio come il trattamento sanzionatorio (ivi considerato l'aumento di pena ex art. 82 cod. pen.) sia stato disposto in piena osservanza dei criteri di discrezionalità vincolata di cui all'art. 133 cod. pen.
Invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Infine, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per operare l'unico ovvero ogni singolo aumento, tanto più in ipotesi di contestazione di continuazione interna, essendo invece sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena- base (cfr., Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2, n. 43605 del 14/09/2016, Ferracane, Rv. 268451; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551).
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila P.Q.M