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Sentenza — n. 33628/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33628/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33628/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPOCELLI Giuseppe nato a Napoli il 24/06/1969 avverso l'ordinanza emessa il 23/02/2021 dal Tribunale Libertà Campobasso visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23/02/2021 il Tribunale di Campobasso, in sede di rinvio dalla Cassazione, accoglieva il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale avverso l'ordinanza del 16/06/2020 con la quale, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di Capocelli Giuseppe, era stata annullata l'ordinanza del Gip del 29/04/2020 applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 (capo C 2 bis dell'incolpazione provvisoria) e 74 d.p.r. 309/90 (capo C); riformava pertanto il provvedimento impugnato, sostituendo la custodia cautelare in carcere con la misura coercitiva degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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art. 420 - ter comma 5 cod. proc. pen, art. 74 d.p.r. 309/90, art. 274 cod. proc. pen, articolo 616 c.p, art. 28 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 33628/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga importazione illegale di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti cooperazione giudiziaria in materia penale spionaggio nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 420 - ter comma 5 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame emessa in sede di rinvio dal Tribunale di Campobasso il difensore di fiducia di Capocelli Giuseppe, sulla base di cinque motivi: - violazione di legge (art. 420 - ter comma 5 cod.
art. 74 d.p.r. 309/90
art. 274 cod. proc. pen
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 28 disp. att. cod. proc. pen
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPOCELLI Giuseppe nato a Napoli il 24/06/1969 avverso l'ordinanza emessa il 23/02/2021 dal Tribunale Libertà Campobasso visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23/02/2021 il Tribunale di Campobasso, in sede di rinvio dalla Cassazione, accoglieva il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale avverso l'ordinanza del 16/06/2020 con la quale, in accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di Capocelli Giuseppe, era stata annullata l'ordinanza del Gip del 29/04/2020 applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 (capo C 2 bis dell'incolpazione provvisoria) e 74 d.p.r. 309/90 (capo C); riformava pertanto il provvedimento impugnato, sostituendo la custodia cautelare in carcere con la misura coercitiva degli arresti domiciliari.

2. Premetteva il Tribunale che la Corte di Cassazione con la sentenza rescindente aveva ritenuto fondata l'impugnazione della Procura in ordine al profilo relativo alla violazione delle regole di diritto in tema di valutazione degli indizi di colpevolezza; in particolare, la Corte - preso atto, quanto al reato associativo, che la base indiziaria era costituita dalle dichiarazioni accusatorie rese da Mimmo Capocelli in ordine alla partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale con il ruolo di fornitore - aveva censurato la conclusione secondo cui tali propalazioni non avessero trovato riscontri esterni di conferma (valutazione relativa anche ai reati di cessione di cocaina e di hashish, che avevano la medesima fonte indiziaria), richiamando a tal fine le regole di diritto delle quali non aveva fatto buon governo il Giudice del riesame. 2.1 Precisava in quella sede il giudice di legittimità che i riscontri dei quali necessita la narrazione del chiamante in correità possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità; inoltre, che nell'esame degli elementi di riscontro il giudice di merito non può limitarsi ad una loro valutazione atomistica e parcellizzata, dopo averne verificata l'esistenza e l'intrinseca valenza dimostrativa, ma deve procedere ad un esame globale degli elementi acquisiti.

3. Con l'ordinanza pronunciata in sede di rinvio, il Tribunale rigettava preliminarmente la richiesta di differimento dell'udienza per concomitante impegno professionale del difensore; nel merito - richiamati i suddetti principi di diritto - riteneva le affermazioni del Capocelli (cugino dell'indagato) suffragate da una serie di riscontri esterni, valutati unitariamente e corroborati da intercettazioni attestanti la posizione di rilievo dell'indagato all'interno dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacent4, con il ruolo della cd. staffetta per l'approvvigionamento ed il trasporto di droga dalla Campania al gruppo criminale di Boiano, con regolare compenso in danaro dal cugino, al vertice del sodalizio, o da persona da costui incaricata.

Circa le esigenze cautelari, il tribunale riteneva adeguata la misura degli arresti domiciliari, in considerazione del pericolo di fuga, della gravità del reato associativo e dei precedenti penali dell'indagato nonché, al tempo stesso, della scemata pericolosità dell'associazione a delinquere, in ragione della collaborazione con la giustizia da parte del soggetto posto al vertice e dello stato detentivo della gran parte dei consociati.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame emessa in sede di rinvio dal Tribunale di Campobasso il difensore di fiducia di Capocelli Giuseppe, sulla base di cinque motivi: - violazione di legge (art. 420 - ter comma 5 cod. proc. pen.) in relazione all'omesso differimento dell'udienza del 23/02/2021, nonostante la documentata sussistenza di un legittimo impedimento, costituito da tre concomitanti impegni professionali, riguardanti tutti l'assistenza di imputati detenuti, nell'impossibilità di nominare un sostituto processuale; - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria in relazione all'art. 74 d.p.r. 309/90, in quanto i riscontri esterni indicati, da un lato, erano inidonei a costituire sostegno alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia circa il delitto contestato e, dall'altro, contrastavano con numerose circostanze evidenziate nelle memorie difensive; - vizio di motivazione per l'omessa valutazione dei profili di attendibilità intrinseca del co-indagato Mimmo Capocelli; - violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, sulla base di elementi non pertinenti (generico riferimento a tentativi di notifica del decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio; mancata comunicazione del mutamento di domicilio, nonostante lo status libertatis e l'elezione presso lo studio del difensore di fiducia); - vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari nonostante l'affermata impossibilità di commettere reati della stessa specie di quello in contestazione per il disgregarsi dell'associazione a delinquere.

RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Suprema Corte affermato, con giurisprudenza costante, che il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, è sufficiente che vi sia stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 14675 del 09/02/2018 - dep. 30/03/2018 - Rv. 272532 in fattispecie - speculare a quella in esame - in cui la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale della Libertà per concomitanti impegni professionali del difensore non imponga il rinvio ad altra udienza).2.

Il secondo ed il terzo motivo attengono alla valutazione del quadro indiziario e devono considerarsi aspecifici perché non si confrontano con i principi di diritto indicati dalla pronuncia rescindente e con le valutazioni dell'ordinanza impugnata, immune dai rilevati vizi di motivazione. 2.1 Va ribadito a riguardo quanto già evidenziato con la sentenza di annullamento ossia che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 2.2 Escluso pertanto che la Corte di cassazione possa valutare direttamente la significatività e consistenza del materiale indiziario, il ricorso propone una alternativa e frammentaria lettura degli elementi di riscontro esterno delle dichiarazioni di Capocelli Mimmo: il tribunale in sede di rinvio, diversamente argomentando rispetto alla precedente decisione, annullata propria per la lettura disarticolata del compendio indiziario, ha considerato globalmente (pagine da 2 a 4) una serie di dati che suffragano le affermazioni accusatorie del Capocelli (immagini video, perquisizione personale, intercettazioni ambientali e telefoniche, documentazione relativa al noleggio di autovettura) circa il ruolo del ricorrente nell'associazione facente capo proprio al collaboratore di giustizia.

Quanto all'attendibilità intrinseca di quest'ultimo - questione peraltro estranea ai motivi di annullamento - il motivo si limita ad un mero richiamo ai principi di diritto sul punto senza indicare le ragioni che nel caso concreto renderebbero il dichiarante privo di credibilità soggettiva.

3. I motivi relativi alle esigenze cautelari sono aspecifici perché non si confrontano in termini esaustivi con la motivazione del provvedimento impugnato. Il riferimento al pericolo di fuga (quarto motivo) e allo stato detentivo della maggior parte dei consociati (quinto motivo) non esauriscono infatti l'analisi del giudice di riesame che ha incentrato la propria valutazione anche sul curriculum criminale del ricorrente e, soprattutto, sulle concrete modalità e circostanze dei fatti, dalle quali si evince un forte legame con gli ambienti della malavita locale ed una allarmante capacità a delinquere (il collaudato meccanismo di traffico di stupefacenti nella regione Campania, eludendo i controlli delle forze dell'ordine, con disinvoltura nell'utilizzo di mezzi di comunicazione e di trasporto).

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa della Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in