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Sentenza — n. 33627/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33627/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33627/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli respingeva le istanze di appello presentate (in data 11.12.2020 e 21.12.2020) nell'interesse di Puzio Antonio avverso le ordinanze emesse dal Tribunale di Napoli Nord in data 2.12.2020 e 11.12.2020 con le quali, rispettivamente, era stata rigettata l'istanza diretta ad ottenere la declaratoria di immediata cessazione per decorrenza dei termini di fase della misura cautelare dell'obbligo di dimora nelle regioni della Campania e nel Lazio, e dichiarata l'inammissibilità della precedente istanza. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Puzio (limitando l'impugnazione all'istanza ex art. 310 cod.proc.pen. depositata in data 21.12.2020), deducendo che il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato rispettato l'adempimento previsto dall'art. 299 comma 4 bis cod.proc.pen.: a dispetto però di quanto rilevato dal Tribunale del riesame, il deposito dell'istanza al Tribunale era avvenuto 1'8.12.2020 alle ore 09.43:12, mentre la notifica alla parte offesa era stata inoltrata precedentemente, e precisamente 1'8.12.2020, alle ore 09.39.22; ad ogni buon conto, l'inammissibilità di cui si leggeva nella motivazione dell'ordinanza impugnata, era errata.

Regesto Legislator

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art. 310 cod.proc.pen, art. 297 comma 5 cod.proc.pen, art. 303 cod.proc.pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33627/2021 — snpen · Corte di Cassazione: T, Rv. 273896 - 01). Pertanto, poiché la motivazione del Tribunale di inammissibilità dell'appello presentato in data 21 dicembre 2020 si fondava soltanto sulla mancanza della notifica alla persona offesa, vista l'erroneità della motivazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'appello presentato il 21 dicembre 2020 (come da richiesta presentata in ricorso), con rinvio al Tribunale di Napoli-Sezione per il Riesame per nuovo giudizio sul punto.

Parole chiave

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durata minima di soggiorno indennizzo per carcerazione preventiva ritardo ingiustificato dell'azione penale remissione della pena assistenza riabilitativa pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod.proc.pen
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Puzio (limitando l'impugnazione all'istanza ex art. 310 cod.proc.pen.
art. 297 comma 5 cod.proc.pen
Il difensore osserva pertanto che il contenuto dell'istanza presentata in data 8 dicembre 2020 aveva un contenuto completamente difforme rispetto alla precedente; rileva che con l'atto di appello depositato 1'11 dicembre 2020 si era approfondita l'esegesi e la portata applicativa dell'art. 297 comma 5 cod.proc.pen.
art. 303 cod.proc.pen
che, come noto, non consente esecuzioni sincrone della custodia cautelare e di un titolo esecutivo, ma che prevede una eccezione nella clausola di chiusura ("rispetto alla durata massima dei termini di cui all'art. 303 cod.proc.pen.
art. 299 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PUZIO ANTONIO nato a AFRAGOLA il 15/06/1984 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria della inammissibilità dell'istanza relativa all'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 11.12.2020;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2021, il Tribunale del Riesame di Napoli respingeva le istanze di appello presentate (in data 11.12.2020 e 21.12.2020) nell'interesse di Puzio Antonio avverso le ordinanze emesse dal Tribunale di Napoli Nord in data 2.12.2020 e 11.12.2020 con le quali, rispettivamente, era stata rigettata l'istanza diretta ad ottenere la declaratoria di immediata cessazione per decorrenza dei termini di fase della misura cautelare dell'obbligo di dimora nelle regioni della Campania e nel Lazio, e dichiarata l'inammissibilità della precedente istanza. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Puzio (limitando l'impugnazione all'istanza ex art. 310 cod.proc.pen. depositata in data 21.12.2020), deducendo che il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato rispettato l'adempimento previsto dall'art. 299 comma 4 bis cod.proc.pen.: a dispetto però di quanto rilevato dal Tribunale del riesame, il deposito dell'istanza al Tribunale era avvenuto 1'8.12.2020 alle ore 09.43:12, mentre la notifica alla parte offesa era stata inoltrata precedentemente, e precisamente 1'8.12.2020, alle ore 09.39.22; ad ogni buon conto, l'inammissibilità di cui si leggeva nella motivazione dell'ordinanza impugnata, era errata.

Infatti, prosegue il difensore, in data 26 novembre 2020 era stata inviata a mezzo pec istanza volta ad ottenere la declaratoria di estinzione della misura cautelare in atto per decorso dei termini indicati dagli artt. 303 e 308 cod.proc.pen., non essendo intervenuta dall'emissione del decreto che dispone il giudizio (23 ottobre 2018) alla suddetta data, sentenza di primo grado; la richiesta era stata rigettata dal Tribunale "in quanto in data 13.02.2019 la misura cautelare è stata sospesa a causa della sopravvenuta esecuzione di una misura cautelare in carcere nell'ambito di un altro procedimento"; veniva quindi presentata una seconda istanza nella quale, ipotizzato che il Collegio avesse fatto implicitamente ricorso alla disciplina dell'art. 297 comma 5 cod.proc.pen., si chiedeva di voler comunque dichiarare l'inefficacia della misura in ragione della clausola di chiusura contenuta nella stessa norma, che prevede che "rispetto alla durata massima (dei termini di cui all'art. 303 cod.proc.pen.) il legislatore li considera compatibili, per cui si deduceva che il tempo trascorso da Puzio in custodia cautelare in carcere (misura più grave) andava imputato alla decorrenza della misura meno grave, con ciò estinguendola; si chiedeva inoltre di specificare in base a quale normativa si protraeva l'illegittimo mantenimento della misura in atto, laddove il provvedimento di rigetto non fosse fondato sull'assunto di cui all'art. 297, comma 5 cod.proc.pen. e si rilevava una affievolimento delle esigenze cautelari ritenute originariamente esistenti e che avevano giustificato l'applicazione di vari presidi cautelar-i nel corso del tempo a carico di Puzio (detenzione subita in carcere di circa un anno, risalenza della data del delitto, istruttoria dibattimentale ormai giunta al termine con escussione della persona offesa, efficacia deterrente rappresentata dalla seconda custodia cautelare di Puzio per un anno e mezzo); si rappresentava inoltre che il procedimento penale per cui era sopravvenuta l'esecuzione di una seconda misura custodiale in carcere (che avrebbe sospeso la misura di cui si chiedeva la cessazione) si era concluso con una assoluzione, e che il divieto di dimora nella regione Campania era inadeguato, alla luce dell'inesistenza di un alloggio, di un lavoro e di un'assistenza non solo materiale, ma anche morale per Puzio; in ultimo, si era richiesto, ove dovessero riconoscersi esigenze cautelari, una modifica del presidio in atto con quella dell'obbligo di dimora nel comune di Afragola.

Il difensore osserva pertanto che il contenuto dell'istanza presentata in data 8 dicembre 2020 aveva un contenuto completamente difforme rispetto alla precedente; rileva che con l'atto di appello depositato 1'11 dicembre 2020 si era approfondita l'esegesi e la portata applicativa dell'art. 297 comma 5 cod.proc.pen. che, come noto, non consente esecuzioni sincrone della custodia cautelare e di un titolo esecutivo, ma che prevede una eccezione nella clausola di chiusura ("rispetto alla durata massima dei termini di cui all'art. 303 cod.proc.pen. il legislatore li considera compatibili"): il Tribunale del Riesame non aveva motivato sulla richiesta di imputare il tempo trascorso in custodia cautelare in carcere (misura più grave) alla misura meno grave, e per l'effetto di ritenere estinta la misura coercitiva obbligatoria gravante su Puzio per decorso dei termini ex artt. 308-303 cod.proc.pen., ma si era pronunciato solo sulla incompatibilità delle misure e per l'effetto aveva ritenuto sospesa quella meno grave e dunque non ancora estinta, senza considerare che non si poteva chia- mare in causa l'incompatibilità in quanto erano in atto misure della stessa specie. 2.11 Procuratore generale depositava note scritte con le quali chiedeva l'annullamento con rinvio limitatamente alla decisione sull'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 11.12.2020

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato. 2.1 E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale "in tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., sussiste nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di ritenere esistente un pericolo di recidiva "personale" per la vittima. (In applicazione del principio, la Corte ha evidenziato che la relazione intercorrente tra autore e vittima che giustifica il sacrificio del diritto dell'indagato ad una rapida definizione dell'incidente cautelare a vantaggio del diritto della persona offesa a fornire il suo contributo alle decisioni in tema di libertà, è quella in cui quest'ultima presenti un rischio "personale", candidandosi ad essere nuovamente vittima dello stesso autore del reato per cui si procede)" (Sez.2, Sentenza n. 17335 del 28/03/2019, Ambrogio, Rv. 276953 - 01).

Corretta era, pertanto, l'osservazione del Tribunale sulla necessità dell'adempimento previsto dall'art. 299 comma 4 bis cod.proc.pen.; tuttavia, come risulta dalla produzione documentale della difesa, l'istanza di revoca della misura dell'8 dicembre 2020 (da cui è poi conseguito l'appello depositato in data 21 dicembre 2020) era stata notificata alle persone offese con PEC dell'8 dicembre 2020; né si può ritenere che la notifica andasse ripetuta anche in seguito alla presentazione del'appello posto che, come da giurisprudenza di questa Corte, "L'obbligo di notifica alla persona offesa dell'istanza sulla libertà proposta dall'imputato, previsto dall'art. 299 cod. proc. pen., non si estende all'appello che egli abbia proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, trattandosi di onere non previsto da alcuna norma di legge." (Sez. 5, Sentenza n. 33909 del 20/06/2018, PG in proc.

T, Rv. 273896 - 01). Pertanto, poiché la motivazione del Tribunale di inammissibilità dell'appello presentato in data 21 dicembre 2020 si fondava soltanto sulla mancanza della notifica alla persona offesa, vista l'erroneità della motivazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente all'appello presentato il 21 dicembre 2020 (come da richiesta presentata in ricorso), con rinvio al Tribunale di Napoli-Sezione per il Riesame per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dell'appello presentato in data 21 dicembre 2020 con rinvio al Tribunale di Napoli Sezione per il Riesame delle misure cautelari personali per nuovo giudizio. Co