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Sentenza — n. 33626/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33626/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33626/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 9 dicembre del 2019 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen..kyx Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato valorizzando le dichiarazioni accusatorie di tre collaboratori di giustizia intervenute successivamente rispetto alla sentenza di annullamento con rinvio e che avevano arricchito l'originario quadro indiziario a carico del ricorrente, indicato come esponente di un sodalizio mafioso (congrega dei "batanesi") radicato nella provincia di Messina ma con ramificazioni in quella di Enna.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod.pen; Sentenza — n. 33626/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, le dichiarazioni di Barbagiovanni Carmelo sarebbero in contrasto con quelle del collaborante Marino Gammazza in ordine al ruolo del ricorrente nella gestione di un canale di acqua da irrigazione nella zona di Centuripe (centro della provincia di Enna) e alla riconducibilità di tale attività economica agli interessi del sodalizio mafioso. Il Tribunale non avrebbe colto le ragioni di astio che avrebbero animato il racconto del Barbagiovanni Carmelo, siccome rivenienti dalle dichiarazioni del Marino Gannmazza, che aveva riferito di un proposito omicidiario nei confronti del ricorrente.

Parole chiave

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deposizione inattendibile inchiesta per appropriazione indebita falsa dichiarazione della parte testimonianze contraddittorie inchiesta mascherata deposito delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod.pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bontempo Giuseppe, nato a Tortorici il 30/03/1964, avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del Tribunale di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Messina, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 9 dicembre del 2019 che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen..kyx Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato contestato valorizzando le dichiarazioni accusatorie di tre collaboratori di giustizia intervenute successivamente rispetto alla sentenza di annullamento con rinvio e che avevano arricchito l'originario quadro indiziario a carico del ricorrente, indicato come esponente di un sodalizio mafioso (congrega dei "batanesi") radicato nella provincia di Messina ma con ramificazioni in quella di Enna.

2. Ricorre per cassazione Bontempo Giuseppe, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe rispettato le regole processuali in tema di gravità indiziaria, non applicando i principi di diritto fissati dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, affidandosi a dichiarazioni di collaboratori di giustizia senza saggiarne l'attendibilità intrinseca e la presenza di riscontri esterni. Le dichiarazioni dei collaboranti non conterrebbero elementi indiziari a carico del ricorrente e non si riscontrerebbero a vicenda.

In particolare, le dichiarazioni di Barbagiovanni Carmelo sarebbero in contrasto con quelle del collaborante Marino Gammazza in ordine al ruolo del ricorrente nella gestione di un canale di acqua da irrigazione nella zona di Centuripe (centro della provincia di Enna) e alla riconducibilità di tale attività economica agli interessi del sodalizio mafioso. Il Tribunale non avrebbe colto le ragioni di astio che avrebbero animato il racconto del Barbagiovanni Carmelo, siccome rivenienti dalle dichiarazioni del Marino Gannmazza, che aveva riferito di un proposito omicidiario nei confronti del ricorrente.

Inoltre, sarebbe smentita dall'assenza di colloqui carcerari tra il ricorrente ed il fratello Bontempo Sebastiano, considerato ai vertici del sodalizio dei "batanesi", la circostanza riferita dai collaboranti secondo cui l'indagato si faceva latore di messaggi del suo germano diretti ad esponenti del clan, così come il fatto che il ricorrente si occupasse economicamente di sostenere il fratello in carcere;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale travisato la prova a carico del ricorrente, indicando elementi non presenti agli atti di indagine. Si fa espresso riferimento: - alla partecipazione dell'indagato a riunioni tra associati presso il ristorante "La Quercia di Brolo", circostanza mai verificatasi; - ai rapporti, che il ricorso assume essere inesistenti, tra il Bontempo ed altri associati; - alla attività, del tutto lecita, di "acquaiolo" presso il canale di irrigazione di Centuripe;irvk - alla attività di acquisizione di terreni a Centuripe, del tutto priva di elementi a supporto ed, anzi, smentita da una conversazione citata a fg. 13 del ricorso (n. 21436 del 4.9.2016).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e generico.

1. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con l'intera motivazione della ordinanza impugnata, tralasciandone segmenti decisivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale, infatti, dedicando una parte del provvedimento anche alla analisi della attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia (fg. 7 dell'ordinanza impugnata), ha messo in evidenza i riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie, intervenuti successivamente alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione ed idonei a modificare l'originario quadro indiziario in senso peggiorativo per la posizione del ricorrente.

In particolare, il ricorso non si confronta con le indicazioni del Tribunale in ordine alla circostanza che l'interessamento dell'indagato per il controllo del canale di irrigazione di Centuripe - già emerso dagli atti di indagine originari costituiti da intercettazioni riportate nella prima parte del provvedimento impugnato - era stato confermato da tutti e tre i collaboratori di giustizia indicati (Costanzo Zammataro Salvatore, Marino Gammazza Giuseppe e Barbagiovanni Carmelo). Il ricorso non fa alcun riferimento alle dichiarazioni di Costanzo Zammataro Salvatore, che oltre ad essere riscontrate dalle intercettazioni indicate dal Tribunale e già facenti parte del compendio indiziario originario, a loro volta corroboravano le dichiarazioni di Barbagiovanni Carmelo sulla riconducibilità di tale attività in Centuripe svolta dal ricorrente agli interessi del clan dei "batanesi", circostanza non smentita neanche dal collaborante Gammazza per quanto evidenziato a fg. 7 della ordinanza impugnata.

Ancora, il ricorso omette del tutto di confrontarsi con le indicazioni convergenti dei tre collaboranti prima citati sulla circostanza che il ricorrente si occupasse di traffici di droga per conto del medesimo clan mafioso ed, in particolare, di una coltivazione di marijuana nella zona di Centuripe. Per altro verso, il ricorso non è autosufficiente nel sostenere che vi fossero ragioni di astio tra il ricorrente ed il collaborante Barbagiovanni, non documentando l'assunto con la produzione dei verbali delle dichiarazioni del Gamnnazza relative a tale presunto segmento del suo racconto, in ogni caso inerente ad un solo accusatore e non agli altri.Del pari, il ricorso sollecita un impossibile riscontro di merito da effettuare in questa sede a proposito del numero e della tempistica dei colloqui intrattenuti tra il ricorrente ed il fratello detenuto al fine di smentire l'ulteriore dichiarazione accusatoria convergente (proveniente da Barbagiovanni e Zammataro, quest'ultimo ancora ignorato in ricorso), sulla circostanza che l'indagato facesse da tramite tra il suo germano, a capo dei clan mafioso/e gli altri sodali.

Più in generale, il ricorrente sorvola sul fatto che gli originari elementi indiziari, evidenziati nella prima parte del provvedimento impugnato, avevano subito una decisiva conferma dal fatto che i tre collaboratori di giustizia, oltre ad indicare specifici fatti concludenti di rilevanza mafiosa commessi dal ricorrente nei termini che si sono indicati, avevano concordemente dichiarato che il ricorrente faceva parte del clan dei "batanesi" fin da epoca remota e seguiva le indicazione del fratello Sebastiano che ne era a capo, indicazione poi arricchita dai fatti specifici prima segnalati.

2. Tanto assorbe quanto contenuto nel secondo motivo di ricorso, dovendosi sottolineare che alcuni presunti travisamenti della prova risultano ancorati a dati non emergenti dal provvedimento impugnato - come le riunioni al ristorante "La Quercia di Brolo" - ovvero smentiti dalle risultanze prima sottolineate (l'attività del ricorrente presso il canale di irrigazione di Centuripe). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.06.2021 Il Co