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Ordinanza — n. 33625/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33625/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33625/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dai difensori del ricorrente relativamente alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 707 cod.pen. emessa dal Tribunale di Potenza il 10/09/2019 nell'ambito del procedimento penale n. 3556/2015 R.G.N.R..

Regesto Legislator

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art. 707 cod.pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 640 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33625/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod.pen. emessa dal Tribunale di Potenza il 10/09/2019 nell'ambito del procedimento penale n. 3556/2015 R.G.N.R..

Parole chiave

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condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivi di cassazione desistenza dall'azione restituzione in pristino revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod.pen
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dai difensori del ricorrente relativamente alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 707 cod.pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art.
art. 640 cod. proc. pen
pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Dzadzamia Tengiz, nato a Georgia il 09/07/1984, avverso l'ordinanza del 12/02/2020 della Corte di Appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato avanzata dai difensori del ricorrente relativamente alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 707 cod.pen. emessa dal Tribunale di Potenza il 10/09/2019 nell'ambito del procedimento penale n. 3556/2015 R.G.N.R..

2. Ricorre per cassazione Dzadzamia Tengiz, a mezzo del suo difensore di fiducia avv. Aurelio Gironda, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte adeguatamente valutato la documentazione allegata alla istanza di rescissione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore sfornito di procura speciale. In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoun, Rv. 279480L. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.06.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Sergio Paola vV