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Sentenza — n. 33623/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33623/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33623/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Occorre premettere che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento. In particolare è stato precisato che in tema di riesame di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, possono essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un "quid pluris" rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di ST4 14 delitti della 'specie di quello per cui si procede. (Sez. 6, Sentenza n. 53124 del 16/11/2017 Cc. (dep. 22/11/2017 ) Rv. 271653 - 01), Il ricorso di Dell'Olio è inammissibile poiché generico in quanto non si confronta con le esaustive e articolate argomentazioni del provvedimento impugnato,che ha evidenziato la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari non soltanto in relazione al pericolo di recidiva, ma anche in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, ricordando che il ricorrente ha organizzato e partecipato ad una riunione tenutasi allo scopo di indottrinare tutte le donne che erano state convocate dal Pubblico ministero per l'assunzione di sommarie informazioni concordare una versione comune.

Regesto Legislator

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articolo 309 comma 10 cod. proc.pen, art. 274 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33623/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore aveva eccepito l'assenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dall'articolo 309 comma 10 cod. proc.pen. per rinnovare la misura e, a dispetto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tribunale , pur dando atto che l'indagato ha abbandonato le cariche sociali e non riveste più la qualità di socio e amministratore unico in due società a responsabilità limitata, ha riconosciuto la elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte che si intende prevenire, ma anche della concreta occasione per la commissione delle stesse.

Parole chiave

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amministrazione infedele qualificata truffa all'assistenza sociale statuto di collaboratore dei servizi di intelligence reticenza dolosa dei difetti circonvenzione illecita dolo determinante

Disposizioni normative citate

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articolo 309 comma 10 cod. proc.pen
Il difensore aveva eccepito l'assenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dall'articolo 309 comma 10 cod. proc.pen.
art. 274 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'OLIO GIOVANNI nato a Barletta il 7 agosto 1974 avverso l'ordinanza resa il 7 gennaio 2021 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta nell'interesse di Giovanni Dell'Olio avverso l'ordinanza emessa il 15 dicembre 2020 dal GIP del Tribunale di Foggia, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere già applicata all'indagato con quella degli arresti domiciliari. Si contesta a Dell'Olio di avere partecipato nella veste di capo e promotore ad una associazione a delinquere finalizzata a compiere diverse truffe aggravate in danno dell'Inps, simulando di avere assunto diversi lavoratori che non prestavano alcuna attività lavorativa, così inducendo l'ente a erogare indebitamente indennità di natura previdenziale ed omettendo il pagamento dei dovuti contributi.

Nel provvedimento impugnato il tribunale ha osservato che dal ricco compendio indiziario, costituito da numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, emerge che Dell'Olio, nella veste di amministratore e liquidatore di tre diverse società era il vero dominus e organizzatore della attività illecita e manteneva stretti collegamenti con gli associati che si occupavano del reclutamento dei lavoratori. 2.Avverso la detta sentenza ricorre l'indagato deducendo: 2.1 Violazione di legge poiché l'ordinanza emessa il 15 dicembre 2020 dal GIP con cui è stata rinnovata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Giovanni Dell'elio costituisce una rinnovazione del provvedimento reso il 26 ottobre 2020 e dichiarato inefficace dal tribunale del riesame, ai sensi dell'articolo 309 /comma 9 cod. proc.pen..

Il difensore aveva eccepito l'assenza delle eccezionali esigenze cautelari richieste dall'articolo 309 comma 10 cod. proc.pen. per rinnovare la misura e, a dispetto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il tribunale , pur dando atto che l'indagato ha abbandonato le cariche sociali e non riveste più la qualità di socio e amministratore unico in due società a responsabilità limitata, ha riconosciuto la elevata probabilità non soltanto della commissione delle condotte che si intende prevenire, ma anche della concreta occasione per la commissione delle stesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento. In particolare è stato precisato che in tema di riesame di misure cautelari personali, le "eccezionali esigenze cautelari" che, ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consentono la rinnovazione della misura dichiarata inefficace, possono essere desunte dai medesimi elementi già sussistenti al momento dell'emissione della prima ordinanza, non essendo a tal fine necessario un "quid pluris" rispetto alle esigenze che fondavano la misura perenta o la ricorrenza di elementi nuovi sopravvenuti, e si distinguono da quelle ordinarie per il grado di pericolo, che deve superare la concretezza e l'attualità richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. per raggiungere la soglia della sostanziale certezza che l'indagato, ove non sottoposto a misure coercitiva, continui nella commissione di ST4 14 delitti della 'specie di quello per cui si procede. (Sez. 6, Sentenza n. 53124 del 16/11/2017 Cc. (dep. 22/11/2017 ) Rv. 271653 - 01), Il ricorso di Dell'Olio è inammissibile poiché generico in quanto non si confronta con le esaustive e articolate argomentazioni del provvedimento impugnato,che ha evidenziato la sussistenza di eccezionali esigenze cautelari non soltanto in relazione al pericolo di recidiva, ma anche in relazione al pericolo di inquinamento probatorio, ricordando che il ricorrente ha organizzato e partecipato ad una riunione tenutasi allo scopo di indottrinare tutte le donne che erano state convocate dal Pubblico ministero per l'assunzione di sommarie informazioni concordare una versione comune.

Quanto al pericolo di recidivg il tribunale ha sottolineato che le modalità di commissione del fatto denotano la spiccata capacità a delinquere dell'indagato )ideatore e principale esecutore del sistema posto in essere dagli altri soggetti coinvolti nel sodalizio, e ha ravvisato le eccezionali esigenze cautelari, osservando che vi è la quasi certezza che l'indagato ove non sottoposto a misura coercitiva continui nella commissione di delitti, rilevando che anche dal tenore di alcune conversazioni intercettate emerge il carattere strumentale dell'abbandono delle cariche sociali da parte dell'indagato, che non ha manifestato alcuna intenzione di accantonare i suoi progetti illeciti, da realizzare tramite prestanomi.

Nel caso in esame non ricorre, pertanto, alcuna violazione di legge poiché il tribunale ha reso una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata sussistenza di eccezionali esigenze cautelari. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presid