Sentenza — n. 33622/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 29 Aprile 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Siena in data 14 Giugno 2016 in forza della quale Itaru Ciprian Robert era stato ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate di cui ai capi 1) e 2) e applicata la diminuente di cui all' art. 89 cod. pen. e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e Corleciuc Cezar Robert era stato ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione di cui al capo 1) e condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 89 cod. pen, art. 522 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 133 c.p; Sentenza — n. 33622/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Evidenzia che la sentenza era da ritenere nulla per violazione del disposto di cui all' art.522 cod. proc. pen. in quanto era stato condannato per il reato di estorsione di euro 400,00 in violazione dei diritti di difesa di cui agli artt. 518, 519 e 520 cod. proc. pen.; b. violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
Parole chiave
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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: JITARU CIPRIAN nato il 06/04/1970 CORLECIUC CEZAR ROBERT nato il 23/04/1975 avverso la sentenza del 29/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di ALESSANDRO CIMMINO il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 29 Aprile 2019, confermava la sentenza del Tribunale di Siena in data 14 Giugno 2016 in forza della quale Itaru Ciprian Robert era stato ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate di cui ai capi 1) e 2) e applicata la diminuente di cui all' art. 89 cod. pen. e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione e Corleciuc Cezar Robert era stato ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione di cui al capo 1) e condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 700,00 di multa.
2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Itaru Ciprian deduce: a. violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt.518, 519 e 520 cod. proc. pen. Lamenta che era stato condannato per un fatto nuovo non previsto nel capo di imputazione in quanto era stato condannato per il reato di tentata estorsione a fronte della richiesta rivolta alla persona offesa Maricari Cimbru Rodica non solo di ottenere la somma di euro 2.000,00 per la restituzione di documenti contenuti nel portafoglio oggetto di furto, così come previsto nel capo di imputazione, ma altresì a causa delle minacce profferiteatlaztrma al fine di ottenere la restituzione della somma di euro 400,00/ somma costituente un pregresso debito della Maricari e la corte di appello aveva ritenute correlate le due condotte sebbene il capo di imputazione facesse riferimento esclusivamente al solo episodio di minaccia per ottenere la somma di 2.000,00 euro.
Evidenzia che la sentenza era da ritenere nulla per violazione del disposto di cui all' art.522 cod. proc. pen. in quanto era stato condannato per il reato di estorsione di euro 400,00 in violazione dei diritti di difesa di cui agli artt. 518, 519 e 520 cod. proc. pen.; b. violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
e) c cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rileva che i giudici di merito, con una ricostruzione non aderente ai dati processuali, avevano ritenuto integrata la condotta di tentata estorsione contestata, non considerando che nella specie difettava l'elemento psicologico del reato in quanto la violenza riguardava un episodio del tutto differente ed estraneo alla circostanze di cui al capo 1) e considerato che non sussisteva prova alcuna dell'elemento oggettivo della minaccia. 2.2. Corleciuc Cezar Robert deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche nonché per mancanza di nnotivazione gsul punto. Rileva che la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. era del tutto mancante non potendo giustificarsi unicamente in ragione della insussistenza di elementi di segno positivo.
3. I ricorsi proposti da entrambi gli imputati sono inammissibili..
4. Osserva la Corte.che i motivi proposti da Itaru Ciprian, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono meramente reiterativi di questione già affrontate dai giudici di merito con congrue argomentazioni e, comunque, sono da ritenere manifestamente infondati. La corte di appello nel valorizzare il narrato della persona offesa - ritenuta pienamente attendibile in ragione della coerenza e linearità delle sue dichiarazioni ed dell'assenza di astio o intenti calunniosi, come del resto confermato dalla intervenuta remissione di querela e dalla stessa ammissione dell'esistenza del debito nei confronti del ricorrente - ha evidenziato, in particolare, come la richiesta alla vittima della somma di duemila euro per la restituzione dei documenti sottratti in occasione del furto del portafogli costituisse la minaccia di un danno ingiusto e come anche l'episodio violento del 26.1.2011 fosse finalizzato ad ottenere il profitto ingiusto della somma di denaro richiesta.
In questa prospettiva, tenuto conto dei diversi ed accertati episodi di minacce e violenza diretti nei confronti della persona offesa, non appare, comunque, rilevante la circostanza del riferimento in motivazione alla chiesta restituzione dei 400,00 euro oggetto di pregresso debito della persona offesa, fondandosi la sentenza di condanna su diversi profili di violenza e minacce, come sopra evidenziati, rispetto ai quali appare rimanere inalterato il nucleo essenziale degli eventi contestati, idonei ad integrare la fattispecie di reato in esame. Appare, dunque, del tutto infondata l'eccezione di nullità per violazione del disposto di cui all' art. 522 cod. proc. pen. in quanto l'imputato sarebbe stato condannato per il (diverso) reato di estorsione di euro 400,00 in violazione dei diritti di difesa di cui agli artt. 518, 519 e 520 cod. proc. pen.
A fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame risulta, poi, di tutta evidenza che la tesi difensiva del ricorrente - il quale da un lato si limita a prospettare asseriti travisamenti solo genericamente dedotti e,per altro verso non si confronta con l'intero compendio probatorio emerso a suo carico ovvero suggerisce una diversa lettura di taluni dei dati probatori - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.
Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
3. Anche le censure proposte da Corleciuc Cezar Robert sono generiche e manifestamente infondate.3.1. Occorre osservare che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando i numerosi precedenti penali e la assenza di elementi di segno positivo. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicché la sentenza sul punto è immune da censure.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in duemila euro ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in d