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Sentenza — n. 33620/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33620/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33620/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 17/02/2020, ha condannato Buonavita Vincenzo alla pena di mesi 8 di reclusione relativamente ai reati di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. (capo 2), e 497 bis cod. pen. (capo 1) unificati con la continuazione (pena base mesi 11 in relazione al reato di cui all' art. 648 comma 2, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 1) sino ad un annopena ridotta per il rito prescelto).2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge in ragione della applicazione di una pena illegale.

Regesto Legislator

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art. 648 comma 2 cod. pen, art. 497 bis cod. pen; Sentenza — n. 33620/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel premettere che il limite invalicabile dell'applicazione della continuazione, individuato dalla giurisprudenza, impone l'irrogazione di una pena che non può essere inferiore a quella prevista per il reato satellite lamenta che, nella specie, il tribunale nello stabilire la pena base in mesi undici di reclusione per la violazione stimata più grave (art. 648 comma 2 cod. pen.) reato per il quale è prevista una pena sino a sei anni, aveva preso le mosse da una pena inferiore a quella prevista per il reato di cui al capo 1) punito con la reclusione da due a cinque anni.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzioni penali inchiesta per falsità atti altri reati revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 648 comma 2 cod. pen
Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 17/02/2020, ha condannato Buonavita Vincenzo alla pena di mesi 8 di reclusione relativamente ai reati di cui all'art. 648, comma 2, cod.
art. 497 bis cod. pen
pen., ha quantificato la pena base nella misura di mesi 11 di reclusione con l'aumento di un mese per la continuazione, relativamente al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: BUONAVITA VINCENZO nato a FOGGIA il 27/12/1981 rizi. avverso la sentenza del 17/02/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARedi FOGGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di ALESSANDRO CIMMINO il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 17/02/2020, ha condannato Buonavita Vincenzo alla pena di mesi 8 di reclusione relativamente ai reati di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. (capo 2), e 497 bis cod. pen. (capo 1) unificati con la continuazione (pena base mesi 11 in relazione al reato di cui all' art. 648 comma 2, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo 1) sino ad un annopena ridotta per il rito prescelto).2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Bari, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge in ragione della applicazione di una pena illegale.

Nel premettere che il limite invalicabile dell'applicazione della continuazione, individuato dalla giurisprudenza, impone l'irrogazione di una pena che non può essere inferiore a quella prevista per il reato satellite lamenta che, nella specie, il tribunale nello stabilire la pena base in mesi undici di reclusione per la violazione stimata più grave (art. 648 comma 2 cod. pen.) reato per il quale è prevista una pena sino a sei anni, aveva preso le mosse da una pena inferiore a quella prevista per il reato di cui al capo 1) punito con la reclusione da due a cinque anni.

3. Il ricorso è fondato. Va rilevato che l'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati sopra indicati; il Tribunale, ritenuti i reati avvinti dal medesimo disegno criminoso e più grave quello di ricettazione, di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., ha quantificato la pena base nella misura di mesi 11 di reclusione con l'aumento di un mese per la continuazione, relativamente al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. in totale anni uno di reclusione, pena ridotta per il rito. Così facendo, però, il giudice ha erroneamente posto a base del calcolo una pena detentiva inferiore al corrispondente minimo edittale del reato satellite che contempla una pena detentiva da due a cinque anni.

Risulta, quindi, violato il consolidato principio giurisprudenziale, che in questa sede deve essere ribadito, secondo il quale, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 2, n. 10987 del 17/02/2005, Contini, Rv. 231327;

Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, Del Prete, Rv. 246236; Sez. 5, n. 12473 del 11/02/2010, Salviani, Rv. 246559; Sez. 3, n. 19737 del 14/04/2011, Bessi, Rv. 250335).

4. Poiché sono necessari ulteriori accertamenti di merito la sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia, in diversa persona fisica. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, in data 8 Luglio 2021 consigliere estensore H presidente Di Pi Matilde C