Sentenza — n. 33619/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di MATACHE CRISTI nato in Romania il 27 marzo 1992 BAIRAM COSTEL nato in Romania il 3 marzo 1973 avverso la sentenza del 2 ottobre 2020 del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio. Lette le conclusioni dell'avv. Ilaria Truini nell'interesse di Bairam Costei e dell'avv. Francesco Renzi nell'interesse di Matache che hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod.pen, articolo 648 cod.pen, art. 648 cod. pen, articolo 133 cod.pen; Sentenza — n. 33619/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua di tale pronunzia, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale deve ritenersi applicabile anche alle condotte di ricettazione per le quali ricorrano i presupposti per riconoscere l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità. Non va al riguardo trascurato che secondo giurisprudenza consolidata la sussistenza / dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen. deve essere valutata alla stregua di tutti i criteri previsti dall'articolo 133 primo e secondo comma cod.pen. , mentre l'articolo 131 bis richiama esclusivamente il primo comma dell'articolo 133 cod.pen. .
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di MATACHE CRISTI nato in Romania il 27 marzo 1992 BAIRAM COSTEL nato in Romania il 3 marzo 1973 avverso la sentenza del 2 ottobre 2020 del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio. Lette le conclusioni dell'avv. Ilaria Truini nell'interesse di Bairam Costei e dell'avv. Francesco Renzi nell'interesse di Matache che hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovigo ha assolto Bairam Costei e Matache Cristi dal reato di ricettazione di un autocarro Fiat Ducato provento di furto loro contestato in concorso, ritenendo i due imputati non imputabili per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.pen. . 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale deducendo: violazione di legge e in particolare dell'art. 131 bis codice penale poiché nella motivazione si afferma che il reato è punito entro i limiti edittali mentre il delitto di ricettazione è punito con pena superiore ai cinque anni di reclusione e l'attenuante del fatto di particolare tenuità non rileva a tal fine.
Considerato in diritto 1.11 ricorso è manifestamente infondato. E' vero che il delitto di ricettazione prevista dall'articolo 648 cod.pen. comporta una massimo edittale di otto anni di reclusione e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale, e che anche l'ipotesi di particolare tenuità prevista dal capoverso della norma citata, che non integra una fattispecie autonoma di reato ma una mera attenuante, prevede un massimo edittale di se1/4): anni di reclusione. Deve tuttavia rilevarsi che con sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 pubblicata il 21 luglio 2020, in epoca precedente alla sentenza impugnata, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis cod. pen., per violazione dell'art.3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, sia pure nell'ipotesi attenuata.
In particolare la Consulta ha affermato che "Ai sensi del quarto comma del medesimo art. 131-bis, la determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma, di regola insensibile alle circostanze del reato, risente tuttavia di quelle a effetto speciale, a tal fine neppure suscettibili di bilanciamento; inoltre, per il quinto comma, «[l]a disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.., tale ultima disposizione indica che l'esistenza di un'attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce l'applicazione della causa di non punibilità, ma neppure la comporta automaticamente (sentenza n. 207 del 2017).
Ciò in quanto la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell'art. 133, primo comma, cod. pen., incluse quindi le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 6 aprile 2016, n. 13681),In linea astratta, dunque, per effetto del quinto comma dell'art. 131-bis cod. pen., la particolare tenuità del fatto quale attenuante della ricettazione, come definita dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., potrebbe concorrere a integrare l'esimente di cui al medesimo art. 131-bis, qualora, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.
Viceversa, per effetto del quarto comma dell'art. 131-bis cod. pen., che attribuisce rilevanza alle circostanze speciali quoad poenam, detta causa di non punibilità non può trovare applicazione in rapporto alla ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., poiché questo fissa un massimo edittale di pena detentiva pari a sei anni di reclusione, quindi superiore al limite di cinque anni posto dalla norma esimente (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenze 12 aprile 2019, n. 16083, e 12 maggio 2017, n. 23419)...
Nello specifico della comminatoria di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., l'assoluta mitezza del minimo edittale rispecchia una valutazione legislativa di scarsa offensività della ricettazione attenuata, «la cui configurabilità è riconosciuta dalla giurisprudenza comune solo per le ipotesi di rilevanza criminosa assolutamente modesta, talvolta al limite della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza» (sentenza n. 105 del 2014). In forza di queste considerazioni la Corte Costituzionale ha affermato l'intrinseca irragionevolezza della preclusione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per i reati - come la ricettazione di particolare tenuità - che lo stesso legislatore, attraverso l'omessa previsione di un minimo di pena detentiva e la conseguente operatività del minimo assoluto di cui all'art. 23, primo comma, cod. pen., ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività.
Alla stregua di tale pronunzia, la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale deve ritenersi applicabile anche alle condotte di ricettazione per le quali ricorrano i presupposti per riconoscere l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità. Non va al riguardo trascurato che secondo giurisprudenza consolidata la sussistenza / dell'attenuante prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen. deve essere valutata alla stregua di tutti i criteri previsti dall'articolo 133 primo e secondo comma cod.pen. , mentre l'articolo 131 bis richiama esclusivamente il primo comma dell'articolo 133 cod.pen. .
Nel caso di specie il giudice ha applicato la causa di non punibilità alla condotta di ricettazione di un furgone, osservando, sotto il profilo della gravità della condotta, che la stessa non palesa alcun elemento allarmante e il danno patito è risultato inesistente poiché il furgone, prontamente restituito, si trovava in pessimo stato di conservazione e valorizzando, sotto il profilo della personalità degli imputati, la loro contenuta pericolosità, così fornendo succinta ma esaustiva motivazione in ordine ad entrambi gli elementi indicati dall'articolo 133 cod.pen. per riconoscere l'attenuante prevista dall'art. 648 cod.pen.
Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso poiché il tribunale non è incorso in alcuna violazione di legge e, per applicare la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. ha sia pure implicitamente evidenziato nella condotta contestata quegli elementi che astrattamente consentono di riconoscere la fattispecie attenuata del fatto, ai sensi del capoverso dell'articolo 648 cod.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 11 giugno 2021 Il Consigliere e