Sentenza — n. 33617/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BELKAHLA Marouane (C.U.I. 04ITMS6) nato in Tunisia il 23/03/1989 avverso la sentenza emessa il 20/01/2020 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 20/01/2020 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo il 21/05/2019, confermava il giudizio di responsabilità di Belkahla Marouane per i reati di rapina aggravata in concorso e di lesioni personali, in danno di Caldara Alessandra, riducendo la pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 c.p, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 33617/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alle aggravanti, oggetto di censura, per la minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. la Corte di appello ha valorizzato la commissione del reato in ora serale ed in luogo scarsamente abitato e poco illuminato, circostanze che in concreto hanno determinato una minorata possibilità di difesa della vittima ed agevolato la condotta delittuosa; con riferimento all'art. 628 comma terzo n.1 cod. pen., ha correttamente rilevato che l'area antistante al garage di una villa unifamiliare, come quella in oggetto, delimitata da recinzione e da cancello elettrico che esclude l'accesso di ogni altra persona diversa dai proprietari debba considerarsi luogo di privata dimora, pertinenza dell'abitazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BELKAHLA Marouane (C.U.I. 04ITMS6) nato in Tunisia il 23/03/1989 avverso la sentenza emessa il 20/01/2020 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 20/01/2020 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa con rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo il 21/05/2019, confermava il giudizio di responsabilità di Belkahla Marouane per i reati di rapina aggravata in concorso e di lesioni personali, in danno di Caldara Alessandra, riducendo la pena.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia dell'imputato, articolando sei motivi di impugnazione con i quali ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine: - alla condanna, basata sulla chiamata in correità effettuata da un coimputato, Edmond Lala, con dichiarazioni incompatibili con le ulteriori acquisizioni istruttorie; - al ruolo nella rapina ed al minimo contributo apportato (secondo l'accusa la funzione di "palo"), con conseguente applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen; - alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 3 bis cod. pen. dovendosi escludere la caratteristica di privata dimora al luogo dove avvenne la rapina (area antistante al garage della villa dove la persona offesa abitava); - alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. circa l'ora notturna essendo i fatti avvenuti alle 19.20 del 17 aprile, quando vi era ancora luce e la strada trafficata, senza ulteriori condizioni atte a diminuire le capacità di difesa della vittima; - al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che costituiscono la pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altri termini, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta alle censure, la pedissequa riproduzione di esse nel ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
4. Con argomentazioni immuni da vizi logici e corrette sotto il profilo giuridico, la corte territoriale ha valutato la chiamata in correità di Edmond Lala secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza (attendibilità, intrinseca / soggettiva ed oggettiva; riscontri individualizzanti, costituiti dagli accertamenti sui tabulati telefonici e sulle celle agganciate oltre che sugli esiti dell'attività investigativa svolta dai Carabinieri); ha evidenziato la rilevanza del ruolo del ricorrente nella rapina (non solo "palo; ma anche punto di collegamento e coordinamento con gli altri complici) ed il valore consistente dei beni sottratti, con conseguente esclusione delle attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 4 cod. pen., in assenza altresì di elementi di meritevolezza che potessero giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte della notevole gravità dei reati.
Quanto alle aggravanti, oggetto di censura, per la minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. la Corte di appello ha valorizzato la commissione del reato in ora serale ed in luogo scarsamente abitato e poco illuminato, circostanze che in concreto hanno determinato una minorata possibilità di difesa della vittima ed agevolato la condotta delittuosa; con riferimento all'art. 628 comma terzo n.1 cod. pen., ha correttamente rilevato che l'area antistante al garage di una villa unifamiliare, come quella in oggetto, delimitata da recinzione e da cancello elettrico che esclude l'accesso di ogni altra persona diversa dai proprietari debba considerarsi luogo di privata dimora, pertinenza dell'abitazione.
5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa della Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres.dente Luigi Agostina