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Sentenza — n. 33616/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33616/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33616/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Tivoli, emessa il 17 aprile del 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia — riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso, commessi hA/ appropriandosi del danaro contenuto nel registratore di cassa di un supermercato, con violenza nei confronti della proprietaria del negozio e di altra persona.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 33616/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, che la Corte avrebbe applicato senza tenere conto di quanto evidenziato con l'atto di appello in ordine alla non significatività del precedente penale per simulazione di reato a carico del ricorrente, non specifico e lontano nel tempo e tenuto conto della modesta gravità del fatto per cui si procede.

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito recidiva nell'infrazione aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina altri reati minaccia nel diritto penale
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Marceca Emanuele, nato a Roma il 19/08/1988, avverso la sentenza del 11/02/2020 della Corte di Appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Tivoli, emessa il 17 aprile del 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia — riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva - in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni personali in concorso, commessi hA/ appropriandosi del danaro contenuto nel registratore di cassa di un supermercato, con violenza nei confronti della proprietaria del negozio e di altra persona.

2. Ricorre per cassazione Marceca Emanuele, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, che la Corte avrebbe applicato senza tenere conto di quanto evidenziato con l'atto di appello in ordine alla non significatività del precedente penale per simulazione di reato a carico del ricorrente, non specifico e lontano nel tempo e tenuto conto della modesta gravità del fatto per cui si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di Appello, dopo aver rimarcato la particolare gravità del fatto sottolineando l'inclinazione alla violenza del ricorrente, ha ritenuto il delitto per cui si procede dimostrativo di una accentuata capacità delinquenziale dell'imputato e di una sua maggiore pericolosità sociale, non attribuendo rilevanza all'epoca di commissione del precedente delitto ed alla sua natura attesa la concreta significatività del fatto per cui si procede (fg. 2 della sentenza impugnata). Si tratta di valutazioni di merito prive di vizi logico-ricostruttivi rilevabili in questa sede, alla luce del principio di diritto secondo il quale, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.06.2021 Il Consigliere estensore Il Presi' ente Giuseppe Sgadari Serg O Paola v