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Sentenza — n. 33615/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses extortion appeals, upholding aggravated penalty for pizzo rackets despite defense claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33615/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by three defendants against a lower court ruling confirming their liability for aggravated extortion. The defense argued that the defendants played minor roles, lacked specific threats, or had returned the illicit money, but the court found these arguments insufficient to negate the criminal charge. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 604 cod. pen.; Art. 7 D.L. 152/91: The Supreme Court holds that appeals challenging the conviction for aggravated extortion based on alleged lack of threat or unjust enrichment fail when the lower court's findings on the existence of the pizzo racket and the specific aggravating circumstances are supported by the evidence.

Parole chiave

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extortion aggravated pizzo racket criminal liability appeal dismissal procedural costs vittima estorsione risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 604 cod. pen.
Art. 7 D.L. 152/91
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91.
art. 192 cod. proc. pen
15828/16 R.G.N.R., laddove questi aveva tratteggiato la figura di Arena Giuseppe come soggetto inaffidabile e truffaldino;3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..
art. 114 cod.pen
32 della sentenza impugnata, a proposito del ruolo di tutto rilievo assunto dal ricorrente nella vicenda estorsiva, idoneo ad escludere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen..
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) Petralia Alfio, nato a Catania il 29/06/1977, 2) Girasole Angelo, nato a Biancavilla il 21/08/1976, 3) Gravagna Alberto, nato a Catania 1'11/08/1985, avverso la sentenza del 21/01/2020 della Corte di Appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di Petralia Alfio e Girasole Angelo e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Gravagna Alberto; lette le conclusioni scritte delle parti civili: avv. Riccardo Frisenna per il Comune di Biancavilla e per l'Associazione Antiracket e Antiusura Libera Impresa, avv. Pilar Maria Dolores Castiglia, per le parti civili Arena Giuseppe e Anfuso Maria Grazia, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando comparsa conclusionale e nota spese;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Catania dell'8 novembre del 2018, confermava la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato, loro in concorso ascritto, di estorsione aggravata anche dall'art. 7 D.L. 152/91 di cui al capo a) della imputazione, commesso in danno di Arena Giuseppe, titolare di una agenzia di pompe funebri, che costringevano con minaccia a versare a più riprese somme di danaro a titolo di pizzo per ogni funerale effettuato, pari complessivamente a 600 euro.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti: 2.1. Petralia Alfio deduce:

1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Secondo il ricorrente, le risultanze processuali avrebbero dimostrato come egli fosse subentrato solo nel segmento finale della vicenda estorsiva, attraverso un incontro del tutto occasionale con la persona offesa Arena Giuseppe, nel quale il ricorrente, millantando conoscenze con ambienti mafiosi presso i quali poteva intercedere in favore della vittima della quale era amico (conoscenze in realtà inesistenti anche avuto riguardo alla esclusione di un suo ruolo criminale secondo quanto affermato dal Tribunale), era riuscito ad ottenere da quest'ultima la somma di 600 euro, in un secondo tempo restituita spontaneamente.

Del reato estorsivo mancherebbero, pertanto, gli elementi della minaccia e dell'ingiusto profitto. La restituzione della somma, già ritenuta dal Tribunale come avvenuta, sarebbe provata dalla registrazione di un colloquio tra il ricorrente e l'Arena avvenuto il 6 aprile del 2017, non potendosi dare credibilità alle dichiarazioni della persona offesa in ordine al fatto che a quel colloquio ella era stata indotta, circostanza che non risulta indicata in alcun atto di indagine nonostante la vittima avesse riferito di averla confidata ai carabinieri;

2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91. La personalità di Arena, soggetto qualificato dalle sentenze di merito come spregiudicato imprenditore non vittima del racket, nonché i rapporti tra la persona offesa ed il ricorrente, siccome evidenziati a proposito del primo motivo di ricorso, dovevano portare ad escludere la sussistenza del metodo mafioso e del fine di agevolare simili sodalizi, anche tenuto conto della acclarata estraneità del ricorrente a quel contesto malavitoso e delle sue disagiate condizioni economiche, che ne avrebbero ispirato la condotta. 2.2.1. Girasole Angelo deduce:

1) violazione di legge in relazione agli artt. 210 e 64, comma 3, cod. proc. pen. per non avere la Corte dichiarato la inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Arena Giuseppe, rese all'udienza di primo grado del 6 luglio 2017. Questi aveva assunto la posizione di indagato del reato di cui all'art. 4f-bis cod.pen. in altro procedimento penale che si porrebbe in connessione probatoria con il presente ex art. 371, comma 2, lett.

b) cod. proc. pen. tanto da determinare l'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone ex art. 197, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La connessione probatoria si dovrebbe al fatto che in quel diverso procedimento penale l'Arena sarebbe stato indicato come sodale del ricorrente e di Gravagna Alberto nello stesso sodalizio, dedito anche alle estorsioni, cui si fa riferimento nel presente processo. La connessione probatoria sarebbe provata anche tenuto conto che la posizione della persona offesa, in quel diverso procedimento penale, era stata archiviata con decreto del 15 marzo del 2019, successivo alla sentenza di primo grado resa nel presente procedimento, proprio in forza della posizione di denunciante da ella assunta rispetto ai fatti in esame e con riguardo al suo rapporto con i ricorrenti Girasole e Gravagna (fgg. 5 e 6 del ricorso).

Non avrebbe rilievo la mancata coincidenza temporale tra i fatti contestati nel diverso procedimento penale rispetto all'odierna vicenda. Ne consegue che alla persona offesa andavano fatti gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. e le sue dichiarazioni avrebbero comunque dovuto essere supportate da riscontri esterni;

2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. La personalità di quest'ultima sarebbe stata raffigurata in modo contraddittorio dalla sentenza impugnata, da un lato, come soggetto vittima del racket mafioso, dall'altro come imprenditore ben avvezzo alle dinamiche mafiose sottese all'esercizio della sua attività nel territorio di riferimento. Inoltre, la Corte di appello avrebbe immotivatamente liquidato come irrilevanti le dichiarazioni, acquisite agli atti, rese dal fratello della vittima, Arena Luca, nell'ambito di altro procedimento penale n. 15828/16 R.G.N.R., laddove questi aveva tratteggiato la figura di Arena Giuseppe come soggetto inaffidabile e truffaldino;3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..

I giudici di merito, anche in considerazione della posizione processuale della persona offesa in ragione di quanto precisato con il primo motivo, non avrebbero acquisito alcun riscontro alle dichiarazioni di Arena Giuseppe, specie tenuto conto del fatto che dal suo esame era emerso il rapporto di amicizia che lo legava al ricorrente, contraddittorio rispetto alla circostanza che l'imputato si ponesse come estorsore ed intraneo al clan mafioso di riferimento. Arena, inoltre, sarebbe stato smentito dal teste difensivo Fisichella in ordine al suo ruolo di tramite per l'incontro tra la vittima ed il ricorrente che aveva generato l'entrata in scena di quest'ultimo nella vicenda per cui è processo.

Il ricorrente censura, altresì, l'interpretazione fornita dai giudici di merito dell'unica conversazione intercettata tra il Girasole medesimo e il coimputato Gravagna Alberto, non essendo sicura l'individuazione degli interlocutori ed essendosene alterato il senso, anche in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, secondo quanto precisato ai fgg. 14 e 15 del ricorso;

4) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., tenuto conto della posizione marginale che il ricorrente avrebbe avuto nella vicenda, non avendo partecipato alla fase iniziale della estorsione né assunto iniziative nella esecuzione del reato;

5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod.pen., essendo intervenuto il ricorrente solo con riguardo all'esazione di euro 200;

6) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.2. Con un secondo ricorso il ricorrente deduce argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso, specificandosi ulteriormente, quanto alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Arena Giuseppe, che al momento della sua escussione al dibattimento di primo grado non era stata sollevata alcuna questione in quanto la difesa non era al corrente del fatto che l'Arena fosse stato iscritto come indagato in altro procedimento penale.

In ordine alla credibilità della persona offesa, il ricorrente indica e allega le dichiarazioni di due testimoni rese in altro procedimento penale idonee a screditare la figura dell'Arena e a darle un ruolo di soggetto legato ad ambienti mafiosi. Si insiste nella rappresentazione del rapporto di amicizia intercorrente tra la vittima e l'imputato, in base alle stesse dichiarazioni di Arena (fg. 8 del secondo ricorso) e si ribadisce la distorta interpretazione della conversazione intercettata già citata nel primo ricorso (fgg. 9 e 10). 2.3. Gravagna Alberto deduce:1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza equivocando il ruolo del ricorrente nella conversazione con il coimputato Girasole del 27.2.2017 e travisando le dichiarazioni della persona offesa, da esse emergendo che la consegna di una somma di danaro al Gravagna era stata del tutto occasionale e non inquadrabile all'interno di una attività estorsiva, avendo la vittima contattato il ricorrente e non viceversa;

2) vizio della motivazione in relazione alla aggravante del metodo mafioso, da escludersi in ragione di quanto precisato nel primo motivo ed anche in virtù del contenuto di diverse intercettazioni dal quale si evidenziava l'estraneità del ricorrente al contesto mafioso, come documentato anche dal suo stato di incensuratezza e dall'assenza di contatti con esponenti del clan di riferimento;

3) vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Petralia Alfio è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata e con quella di primo grado - le cui motivazioni si fondono stante l'omogeneità del giudizio di condanna - nella parte in cui è stato richiamato il contenuto delle conversazioni del 4 febbraio 2017 e del 21 dicembre del 2016 (trasfuse ai fgg. 9-17 della sentenza del Tribunale, richiamata da quella di secondo grado). In tali conversazioni, intercorse tra la persona offesa ed il ricorrente, i giudici di merito individuavano precisi riferimenti al fatto che la vittima Arena Giuseppe fosse consapevole di dover pagare il pizzo al sodalizio mafioso insistente nel suo territorio (200 euro in ragione di ogni funerale effettuato con la sua ditta di pompe funebri) e che l'imputato avesse ottenuto dalla persona offesa una somma di danaro a questo titolo (il riferimento specifico è alla somma di duecento euro) che aveva provveduto a distribuire tra gli interessati, sicché la vittima non avrebbe dovuto preoccuparsi di nulla nonostante le diatribe su chi avrebbe dovuto esigere tali somme, con inequivoco riferimento alle persone dei coimputati Girasole e Gravagna (fgg. 12-14 della sentenza del Tribunale e fg. 27 della sentenza di appello).

La compronnissione del ricorrente Petralia nella vicenda estorsiva era confermata da altra conversazione intervenuta tra i suoi due coimputati Gravagna e Girasole il 27 febbraio del 2017, nella quale costoro si lamentavano del fatto che la vittima fosse pressato da altre persone, volendo alludere al Petralia e confermando l'esistenza di contrasti sui soggetti legittimati a richiedere il pizzo all'Arena, ricevuto anche da Gravagna e Girasole nella misura di 400 euro (fgg.16,17 della sentenza del Tribunale). Tali dati, richiamati e conformemente interpretati dalla sentenza impugnata, sono stati dalla Corte di Appello ritenuti decisivi per la prova di responsabilità, anche a prescindere dalle dichiarazioni della persona offesa, che li aveva, comunque, confermati nella loro interezza.

La circostanza che il ricorso non vi abbia fatto riferimento, rende generica e priva di valenza dimostrativa sia l'alternativa ricostruzione difensiva in ordine al ruolo del Petralia ed alla supposta causale di tipo personale del suo intervento nella vicenda per cui è processo, sia, più in generale, ogni censura in ordine alla attendibilità della persona offesa, ritenuto imprenditore esperto delle dinamiche mafiose connesse all'esercizio della sua attività ma non per questo inaffidabile. Quanto alla rilevanza della conversazione del 6 aprile del 2017, richiamata in ricorso, la Corte territoriale, ai fgg. 25 e 26 della sentenza impugnata, ne ha fornito una interpretazione che, alla luce dei dati prima indicati e pretermessi dal ricorrente, risulta immune da vizi logico-ricostruttivi rilevabili in questa sede.

La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto che da tale conversazione emergesse l'ennesima conferma del fatto che il ricorrente aveva ottenuto somme di danaro dalla persona offesa e che poi le aveva restituite per motivi rimasti non chiariti ma che nulla toglievano alla causale estorsiva della dazione, come emergente dalle conversazioni citate confermate dal resoconto della vittima. Deve, sul punto, ricordarsi il principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi). 1.2.

Quanto evidenziato in relazione al primo motivo di ricorso rende manifestamente infondato anche il secondo motivo. Come risulta dalle intercettazioni indicate nelle sentenze di merito ma non in ricorso, la condotta del ricorrente era consistita nella esazione di somme dalla vittima a titolo di pizzo ed egli, nel dialogare con la persona offesa, aveva evocato espressamente la presenza di rappresentanti della congrega criminale insistente sul territorio di riferimento della vicenda (provincia di Catania) ai quali occorreva dar conto (fg. 12 della sentenza del Tribunale e fg. 30 della sentenza di appello).

Ne consegue, neanche in forma implicita, l'utilizzo del metodo mafioso e la finalizzazione della condotta agli interessi di quel tipo di sodalizio.D'altra parte, come ha correttamente evidenziato la Corte di Appello, proprio la circostanza che la persona offesa fosse un imprenditore consapevole delle dinamiche mafiose insistenti sul suo territorio e che la richiesta di somme era provenuta da soggetti a lui noti, rafforzava la circostanza che egli avesse pagato il pizzo perché conscio di dover sottomettersi a tale imposizione per svolgere la sua attività economica senza pericolo.

Si ricordi, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che nei territori ad alta densità mafiosa, come quello del caso in esame, la minaccia con metodo mafioso può essere anche silente allorquando la vittima è consapevole del contesto di riferimento sotteso alla richiesta di danaro (da ultimo, Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini).

2. Il ricorso di Girasole Angelo è infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).

Nel caso in esame, a più riprese la Corte di Appello ha sottolineato che le intercettazioni già richiamate in questa sede a proposito della posizione del ricorrente Petralia Alfio cui si rinvia, sarebbero bastate da sole a fondare il giudizio di responsabilità del ricorrente "anche al di là della testimonianza dell'Arena" (fgg. 12 e 14 della sentenza impugnata). A tali intercettazioni ed all'incrocio del loro contenuto (con particolare riferimento a quelle del 21 dicembre del 2016 e del 4 febbraio del 2017 nelle quali Petralia Alfio e Arena Giuseppe facevano sicuri riferimenti al Girasole, inteso Angelo 'u pupu niuru') il ricorso non fa riferimento, sicché non risulta superata la "prova di resistenza nel senso richiesto dalla giurisprudenza prima citata. 2.2.

Sono infondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si censura il giudizio di attendibilità della persona offesa e la mancanza di riscontri estrinseci al suo racconto.Entrambi i motivi peccano di genericità nella misura in cui non si confrontano con il contenuto delle conversazioni prima indicate (del 4.2.2017 e del 21.12.2016) nelle quali il ricorrente Petralia e la persona offesa Arena facevano riferimento al Girasole ed al Gravagna ("Alberto") come soggetti interessati alla vicenda estorsiva ed alla diatriba su chi dovesse esigere il pizzo, in ragione di quanto detto trattando della posizione processuale del Petralia, che va qui di nuovo richiamata.

Tali intercettazioni, come evidenziato a proposito del primo motivo di ricorso, sono state ritenute dalla Corte di merito addirittura idonee a fondare la responsabilità del ricorrente e dei coimputati anche indipendentemente dalle dichiarazioni della vittima, costituendo, dunque, una prova autonoma e non un semplice riscontro. Ne consegue che l'attendibilità di Arena Giuseppe è rimasta finanche autonomamente provata da altre dirette emergenze e tanto supera ogni diversa obiezione difensiva che a tali oggettività non ha fatto cenno. A ciò si aggiunga che la Corte di Appello ha ampiamente superato le doglianze difensive, in punto di attendibilità della persona offesa, anche attraverso l'analisi specifica delle critiche poste dal ricorrente con riferimento alle dichiarazioni di Luca Arena, fratello della vittima, alla interpretazione della conversazione del 27 febbraio del 2017, intercorsa tra i ricorrenti Girasole e Gravagna e alle dichiarazioni del teste Fisichella.

Reiterando le censure con il ricorso, il ricorrente non si confronta neanche con tali segmenti della motivazione della sentenza impugnata. A proposito della testimonianza resa in altro procedimento da Luca Arena, deve richiamarsi quanto contenuto a fg. 15 della sentenza impugnata, laddove la Corte ha messo in luce, con precisazioni obliterate in ricorso, che il fratello della persona offesa aveva confermato l'esistenza di rapporti conflittuali con il germano Giuseppe, sottoposto a pressioni mafiose che ne avevano determinato il momentaneo allontanamento dall'Italia e la sua estromissione dall'azienda di famiglia, rimasta nella gestione del Luca Arena, che aveva preso le distanze dal proprio congiunto anche con la sua testimonianza.

In relazione alla conversazione del 27 febbraio del 2017, le incertezze difensive sulla identificazione degli interlocutori e sul loro ruolo sono fugate, da un lato, dal passaggio nel quale la Corte ha precisato che le difese avevano prestato il consenso all'utilizzazione dei brogliacci di indagine contenenti le indicazioni dei dialoganti nelle persone dei ricorrenti Girasole e Gravagna, mentre il Tribunale, a fg. 22 della sentenza di primo grado, aveva precisato che le utenze telefoniche utilizzate erano a costoro in uso; dall'altro, dall'aver assegnato ad entrambi i dialoganti un ruolo analogo nella esazione del pizzo in comune effettuata in danno della vittima, da mettere in pendant con quanto contenuto nelle intercettazioni tra la vittima e Petralia in ordine alle diatribe sugli esattori non richiamate in ricorso e che rendono ragione della correttezza della interpretazione fornita dalla Corte del dialogo Girasole-Gravagna (fgg. 17-21 della sentenza impugnata).

Infine, la Corte ha anche analizzato la testimonianza di Fisichella Dino, non conferendole quel carattere oppositivo rispetto alla tesi di accusa che le si vorrebbe assegnare in ricorso (cfr. fgg. 22 e 23 della sentenza impugnata) senza alcun richiamo alle ben più pregnanti emergenze prima segnalate. 2.3. Le considerazioni di cui al terzo motivo di ricorso e nella seconda impugnazione, in ordine alla inattendibilità della vittima ed alla mancanza di riscontri al suo racconto, rimangono assorbite da quanto precisato in relazione al secondo motivo. 2.4.

Il quarto motivo di ricorso è generico in quanto non tiene conto di quanto sottolineato a fg. 32 della sentenza impugnata, a proposito del ruolo di tutto rilievo assunto dal ricorrente nella vicenda estorsiva, idoneo ad escludere la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.. La conclusione della Corte, priva di vizi logico-ricostruttivi, è la conseguenza della interpretazione, altrettanto immune da censure, della conversazione del 27.2.2017, nella quale il ruolo del Girasole è stato parificato a quello del Gravagna (fg. 19 della sentenza impugnata). 2.5.

Anche in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen., la Corte ha offerto specifica motivazione a fg. 32 della sentenza impugnata, della quale il ricorrente non tiene conto attraverso le generiche critiche di cui al quinto motivo. Il giudice di secondo grado ha, infatti, ritenuto, con motivazioni tratte dal merito del giudizio qui non rivedibile, che il danno patito dalla vittima non fosse irrisorio, conclusione logicamente coerente con il fatto che in altra parte della sentenza la persona offesa era stata raffigurata come persona poco abbiente tanto da non poter pagare una multa di 850 euro (fg. 15 della sentenza impugnata).

Si ricordi, in proposito, il principio di diritto secondo cui, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio, Rv. 280615). 2.6.

E' manifestamente infondato il sesto motivo. La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando la gravità del reato anche tenuto conto del contesto di riferimento e la centralità del ruolo del ricorrente.La motivazione è congrua in relazione ai parametri giuridici di riferimento, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass.

Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Il ricorso di Gravagna Alberto è inammissibile per genericità. 3.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente solo superficialmente richiama la conversazione del 27 febbraio del 2017 prima citata a proposito dell'imputato Girasole, idonea a tratteggiarne il ruolo di esattore del pizzo ad Arena Giuseppe specie se messa in relazione alle intercettazioni, del tutto ignorate in ricorso, del 4.2.2017 e 21.12.2016 citate trattando degli altri coimputati; in esse vi era il richiamo ad "Alberto", soggetto identificato nel ricorrente, come persona che si era evidenziata come esattore della tangente, rapportandosi anche al Petralia Alfio (fg. 14 della sentenza del Tribunale). 3.2.

In ordine al secondo motivo, volto a censurare la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 (oggi art. 416-bis.1. cod.pen.), possono essere richiamate, in quanto perfettamente adattabili alla posizione del ricorrente, le argomentazioni esplicitate a proposito di Petralia Alfio al punto 1.2. delle presenti considerazioni in diritto, tenuto conto dell'unica matrice mafiosa nella quale erano andate ad inserirsi le condotte di tutti i ricorrenti,a prescindere dalle diatribe insorte tra gli esattori del pizzo. 3.3. In ordine al terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si richiamano le osservazioni di cui al punto 2.6. delle presenti considerazioni in diritto, la posizione del Gravagna essendo stata omologata, per modalità della condotta e ruolo, a quella del ricorrente Girasole.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di Petralia Alfio e Gravagna Alberto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. Seguono le statuizioni civili di cui al dispositivo, riguardo alle quali non si dispone di alcun aumento per il numero delle parti in considerazione della non rilevanza dell'apporto processuale di ciascuna.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Girasole Angelo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Petralia Alfio e Gravagna Alberto che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna Petralia Alfio, Girasole Angelo e Gravagna Alberto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Comune di Biancavilla e Associazione Antiracket e Antiusura Libera Impresa, che liquida in co