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Sentenza — n. 33614/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33614/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33614/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Piacenza emessa il 28 aprile del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata e continuata di somme di danaro per un ammontare complessivo di euro 33.674,00 consegnategli, tramite assegni bancari, dalle parti civili Fusini Flavio e Fugazza Cristina per il pagamento di tributi nei confronti dell'Erario, in virtù di un rapporto di consulenza fiscale instaurato con esse e decorrente dal 30 novembre del 2006 fino al 22 marzo del 2012, data finale indicata nella imputazione. La Corte riteneva prescritte le condotte illecite commesse dall'imputato fino al 30 agosto del 2011, rideterminando la pena in forza di tale statuizione e confermando le disposizioni inerenti alle parti civili.

Regesto Legislator

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art. 578 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33614/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, avendo il ricorrente offerto alle parti civili la somma di euro diecimila. La Corte non avrebbe valutato la congruenza di tale somma in relazione ad ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso ed in relazione ai pagamenti di tributi effettuati dall'imputato, quand'anche parziali, idonei anche a giustificare la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11 cod.pen..

Parole chiave

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irregolarità finanziarie fatture fittizie appropriazione indebita di fondi debiti fiscali inchiesta per frode fiscale imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 578 cod. proc. pen
A seguito della declaratoria di prescrizione resta salva, ex art. 578 cod.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Cordini Fabrizio, nato a Piacenza il 31/08/1962, avverso la sentenza del 17/04/2019 della Corte di Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore delle parti civili Fusini Flavio e Fugazza Cristina, avv. Renato Caminati, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Piacenza emessa il 28 aprile del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata e continuata di somme di danaro per un ammontare complessivo di euro 33.674,00 consegnategli, tramite assegni bancari, dalle parti civili Fusini Flavio e Fugazza Cristina per il pagamento di tributi nei confronti dell'Erario, in virtù di un rapporto di consulenza fiscale instaurato con esse e decorrente dal 30 novembre del 2006 fino al 22 marzo del 2012, data finale indicata nella imputazione. La Corte riteneva prescritte le condotte illecite commesse dall'imputato fino al 30 agosto del 2011, rideterminando la pena in forza di tale statuizione e confermando le disposizioni inerenti alle parti civili.

2. Ricorre per cassazione Cordini Fabrizio, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato le statuizioni civili di cui alla sentenza di primo grado senza disporne la revoca in relazione ai reati di appropriazione indebita che la stessa sentenza impugnata ha ritenuto prescritti prima della sentenza del Tribunale (fatti commessi fino al 27 ottobre del 2009) e che, secondo il ricorrente, sarebbero stati "comunque considerati, nonostante la prescrizione, ai fini della condanna al risarcimento" non essendovi stata alcuna precisazione "con riferimento ai singoli episodi delittuosi".

La sentenza impugnata sarebbe viziata, inoltre, in relazione alla mancata revoca delle statuizioni civili nei confronti della parte civile Fugazza Cristina, posto che, successivamente al 27 ottobre del 2009, tale parte civile non aveva più emesso assegni in favore dell'imputato, avendo la Corte travisato la circostanza secondo cui vi sarebbe stato un conto corrente comune ai coniugi Fusini-Fugazza, in realtà inesistente, essendo il conto corrente intestato al solo Fusini Flavio. Tanto avrebbe dovuto comportare la revoca delle statuizioni civili nei confronti di Fugazza Cristina anche in relazione alle condotte commesse dopo l'emissione della sentenza di primo grado e dichiarate prescritte dalla Corte (tra il 28 ottobre del 2009 ed il 30 agosto del 2011);

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati di appropriazione indebita commessi dopo il 30 agosto del 2011. La Corte avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente, per fatti non ancora prescritti, in relazione alle somme portate da due soli assegni, quello per euro 270 del 20 ottobre del 2011 e quello per euro 4760 del 29.12.2011.Con riguardo a tali somme, la sentenza non avrebbe individuato l'avvenuta interversione del possesso da parte del ricorrente, posto che questi aveva effettuato i pagamenti delle imposte all'Erario successivamente a tali dazioni, come documentalmente provato;

3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, avendo il ricorrente offerto alle parti civili la somma di euro diecimila. La Corte non avrebbe valutato la congruenza di tale somma in relazione ad ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso ed in relazione ai pagamenti di tributi effettuati dall'imputato, quand'anche parziali, idonei anche a giustificare la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito evidenziati.

1. E' fondata la prima censura contenuta nel primo motivo. 1.1. Il Tribunale aveva condannato il ricorrente in relazione al reato ascrittogli in tutta la sua estensione temporale, essendo stata contestata una appropriazione indebita commessa in forma continuata dal 2006 al 2012. Su tale base era stata disposta anche la condanna al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili Fusini Flavio e Fugazza Cristina, da liquidarsi in separata sede, assegnandosi al solo Fusini una provvisionale immediatamente esecutiva di euro diecimila. La Corte di Appello, come si è indicato in premessa, ha emesso una declaratoria parziale di prescrizione in ordine alle condotte commesse dal ricorrente fino al 30.8.2011, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Più in particolare, a fg. 5 della sentenza impugnata, la Corte ha sottolineato che già alla data della sentenza di primo grado (28.4.2017), risultavano prescritte parte delle condotte illecite, esattamente quelle commesse "fino alla data del 27.10.2009". Tuttavia, nel dispositivo della sentenza impugnata non risulta alcuna modifica delle statuizioni civili di primo grado, posto che esse avrebbero dovuto essere limitate e parametrate alle condotte illecite non prescrittesi prima della sentenza del Tribunale, secondo quanto evidenziato dalla stessa sentenza di secondo grado. 1.2.

E' infondata, invece, la seconda censura contenuta sempre all'interno del primo motivo di ricorso.La Corte non è incorsa in alcun travisamento della prova nell'affermare la cointeressenza delle due parti civili nella vicenda illecita, a prescindere da chi avesse o meno firmato gli assegni consegnati all'imputato, poste le circostanze, non richiamate in ricorso, che Fusini Flavio e Fugazza Cristina erano coniugi che avevano costituito una impresa familiare (come risulta a fg. 3 della sentenza del Tribunale ed anche dalla consulenza tecnica allegata al ricorso e che la Corte ha visionato per verificare il dedotto travisamento della prova) e che entrambi - come in più punti si è precisato nella sentenza impugnata e nello stesso atto di appello (cfr. fg. 7) - avevano emesso o consegnato assegni all'imputato per pagare tributi nei confronti dell'Erario, rendendo, nella sostanza, ininfluente che vi fosse un conto corrente intestato al solo Fusini.

Per il che, la Corte di merito, senza incorrere in vizi logico-ricostruttivi, ha ritenuto che entrambe le parti civili fossero state danneggiate dal reato in egual misura, a prescindere da chi avesse firmato gli assegni consegnati al ricorrente.

2. E' infondato il secondo motivo di ricorso. La Corte, con valutazioni tratte dal merito del giudizio - in particolare dalla descrizione delle condotte illecite di appropriazione indebita commesse dal ricorrente e protrattesi per più anni - ha sottolineato, a fg. 9 della sentenza impugnata, che quand'anche, in relazione agli assegni del 2011 relativi ai reati non prescritti, le somme fossero state destinate al pagamento di tributi dovuti all'Erario dalle persone offese, tali pagamenti dovevano intendersi effettuati per debiti pregressi non onorati, sicché la destinazione delle somme era, comunque, avvenuta in modo difforme dalle pattuizioni intercorse tra il ricorrente e le vittime del reato, nel che sostanziandosi l'utilizzo uti dominus punito dalla norma incriminatrice. Il ricorso vorrebbe offrire, in proposito, una diversa ricostruzione del fatto che rimane confinata al merito del giudizio.

3. E' fondato il terzo motivo di ricorso. La Corte ha escluso che la somma di diecimila euro offerta dall'imputato alle parti civili potesse ritenersi congrua in relazione al danno subito dalle vittime. Tuttavia, in forza della elisione della condanna al risarcimento del danno in favore delle vittime che avrebbe dovuto conseguire alla rilevata prescrizione, già alla data della sentenza di primo grado, di parte delle condotte illecite commesse dall'imputato, occorreva che la Corte territoriale si confrontasse meglio con la doglianza difensiva, specificando se tale somma fosse da ritenersi proporzionata rispetto alle condotte commesse dopo la sentenza del Tribunale, con consequenziale ulteriore valutazione sulla sussistenza dell'attenuante del risarcimento del danno con riguardo alle condotte residue non cadute in prescrizione prima della sentenza di primo grado e della eventuale incidenza dell'attenuante in parola sul giudizio di bilanciamento con la circostanza di opposto segno.

La fondatezza di tale motivo di ricorso, unita alla non manifesta infondatezza del secondo motivo, impone di rilevare la prescrizione rispetto a tutte le condotte contestate, essendone maturato il termine il 9 novembre del 2019, tenuto conto del periodo di sospensione pari a mesi uno e giorni 18 come segnalato a fg. 5 della sentenza impugnata e corrispondente a quanto emerge dagli atti. Si ricordi, in proposito, il principio di diritto secondo cui, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato). (Sez. U., n. 1 del 2000, Tuzzolino). A seguito della declaratoria di prescrizione resta salva, ex art. 578 cod. proc. pen., la condanna generica del ricorrente al risarcimento del danno nei confronti di entrambe le parti civili per quanto inerente alle condotte illecite non prescrittesi prima della sentenza di primo grado e, cioè, a quelle commesse dall'imputato tra il 28 ottobre 2009 ed il 22 marzo 2012.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione nonché in relazione alle statuizioni civili inerenti alle condotte commesse dal ricorrente fino al 27 ottobre 2009. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili Fusini Flavio e Fugazza Cristina, che liquida in complessivi euro 4000 oltre accessori di legge. Così delibe