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Sentenza — n. 33613/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33613/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33613/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONFREGOLA RAFFAELE nato a Napoli 1'11 ottobre 1976 SEPE LUCIANO nato a Napoli il 7 gennaio 1972 CANNEVA ANTONIETTA nata a Napoli il 12 giugno 1982 BELGIORNO GIOVANNI nato ad Arzano 11. dicembre 1949 VALLINOTI ALFONSO nato a Napoli il 2 gennaio 1975 DI BENEDETTO ANTONIO nato a Napoli il 1 giugno 1960 ZACCARO ANTONIO nato a Napoli il 4 giugno 1970 CRISTIANO PIETRO nato a Grumo Nevano il 26 giugno 1964 BARRUFFO GIOSUE' nato a Arzano il 9 dicembre 1969 avverso la sentenza del 5 giugno 2019 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Sentiti gli avv.Giuseppe De Gregorio per Zaccaro, avv. Scelli per Barruffo e avv. Polli° per Monf regola, Sepe, Vallinoti,Canneva e Belgiorno che hanno insistito nei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc.pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 161 cod.pen, art. 69 cod.pen, art. 648 cod.pen, articolo 69 cod.pen; Sentenza — n. 33613/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deve Osservarsi che il ricorrente trascura di considerare che a carico del Barruffo è stata ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata, come si evince dal dispositivo, anche se il primo giudice non ha ritenuto di applicare alcun aumento sanzionatorio, sicchè, computando l'aumento sanzionatorio per la detta aggravante ad effetto speciale e la proroga di cui all'art. 161 cod.pen., il reato associativo si estingue in 13 anni e 8 mesi dalla data di cessazione della permanenza e, anche a volere fare riferimento alla data di accertamento indicata nella contestazione, precedente a quella di esecuzione della misura cautelare, il delitto non è a tutt'oggi prescritto, a prescindere dalle sospensioni del termine di prescrizione intervenute nel corso del giudizio.

Parole chiave

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momento del reato furto di lieve entità ritardo ingiustificato dell'azione penale indagine per furto assicurazione contro il furto tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc.pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 19 giugno 2013 dal Tribunale di Napoli, per quel che qui rileva, su accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 161 cod.pen
251, si sottolinea che l'art. 161 comma secondo cod.
art. 69 cod.pen
4.4 II quarto motivo è inammissibile poiché la corte ha ritenuto in ordine al capo M l'attenuante del fatto di particolare tenuità e, considerandola erroneamente come fattispecie autonoma di reato, non l'ha inserita nel giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.pen.
art. 648 cod.pen
269522 - 01) 4.6 II sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, come già evidenziato, la corte ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 648 cod.pen.
articolo 69 cod.pen
4.5 La censura in ordine alla illegittimità costituzionale dell'articolo 69 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONFREGOLA RAFFAELE nato a Napoli 1'11 ottobre 1976 SEPE LUCIANO nato a Napoli il 7 gennaio 1972 CANNEVA ANTONIETTA nata a Napoli il 12 giugno 1982 BELGIORNO GIOVANNI nato ad Arzano 11. dicembre 1949 VALLINOTI ALFONSO nato a Napoli il 2 gennaio 1975 DI BENEDETTO ANTONIO nato a Napoli il 1 giugno 1960 ZACCARO ANTONIO nato a Napoli il 4 giugno 1970 CRISTIANO PIETRO nato a Grumo Nevano il 26 giugno 1964 BARRUFFO GIOSUE' nato a Arzano il 9 dicembre 1969 avverso la sentenza del 5 giugno 2019 della CORTE APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi. Sentiti gli avv.Giuseppe De Gregorio per Zaccaro, avv. Scelli per Barruffo e avv. Polli° per Monf regola, Sepe, Vallinoti,Canneva e Belgiorno che hanno insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa il 19 giugno 2013 dal Tribunale di Napoli, per quel che qui rileva, su accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc.pen. ha rideterminato la pena inflitta in primo grado a Di Benedetto Antonio, Sepe Luciano, Vallinoti Alfonso, Canneva Antonietta e Belgiorno Giovanni e, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di Cristiano Pietro, Barruffo Giosuè e Zaccaro Antonio, riducendo la pena loro inflitta. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso i predetti imputati. 2.1Con atto comune sottoscritto dall'avv.

Antonio Pollio propongono ricorso Monfregola Raffaele, Sepe Luciano, Canneva Antonietta , Belgiorno Giovanni e Vallinoti Alfonso, deducendo violazione di legge poiché la sentenza di appello, pur avendo accolto le proposte di patteggiamento ex art. 599 bis cod. proc.pen., si pone in evidente contraddizione rispetto a quanto statuito per gli altri imputati che non hanno rinunciato ai motivi di gravame. In particolare i gli imputati Sepe e Canneva sono stati condannati per ricettazione alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione, 4 detto trattamento sanzionatorio si pone in contrasto con quanto applicato al coimputato Cristiano Pietro, per il quale la pena è stata determinata in anno uno mese uno di reclusione, pur essendo l'imputazione analoga. 2.2 Ha proposto ricorso l'imputato Di Benedetto Antonio deducendo: violazione di legge avente ad oggetto la qualificazione giuridica del reato associativo contestato all'imputato, poiché la corte avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato associativo in quanto il Di Benedetto non è mai stato promotore di alcuna associazione. 2.3 Barruffo Giosuè , ritenuto responsabile del reato associativo contestato al capo A e di due reati di furto in abitazione contestati ai capi I ed L della rubrica, con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia, deduce: 2.3.1 violazione degli artt. 157 e seguenti cod.pen. poiché la corte non ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato associativo, nonostante la richiesta avanzata in sede di conclusioni dal difensore.

Ed infatti trattandosi di reato permanente la condotta i ì deve ritenersi cessata con l'applicazione della misura cautelare custodiale avvenuta il 7 gennaio 2011, e, non risultando sospensioni del termine, il reato associativo si è estinto il 7 luglio 2018 alla scadenza del termine dei sette anni e sei mesi previsti dagli artt.157 e 161 codice penale, in relazione al massimo edittale stabilito per la fattispecie in questione. La corte ha ritenuto che non fosse maturato il detto termine, poiché alcuni difensori all'udienza del 7 maggio 2018 avevano avanzato istanza di rinvio per presentare richiesta di concordato sulla pena e tale rinvio veniva concesso, ma Baruffo non aveva fatto tale richiesta e pertanto nei suoi confronti non può essere applicata la detta sospensione. 2.3.2 Vizio di motivazione poiché la corte nell'affermare la responsabilità del Baruffo in ordine al reato contestato al capo I non ha considerato la dichiarazione della persona offesa Santacroce, che ha riferito di avere appreso del furto subito nella sua abitazione alle 23:00 del 27 giugno.

Tale affermazione si pone in contrasto con gli accertamenti svolti che localizzano il veicolo e l'utenza telefonica del Barruffo oltre le ore 24:00 di quel giorno e nelle prime ore del 28 giugno a 300 m. dall'abitazione della persona offesa, dove si è consumato il furto, e inducono a ritenere carente e omessa la motivazione della corte in ordine alle doglianze difensive. 2.4 Cristiano Pietro, condannato per i reati di ricettazione contestati ai capi M e 3 con atto sottoscritto dal proprio difensore di fiducia deduce sei motivi di ricorso: 2.4.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo M poiché la sentenza impugnata aderisce acriticamente alle considerazioni del giudice di primo grado in ordine alla interpretazione delle conversazioni intercettate e agli esiti delle attività di perquisizione, trascurando le circostanze evidenziate con l'atto di appello, con i motivi nuovi e con le note difensive, con cui si era sottolineata la inidoneità, alla stregua delle dichiarazioni rese dall'imputato, del contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali a fornire la prova del coinvolgimento dell'imputato nella ricettazione dei capi di abbigliamento rubati nel deposito Pit Stop 1'11/6/2009.

In particolare la difesa aveva analizzato il tenore di ogni singola conversazione, ma la sentenza non ha reso al riguardo alcuna motivazione, così violando l'onere motivazionale. Di contro la sentenza ha valorizzato l'esito delle attività di perquisizione e sequestro del 16 ottobre 2009, senza confrontarsi con le dichiarazioni rese dall'imputato e con le specifiche argomentazioni difensive, così fornendo una motivazione apparente. Anche in ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione la corte ha fornito una motivazione apparente limitandosi ad utilizzare mere formule di stile. 2.4.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 3, poiché la sentenza impugnata non ha valutato le considerazioni difensive e in particolare le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo interrogatorio e l'assenza di prova della ricezione penalmente rilevante delle res di provenienza furtiva. 2.4.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della ritenuta recidiva, poiché la corte ha confermato la recidiva ritenuta dal primo giudice, nonostante la sua applicazione non fosse obbligatoria e, alla luce degli elementi valorizzati con l'atto di appello, avrebbe dovuto fornire al riguardo adeguata motivazione. 2.4.4 violazione dell'articolo 69 comma quattro cod.pen. in relazione agli articoli 648 comma due e 99 comma quattro cod.pen. poiché la corte non ha ritenuto l'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto prevalente sulla contestata recidiva reiterata. 2.4.5 Illegittimità costituzionale dell'articolo 69 comma quarto codice penale nella parte in cui vieta il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche nell'ipotesi di recidiva prevista dall'articolo 99 comma quarto cod.pen., sul rilievo che questo limite alla dosimetria della pena risulta irragionevole e si pone in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3,25 comma secondo e 27 della Costituzione. 2.4.6 violazione degli articoli 132,133 e 81 capoverso codice penale e vizio della motivazione poiché la sentenza non spiega le ragioni per cui non ha ritenuto di determinare la pena nei minimi edittali e trascura di considerare gli elementi favorevoli valorizzati con l'atto di appello, i motivi nuovi e le note difensive, quali la modesta entità dei fatti contestati, il ruolo marginale rivestita dall'imputato, il suo corretto comportamento processuale e la sua personalità non allarmante.

Nel caso in esame la pena è stata determinata in anno uno di reclusione e la corte non ha formulato alcuna motivazione sulle ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale dell' ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo 648. La pena irrogata è pertanto eccessiva e non proporzionata alla modesta entità dei fatti. 2.5 Zaccaro Antonio, condannato in relazione a due episodi di furto contestati ai capi I ed L della rubrica, con atto sottoscritto dall'avv. De Gregorio deduce: 2.5.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti all'imputato poiché le valutazioni della corte di appello palesano un percorso logico carente rispetto alle argomentazioni difensive.

Il giudizio di responsabilità in relazione al reato di furto contestato al capo I della rubrica e commesso il 27 giugno 2009 si fonda esclusivamente sul tenore delle intercettazioni telefoniche, mentre dalla denunzia della persona offesa non emergono elementi individualizzanti, e l'imputato è stato identificato in relazione all'utenza in uso a tale Tonino. Il giudizio di responsabilità in ordine al furto commesso in Portici si fonda esclusivamente sul dato tecnico della localizzazione delle utenze e risulta incompatibile con la ricostruzione offerta dalla persona offesa e con l'affermazione di responsabilità nei confronti del coimputato Zaccaro. 2.5.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al criterio identificativo utilizzato nei confronti dell'imputato, individuato in tale Tonino, soggetto utilizzatore di un'utenza intestata ad un soggetto di nazionalità indiana, in quanto la corte ha respinto la censura sollevata dalla difesa sul rilievo che il teste Lotito aveva riconosciuto la voce dello Zaccaro in ragione di precedenti identificazioni nei suoi confronti, rinviando alle considerazioni formulate dal primo giudice alle pagine 16 e 17 della sentenza di primo grado; ulteriore censura riguarda la ritenuta presenza dell'imputato in relazione all'aggancio delle celle in prossimità dell'abitazione della persona offesa: al riguardo era stata sollecitata una verifica temporale, non ritenendosi coincidenti il momento dell'aggancio della cella rispetto alla perpetrazione del furto, ma la sentenza supera tale doglianza attraverso un mero rinvio ai "cartograf i 30 e 31", indicandoli come allegati senza neppure specificare a quale atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi proposti dagli imputati che hanno concordato ex art. 599 bis cod. proc.pen. la pena in grado di appello sono tutti inammissibili, poiché deducono motivi di censura non consentiti.Ed infatti il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non rientra tra quelli che consentono di impugnare dinanzi a questa Corte le sentenze rese ex art. 599 bis codice penale, previo accordo delle parti sull'entità della pena. E' stato infatti precisato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 1 - , Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc. (dep. 13/01/2020 ) Rv. 278170 - 01) 2.

Anche il ricorso di Di Benedetto Antonio, nei cui confronti è stata pronunziata sentenza ex art. 599 bis cod. proc.pen., è inammissibile poiché pur deducendo formalmente un vizio relativo alla qualificazione giuridica della condotta associativa invoca l'assoluzione nel merito, affermando che il predetto non ha assunto il ruolo di promotore del sodalizio e pertanto non rientra tra quelli per i quali è consentito il ricorso dinanzi a questa Corte, trattandosi, peraltro, di uno dei motivi di appello rinunciati con la richiesta di concordato. L'inammissibilità dei ricorsi di Monfregola Raffaele, Sepe Luciano, Canneva Antonietta, Belgiorno Giovanni, Vallinoti Alfonso e Di Benedetto Antonio comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

3. Baruffo 3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La corte ha ritenuto che il reato associativo contestato al capo A non fosse ancora estinto e ha escluso che l'esecuzione della misura cautelare nei confronti dell'imputato, applicata il 7 gennaio 2011 abbia cagionato la cessazione della permanenza, protrattasi sino alla sentenza di primo grado. Ed in effetti questa Corte ha precisato che in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi. (In motivazione la Corte ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione). . (Sez. 2 - , Sentenza n. 680 del 19/11/2019 Ud. (dep. 10/01/2020 ) Rv. 277788 - 01).

Deve Osservarsi che il ricorrente trascura di considerare che a carico del Barruffo è stata ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata, come si evince dal dispositivo, anche se il primo giudice non ha ritenuto di applicare alcun aumento sanzionatorio, sicchè, computando l'aumento sanzionatorio per la detta aggravante ad effetto speciale e la proroga di cui all'art. 161 cod.pen., il reato associativo si estingue in 13 anni e 8 mesi dalla data di cessazione della permanenza e, anche a volere fare riferimento alla data di accertamento indicata nella contestazione, precedente a quella di esecuzione della misura cautelare, il delitto non è a tutt'oggi prescritto, a prescindere dalle sospensioni del termine di prescrizione intervenute nel corso del giudizio.

La censura difensiva in ordine alla estensione ai coimputati della causa di sospensione del termine di prescrizione determinata del rinvio dell'udienza richiesto solo da parte di alcuni coimputati è, pertanto, inconducente poiché non ha alcuna rilevanza sul termine di prescrizione, che non è ancora maturato; la stessa è comunque manifestamente infondata poiché trattandosi di un procedimento unitario è sufficiente che il rinvio sia richiesto da uno dei difensori e gli altri non si oppongano per disporre la sospensione dei termini di prescrizione.

E' stato infatti precisato che In tema di sospensione e interruzione della prescrizione, l'estensione dell'effetto al reato connesso si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti. (Nella sentenza, antecedente alla entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, si sottolinea che l'art. 161 comma secondo cod. pen. dispone che l'effetto estensivo si determina quando per più reati connessi si procede "congiuntamente", in quanto il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i quali potrebbero chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata). (Sez. 5, Sentenza n. 38078 del 05/04/2005 Ud. (dep. 19/10/2005 ) Rv. 233074 - 01) 3.2 La seconda censura sollevata con l'atto di ricorso è fondata.

Il collegio di appello ha osservato che dal tenore delle conversazioni intercettate e dall'esame delle celle agganciate dal telefono in uso all'imputato emerge che nella notte tra il 27 e il 28 giugno 2009 Barruffo si recava con i suoi complici nelle immediate adiacenze dell'appartamento di Concetta Santacroce in Portici e ne ha desunto la prova della loro responsabilità in ordine al furto contestato al capo I. A fronte delle specifiche censure sollevate con l'appello, che evidenziavano la incompatibilità di tale ricostruzione con la deposizione della persona offesa in ordine all'orario in cui le pervenne notizia dell'intrusione nella sua abitazione, la corte si è limitata a rinviare per relationem alle argomentazioni del tribunale, senza spendere una parola in merito alle doglianze difensive.Il tribunale aveva dato atto che la Santacroce ha ricordato di avere ricevuto intorno alle 23, 23:30 di sera, mentre si trovava in vacanza fuori città, una telefonata da parte di un vicino di casa che le segnalava la presenza di uno sconosciuto sul proprio terrazzo, ma ha ritenuto tale circostanza scarsamente significativa, risultando possibile un ricordo approssimativo della teste in ordine all'orario in cui venne ricevuta la telefonata.

Ma a fronte di una specifica doglianza difensiva che evidenzia l'apparente incompatibilità della informazione resa dalla teste con gli accertamenti tecnici, da cui emerge che il telefono dell'imputato ha agganciato la cella nei pressi dell'abitazione della persona offesa quasi un'ora dopo la mezzanotte, la motivazione della corte risulta carente poiché il giudice dell'impugnazione ha l'onere di argomentare, sia pure in modo succinto, le ragioni che lo inducono a non condividere le specifiche osservazioni difensive formulate con l'appello mentre, nel caso in esame, ha acriticamente aderito alle considerazioni del giudice di primo grado, senza palesare di avere preso in considerazione le osservazioni sollevate con il gravame.

Di contro avrebbe dovuto valutare se tale elemento probatorio (risultifoidoneo a dimostrare che quando il gruppo di complici in cui era inserito il Barruffo arrivò a Portici, la Santacroce avesse già ricevuto notizia della presenza di estranei sul terrazzo della sua abitazione e quindi il furto fosse già stato consumato da terzi. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di furto contestato al capo I e il rinvio degli atti ad altra sezione della corte di appello per nuovo esame. 4.Cristia no Pietro 4.1 II ricorso avanzato nell'interesse di Cristiano, condannato per due reati di ricettazione è infondato.

La motivazione in merito al reato di ricettazione contestato al capo M è succinta in quanto, a fronte di una dettagliata analisi delle singole conversazioni intercettate esposta con l'atto di appello dell'imputato, non indica esplicitamente il dato probatorio da cui si desume che la merce ricevuta dall'imputato fosse proprio quella oggetto del furto commesso nei depositi della ditta Pit stop tra il 10 e I'll giugno 2009 Va però ricordato che in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità è noto che le due sentenze di merito si integrano reciprocamente e dalla sentenza di primo grado emerge che Vallinoti e Monf regola hanno ammesso la loro responsabilità in ordine al furto consumato l'11/6/2009 in danno del deposito della PIT Stop, chiamandosi reciprocamente in correità e indicando quali altri concorrenti il Di Benedetto e il Belgiorno, e il tenore delle intercettazioni eseguite nell'autovettura del Vallinoti e la loro collocazione temporale comprova che Pierino, identificato nell'odierno imputato, è il soggetto al quale sono stati consegnati, subito dopo il furto alla Pit Stop, diversi capi di abbigliamento che, all'evidenza, ne costituiscono la refurtiva, e il cui smercio in quel periodo impegnava le conversazioni dei correi.

Dal tenore delle intercettazioni risulta che Cristiano è debitore dei correi per il corrispettivo della merce trafugata e il tribunale ha sottolineato che le giustificazioni fornite dal Cristiano in ordine all'origine del debito sono state smentite dalle emergenze processuali. In conclusione ) la responsabilità dell'imputato si collega alla comprovata consumazione da parte dei coimputati del reato contestato al capo G della rubrica e ha trovato riscontro nell'esito della perquisizione eseguita nei suoi confronti, esitata nel rinvenimento ad ottobre 2019 di una busta di plastica e di 11 cartellini per camicie recanti il marchio Pit stop.

L'imputato non ha fornito adeguata giustificazione in ordine al contenuto delle intercettazioni, da cui emerge che gli è stata consegnata merce per un importo di 600 € in conto vendita, per tentarne lo smercio, né in ordine alle risultanze della perquisizione e con l'appello ha sottolineato che non era coinvolto personalmente nella conversazioni intercettate e che in questi dialoghi non vi erano espliciti riferimenti al furto in danno della Pit Stop e alla cessione in suo favore di parte della refurtiva. Ma tali censure non appaiono idonee a contrastare l'iter logico condiviso dai giudici di merito, che hanno sottolineato il collegamento logico temporale tra il furto eseguito alla Pit Stop, il tenore delle conversazioni intervenute tra i correi in ordine alla merce ceduta al Cristiano e quanto rinvenuto nella sua disponibilità, e risultano sotto questo profilo generiche. 4.2 n secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le argomentazioni succinte ma esaustive della corte, la quale ha ribadito il giudizio di responsabilità in ordine alla ricettazione di due timbri riproducenti il marchio Louis Vuitton, dando atto che lo stesso imputato ha riconosciuto che erano nella sua disponibilità da tempo e li aveva utilizzati nella sua attività di contraffattore.

Va osservato, inoltre, che il motivo di appello era inammissibile perché non si confrontava con le specifiche osservazioni rese nella sentenza di primo grado a pagina 18, limitandosi ad affermare apoditticamente che la ricezione dei due timbri rinvenuti nella disponibilità dell'imputato non era stata dimostrata, mentre la accertata disponibilità dei detti beni da parte del Cristiano che ne ha ammesso l'utilizzo, ne presuppone la ricettazione. 4.311 terzo motivo è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello, con cui la difesa si è limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva. 4.4 II quarto motivo è inammissibile poiché la corte ha ritenuto in ordine al capo M l'attenuante del fatto di particolare tenuità e, considerandola erroneamente come fattispecie autonoma di reato, non l'ha inserita nel giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.pen. tra le attenuanti generiche e la recidiva e ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 648 cod.pen., di fatto contenendo la pena nell'ambito edittale della fattispecie attenuata, come se la stessa fosse stata ritenuta prevalente sulla recidiva.Così facendo, la corte di appello ha determinato la pena in misura inferiore a quella legale poiché la presenza dell'aggravante della recidiva qualificata impediva di effettuare il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, sicché la pena non avrebbe potuto essere comunque determinata in misura inferiore ai due anni di reclusione e non è certamente passibile in questa sede di ulteriori riduzioni.

In conclusione la corte ha commesso nel calcolo della pena un errore in favore dell'imputato, che non può di certo dolersene e neppure può pretendere un'ulteriore riduzione, sicchè il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 4.5 La censura in ordine alla illegittimità costituzionale dell'articolo 69 cod.pen. quarto comma è manifestamente infondata e questa Corte di legittimità si è già pronunziata al riguardo affermando che È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, Sentenza n. 16487 del 23/03/2017 Ud. (dep. 31/03/2017 ) Rv. 269522 - 01) 4.6 II sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, come già evidenziato, la corte ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 648 cod.pen. in quanto, pur confermando il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, ha ritenuto di potere applicare il trattamento sanzionatorio previsto dall'attenuante del secondo comma dell'art. 648 cod.pen. , quasi fosse fattispecie autonoma di reato, e ha di conseguenza ridotto la pena ad un anno di reclusione e 250 C di multa.

Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Ricorso Zaccaro Il ricorso avanzato nell'interesse di Zaccaro, condannato per i reati di furto contestati ai capi I ed L , è fondato. La corte d'appello ha ribadito, aderendo alle argomentazioni della sentenza di primo grado, che la partecipazione dello Zaccaro si desume dalla localizzazione dell'utenza telefonica cellulare nella sua disponibilità nei pressi delle abitazioni delle due persone offese e dal tenore delle conversazioni, da cui emerge che gli imputati si sono dati appuntamento per eseguire delle azioni furtive e che in particolare Zaccaro è preposto alla effrazione di porte e altri presidii a tutela della proprietà personale.

La motivazione tuttavia non risponde alle specifiche censure formulate con l'atto di appello, con cui la difesa aveva sottolineato l'assenza di elementi individualizzanti che consentano di ritenere con certezza che l'obiettivo delle intenzioni delittuose dei coimputati fossero gli appartamenti identificati e la presenza di dati processuali non compatibili con la prospettazione accusatoria, tra cui le informazioni rese dalla teste Santacroce in ordine all'orario della notizia del furto contestato al capo I. Anche in ordine al furto contestato al capo L il collegio di secondo grado si limita a richiamare con argomentazioni piuttosto generiche e obiettivamente carenti le osservazioni rese al riguardo dal tribunale e afferma la compatibilità della localizzazione dell'utenza cellulare in uso a Zaccaro con la sua presenza nei pressi dell'abitazione derubata, trascurando di considerare che la Panella si trovava fuori sede e il furto poteva essere stato consumato in un arco di tempo di circa tre giorni sicché la localizzazione delle utenze cellulari in uso all'imputato e ai correi Monfregola, Vallinoti nel corso della tarda serata del 29 giugno 2009 nei pressi della detta abitazione non sarebbe di per sé sufficiente per attribuire loro la sicura responsabilità dell'esecuzione di quel furto, in assenza di altri elementi. 5.2 n secondo motivo di ricorso relativo alle modalità di identificazione dell'imputato è infondato poiché la corte ha reso sul punto adeguata motivazione osservando che il teste di P.G.

Lotito ha dichiarato di avere riconosciuto in termini di certezza la voce e la cadenza dell'imputato, che aveva già ascoltato in occasione di precedenti intercettazioni, e rilevando che la significatività probatoria di tale affermazione discende proprio dalla qualifica rivestita dal teste qualificato. Al riguardo giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario. (Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017 Ud. (dep. 16/03/2017 ) Rv. 269900 - 01) La corte inoltre ha valorizzato la circostanza che sono stati individuati gli altri soggetti intercettati, che sono risultati collegati alla persona dello Zaccaro.

Il rinvio ai cartografici - il termine cartografi è all'evidenza frutto di un errore di digitazione - non indica a quale atto sono allegati, ma non sembra necessario e dirimente poiché dalla sentenza di primo grado emerge che sono allegati all'informativa e comunque può logicamente ritenersi che siano presenti nel fascicolo del dibattimento. L'annullamento della sentenza per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il furto contestato al capo L comporta, in ragione dell'effetto estensivo dell'impugnazione, l'annullamento della sentenza anche in favore del coimputato Barruffo, che non ha sollevato specifiche censure in ordine all'affermazione di responsabilità per il furto in questione.Va disposto il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che dovrà, alla stregua delle specifiche doglianze difensive, verificare la tenuta del ragionamento logico a sostegno dell'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Zaccaro Antonio e Barruffo Giosuè, limitatamente per quest'ultimo ai reati di cui ai capi I ed L, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di Barruffo Giosuè. Rigetta il ricorso di Cristiano Pietro e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Monfregola Ra