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Sentenza — n. 33612/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33612/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33612/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLZONI MONICA natcx a PARMA il 06/06/1963 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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articolo 646 cod.pen; Sentenza — n. 33612/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che i soggetti danneggiati dalle condotte illecite poste in essere dall'imputata sono soltanto i clienti che credevano di essersi assicurati, ai quali soltanto spettava il diritto di querela. Pertanto poiché tale diritto è stato esercitato soltanto dalla compagnia assicurativa i fatti contestati all'imputata, e diversamente qualificati come truffa, risultano improcedibili per difetto di querela. Considerato in diritto 1.11 ricorso è manifestamente infondato e generico poiché si limita a reiterare la medesima censura già sollevata con l'atto di gravame al quale la corte di appello ha fornito esaustiva motivazione, corretta in punto di diritto.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione prestazione d'assicurazione indebita appropriazione indebita sottoassicurazione insolvenza dell'assicuratore sottrazione dei contributi d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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articolo 646 cod.pen
2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 646 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLZONI MONICA natcx a PARMA il 06/06/1963 avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma resa 1'11 gennaio 2017 che ha dichiarato la responsabilità di Monica Bolzoni in ordine al reato di appropriazione indebita continuata ed aggravata. Si contesta all'imputata di essersi, in qualità di subagente della compagnia assicurativa Zurich di Parma, appropriata della somma complessiva di oltre 10.000 € derivante dalla riscossione di premi assicurativi da parte di diversi clienti, ai quali consegnava la relativa polizza per poi chiederne l'annullamento all'agenzia, non effettuando i successivi trasferimenti alla società assicurativa. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata deducendo: 2.1 Violazione dell'articolo 646 cod.pen. poiché l'imputata non ha mai avuto la disponibilità di denaro della compagnia assicurativa, ma quanto percepito dai clienti era l'ingiusto profitto ottenuto facendo credere loro che con quel denaro avrebbe rinnovato la polizza assicurativa.

Ne consegue che i soggetti danneggiati dalle condotte illecite poste in essere dall'imputata sono soltanto i clienti che credevano di essersi assicurati, ai quali soltanto spettava il diritto di querela. Pertanto poiché tale diritto è stato esercitato soltanto dalla compagnia assicurativa i fatti contestati all'imputata, e diversamente qualificati come truffa, risultano improcedibili per difetto di querela. Considerato in diritto 1.11 ricorso è manifestamente infondato e generico poiché si limita a reiterare la medesima censura già sollevata con l'atto di gravame al quale la corte di appello ha fornito esaustiva motivazione, corretta in punto di diritto.

La Bolzoni operava in virtù di un incarico di promuovere affari in ambito assicurativo e di incassare i relativi premi, a lei conferito da Roberto Ferrari, legale rappresentante di un'agenzia di assicurazioni. Dalle emergenze processuali è emerso che l'imputata, nel rinnovare le polizze consegnava ai clienti una copia del contrassegno assicurativo e subito dopo dava disposizioni di annullare la polizza, trattenendo la somma ricevuta a titolo di premio dal soggetto assicurato. Ma, come ha correttamente osservato la Corte di Appello, il denaro è stato consegnato dal cliente alla Bolzoni nella sua qualità di sub-agente, con la specifica finalità di pagare il premio stabilito dalla compagnia assicurativa per il rinnovo della polizza.

Trattenendo per sé le somme di denaro e chiedendo l'annullamento della polizza, l'imputata ha agito uti dominus, modificando il titolo del possesso del denaro che era invece destinato ad uno scopo specifico e di cui lei stessa era custode temporanea, in forza della delega ricevuta dall'agente generale; questi /dopo avere scoperto la frode, aveva provveduto a sanare le posizioni assicurazioni dei clienti, riattivando a sue spese le polizze indebitamente annullate. L'agente generale che aveva dato mandato alla Bolzoni ha subito il danno derivante dalla somma dei premi che avrebbe incassato e che l'imputata ha indebitamente trattenuto.

Il querelante è, pertanto, soggetto pienamente legittimato ad esercitare il diritto di querela poiché ha subito il danno derivante dall'illecito dell'imputata, che ha operato in forza del mandato conferitole. La corte ha altresì evidenziato che potrebbe configurarsi anche la truffa in danno dei singoli assicurati, ma gli stessi non proposero querela perché, come già esposto, l'agente generale aveva provveduto a riattivare le coperture assicurative »parando al danno cagionato dalla sua incaricata. Così facendo la corte si è conformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del "broker" assicurativo che, nella sua qualità ed autorizzato all'incasso, si sia appropriato delle somme percepite quali premi per polizze assicurative. (Sez. 2 - , Sentenza n. 39396 del 30/05/2019 Ud. (dep. 26/09/2019 ) Rv. 277048 - 01) Ed infatti all'atto della ricezione dei premi, l'imputata non agiva in proprio ma secondo l'esplicita qualità di delegato dell'agenzia (qualità che , del resto, attribuiva efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati dai clienti), con la conseguenza che sussistono all'evidenza tutti i presupposti per ritenere nella specie configurabile il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, Sentenza n. 42099 del 17/11/2010 Rv. 248923 - 01;

Sez. 2, 13 giugno 2007, Di Stefano; Sez. 2, 14 febbraio 2003, Palazzolo). L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Presi ente Maria