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Sentenza — n. 33611/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33611/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33611/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo, emessa il 17 dicembre del 2014, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di due moduli di assegni bancari di provenienza illecita in quanto sottratti dagli uffici della Edilizia Rossi s.n.c. e tratti dal conto corrente già estinto di detta società. In punto di fatto, la Corte sottolineava che l'attività della Edilizia Rossi s.n.c., dopo il suo scioglimento e la chiusura di tutti i conti correnti, era stata proseguita dalla Costruzioni Rossi s.p.a., riconducibile alla persona offesa Ernesto Rossi che aveva ceduto tale società alla Sistro Immobiliare s.r.l. della quale la ricorrente era socia ed amministratrice unica.

Regesto Legislator

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art. 647 cod.pen, art. 2 cod.pen, art. 648 cod.pen; Sentenza — n. 33611/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' infondato il terzo motivo. La ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, al fine di negare la riconducibilità del fatto alla ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., ha valorizzato l'elevato importo artatamente indicato nei titoli di credito (oltre complessivi euro 31.000), circostanza idonea a ritenere il fatto, nella sua globalità, non di particolare tenuità, anche tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili con giudizio di merito non rivedibile, sui danni causati alla sua affidabilità bancaria dalla negoziazione illecita dei titoli per cui è processo.

Parole chiave

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titolare del conto obbligo di versamento supplementare del socio inchiesta per appropriazione indebita truffa all'assistenza sociale affiliazione alle casse assegno bancario

Disposizioni normative citate

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art. 647 cod.pen
art. 2 cod.pen
art. 648 cod.pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Sistro Maria, nata a Palmanova il 05/11/1982, avverso la sentenza del 15/09/2020 della Corte di Appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto; udito il difensore, avv. Francesco Murgia, anche in sostituzione dell'avv. Stefano Toniolo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e comunque associandosi alle conclusioni del Procuratore generale;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo, emessa il 17 dicembre del 2014, che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di due moduli di assegni bancari di provenienza illecita in quanto sottratti dagli uffici della Edilizia Rossi s.n.c. e tratti dal conto corrente già estinto di detta società. In punto di fatto, la Corte sottolineava che l'attività della Edilizia Rossi s.n.c., dopo il suo scioglimento e la chiusura di tutti i conti correnti, era stata proseguita dalla Costruzioni Rossi s.p.a., riconducibile alla persona offesa Ernesto Rossi che aveva ceduto tale società alla Sistro Immobiliare s.r.l. della quale la ricorrente era socia ed amministratrice unica.

La Sistro immobiliare s.r.l. era proprietaria, a sua volta, della F.M. Immobiliare s.r.l. e l'imputata era socia e amministratrice unica anche di questa società. Il timbro di tale ultima compagine, corredato da una firma illeggibile, era stato apposto sui due assegni negoziati tratti dal conto corrente della Edilizia Rossi s.n.c., che la persona offesa aveva indicato essere stati dimenticati, insieme ad altra documentazione, nell'immobile della sua società ceduto alla Sistro Immobiliare s.r.I.. Tali assegni non erano mai stati restituiti dall'imputata, unico soggetto che la Corte riteneva, anche in assenza di ipotesi ricostruttive alternative, formalmente legittimato ad agire per conto della F.M.

Immobiliare s.r.l. e portatore di un interesse alla utilizzazione dei titoli di credito, negoziati per pagare debiti della medesima società.

2. Ricorre per cassazione Sistro Maria, con due distinti atti.

2. Nel ricorso a firma dell'avv. Francesco Murgia deduce:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità sotto il profilo della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato costituito dal possesso degli assegni di provenienza illecita. La Corte sarebbe giunta alla condanna dell'imputata sulla base di "mere presunzioni legate al suo ruolo di amministratrice della F.M. Immobiliare s.r.l. nonché sulla mancata emersione di una ricostruzione alternativa dei fatti", senza alcun approfondimento volto a chiarire "se i rapporti tra le società Sistro Immobiliare s.r.l. e F.M. Immobiliare s.r.l. consentissero ad altri di poter avere a disposizione il timbro societario di quest'ultima, o altri, comunque potessero compiere operazioni per la F.M. Immobiliare s.r.l." (fgg. 6 e 7 del ricorso);

2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione anziché per il reato presupposto di furto degli assegni. La Corte avrebbe fondato il suo assunto valorizzando illegittimamente il silenzio dell'imputata in ordine alle modalità di ricezione dei titoli o alle modalità del furto di essi da parte sua, così invertendo l'onere della prova ed entrando in contraddizione rispetto ai fatti accertati in giudizio, individuando, senza alcuna prova positiva concreta, "un reato presupposto intermedio tra il possesso legittimo della persona offesa e quello presunto in capo alla Sistro" (fg. 12 del ricorso);

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. e del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod.pen.. La Corte avrebbe negato i benefici sulla base dei danni che la persona offesa aveva asserito di aver patito, senza alcun vaglio in proposito e pur affermando che le capacità delinquenziali dell'imputata fossero minime tanto da concederle le circostanze attenuanti generiche e i doppi benefici di legge.

Inoltre, dal solo utilizzo degli assegni non avrebbero potuto trarsi elementi ostativi alla concessione delle attenuanti in parola. 2.2. Nel ricorso a firma dell'avv. Stefano Toniolo si deducono argomenti sovrapponibili a quelli del primo ricorso, sottolineandosi ulteriormente che l'imputata era stata assolta in primo grado dalla ricettazione inerente ad altri due titoli di credito, escludendosi in quella sede che ella ne avesse avuto il possesso; la Corte di Appello non avrebbe giustificato la diversa decisione relativa ai due assegni per cui è intervenuta condanna.

Si contesta, altresì, l'assenza di elementi probatori in ordine all'elemento soggettivo del reato. Inoltre, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, se ne ipotizza la riconducibilità al reato di appropriazione indebita o di appropriazione indebita di cosa smarrita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati. Occorre premettere che la ricorrente è stata condannata nei due gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).

La premessa si è resa necessaria poiché verranno richiamati nel prosieguo alcuni passaggi significativi della sentenza di primo grado. 1.1. Quanto al primo motivo, la ricorrente non contesta che gli assegni tratti dal conto corrente della società riconducibile alla persona offesa Rossi Ernesto fossero stati negoziati risultando quale traente la F.M. Immobiliare s.r.l. della quale ella era amministratrice unica. In particolare, era stato usato un timbro della predetta società sul quale era stata apposta una firma illeggibile. Tale dato oggettivo - che riconduceva all'odierna imputata la negoziazione dei titoli (illecita in quanto ad altro soggetto traente appartenenti) - non è stato, contrariamente a quanto si sostiene nei ricorsi, l'unico valorizzato dai giudici di merito per giungere al giudizio di colpevolezza della ricorrente.

Il Tribunale e la Corte di Appello hanno, infatti, sottolineato che la Sistro non aveva mai indicato eventuali altri soggetti ai quali aveva delegato le funzioni amministrative della società o che avrebbero potuto possedere il timbro di essa. Inoltre, il ricorso sorvola in ordine alla altrettanto decisiva circostanza che i due assegni erano serviti per "pagare debiti della società F.M. Immobiliare s.r.l." (fg. 4 sentenza impugnata). Alla luce di questi elementi, risulta privo di vizi logico-ricostruttivi rilevabili in questa sede l'assunto della Corte di merito secondo il quale l'imputata era l'unico soggetto interessato alla operazione fraudolenta, in assenza, peraltro, di ogni indicazione difensiva su eventuali altri soggetti che avrebbero potuto coltivare analogo e così significativo interesse concreto a quelle specifiche negoziazioni.

Il Tribunale, a completamento del quadro indiziario, aveva precisato anche la circostanza che gli assegni erano stati emessi in zone geografiche frequentate dall'imputata in base al suo luogo di residenza (fg. 6 della sentenza di primo grado). 1.2. Con riguardo ad una delle argomentazioni del ricorso a firma dell'avv. Toniolo, deve precisarsi che non sussiste alcuna contraddittorietà tra la sentenza di primo grado e la sentenza di appello in ordine alla assoluzione della imputata per la ricettazione di altri due titoli di credito appartenenti alla medesima persona offesa, stante che, come aveva precisato il Tribunale a fg. 5 della sentenza di primo grado, questi altri titoli non contenevano il timbro della F.M.

Immobiliare s.r.l. ma solo una firma illeggibile e, pertanto, la loro negoziazione non era stata attribuita all'imputata con il dovuto margine di certezza.Tale presunta contraddizione interna alla sentenza di primo grado - come si è detto inesistente - non era stata, peraltro, sufficientemente evidenziata nell'atto di appello. 1.3. Le modalità della condotta, con il possesso in capo alla ricorrente degli assegni appartenenti ad altro correntista ed utilizzati come se fossero di pertinenza della società dalla stessa amministrata - per di più per pagare debiti di quest'ultima - rende ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deducibile dalla sentenza impugnata e solo superficialmente messo in discussione dalla difesa nel secondo ricorso.

La Corte, infatti, ha valorizzato la circostanza che la Sistro non aveva mai fornito alcuna giustificazione di tale possesso, facendo corretta applicazione della regola giurisprudenziale secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713. In motivazione, la S. C. ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa). 2.1.

E' infondato il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Murgia. In ragione di quanto detto in ordine al primo motivo, la Corte ha sottolineato che l'imputata non aveva dato alcuna indicazione idonea a giustificare il possesso dei titoli e neanche circa il fatto di essere stata l'autrice del reato presupposto (di furto, come qualificato dalle sentenze di merito o di appropriazione indebita come si sostiene nel secondo ricorso). Al contrario, come si evince dalla sentenza del Tribunale (fg. 7), la difesa aveva finanche negato, nel giudizio di primo grado, che gli assegni fossero stati dimenticati dalla persona offesa nello stabile venduto alla società Sistro Immobiliare, un edificio nel quale, come si afferma nell'atto di appello sia pure ad altri fini, vi era stata una promiscuità tra società e non vi era mai stato un inventario dei singoli beni esistenti.

Ne consegue che la tesi difensiva, sostenuta nei ricorsi, in ordine al fatto che l'imputata fosse stata autrice del reato presupposto, risulta sganciata dalle risultanze processuali e dalla stessa linea difensiva originariamente coltivata nel giudizio di primo grado. Per il che, risulta corretta sotto il profilo logico-ricostruttivo la considerazione della Corte che gli assegni fossero stati prelevati da terze persone e consegnati alla Sistro, anche tenuto conto del fatto, riferito dalla vittima e valorizzato dalla Corte in assenza di delucidazioni difensive di segno contrario sulle modalità del furto o della appropriazione indebita, che quello stabile fosse frequentato da più persone (fg. 6 della sentenza impugnata). 2.2.

La qualificazione giuridica del reato presupposto se di furto o di appropriazione indebita - perde di rilevanza nel momento in cui i giudici di merito hanno affermato, senza incorrere in vizi rilevabili in questa sede in ragione di quanto detto, che a tale reato la ricorrente non aveva partecipato. E ciò, in considerazione del fatto, ritenuto pacifico dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal collegio, secondo cui l'affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza anche attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028).

In ogni caso, sarebbe irrilevante, ai fini della configurazione del reato di ricettazione, l'eventuale riconducibilità del fatto per cui si procede, commesso nel 2011, alla fattispecie di appropriazione di cose smarrite ex art. 647 cod.pen., la cui applicazione, in relazione a titoli di credito, non è per nulla pacifica in giurisprudenza. In proposito, deve ricordarsi che in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato, è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'avvenuta abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario, non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.pen. e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (fattispecie - invero ritagliata anche sul caso all'odierno esame - in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 647 cod.pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034;

Sez. 3, n. 30591 del 0306/2014, Seck, Rv. 259957; Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412). Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva volta a censurare il giudizio di responsabilità.

3. E' infondato il terzo motivo. La ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, al fine di negare la riconducibilità del fatto alla ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen., ha valorizzato l'elevato importo artatamente indicato nei titoli di credito (oltre complessivi euro 31.000), circostanza idonea a ritenere il fatto, nella sua globalità, non di particolare tenuità, anche tenuto conto delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili con giudizio di merito non rivedibile, sui danni causati alla sua affidabilità bancaria dalla negoziazione illecita dei titoli per cui è processo.

Anche in questo punto della decisione, la Corte territoriale ha mostrato di applicare correttamente il principio di diritto secondo il quale, la "particolare tenuità" del fatto, nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo di considerare il "modus operandi" dell'imputato) (Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017, S., Rv. 271154).

Le complessive valutazioni di tipo "patrimoniale" effettuate dalla Corte di appello per escludere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., determinano l'irrilevanza in questa sede delle ulteriori censure che ineriscono alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen.. E' noto il principio, ripetutamente espresso dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Sez. 7, ord.

N. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673; Sez. 2, n. 43046 del 16/10/2007, Ferri, Rv. 238508). Rimane assorbita ogni altra deduzione difensiva. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pa