Italian Court dismisses appeal against aggravated theft and conspiracy verdicts for family members.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding their convictions for aggravated theft and conspiracy. The defendants argued that one sister lacked knowledge of the stolen goods' origin and that the brothers deserved generic mitigating circumstances and recidiva exemptions. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning on joint possession and the specific factors negating leniency fully justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 560 c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when the lower court's factual findings regarding joint criminal intent and the specific reasons for denying mitigating circumstances or recidiva are logically sound and not subject to revision at this level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Hudorovic Fabio, nato a Assisi il 29/04/1989, 2) Hudorovic Claudio, nato ad Assisi il 29/05/1984, 3) Braidic Katia, nato a Venezia il 06/08/1986, avverso la sentenza del 15/10/2019 della Corte di Appello di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Andrea Fatello per tutti i ricorrenti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Macerata, emessa il 25 gennaio del 2018, che aveva condannato i germani Hudorovic Fabio ed Hudorovic Claudio in ordine al reato di furto aggravato di 12 selle da equitazione (così qualificata, sulla base delle ammissioni degli imputati, l'originaria imputazione di ricettazione dei medesimi beni), nonché Braidic Katia in ordine al reato di ricettazione delle stesse selle.
2. Ricorrono per cassazione i tre imputati, con unico atto, deducendo:
1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di Braidic Katia. La ricorrente sottolinea che i suoi due coimputati avevano ammesso di essere stati gli autori del furto delle selle avvenuto presso un maneggio di Udine qualche giorno prima del loro arresto, essi specificando che la Braidic, all'epoca del fatto convivente di Hudorovic Claudio, non sarebbe stata a conoscenza della provenienza furtiva dei beni, dei quali non avrebbe mai acquisito né la detenzione né il possesso, dovendosi ritenere del tutto occasionale la sua presenza sul luogo dell'arresto dei due fratelli Hudorovic. I giudici di merito avrebbero tratto la sua responsabilità esclusivamente sulla base della circostanza che ella avrebbe messo a disposizione dei coimputati il suo camper, da costoro utilizzato per il trasporto della refurtiva;
2) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore degli Hudorovic, tenuto conto della piena confessione degli addebiti, del comportamento processuale e delle disagiate condizioni economiche di tali ricorrenti;
3) violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva ad entrambi gli imputati Hudorovic, non giustificandosi l'aumento di pena per tale circostanza aggravante in considerazione delle modalità del fatto e delle condizioni personali dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e generico.
1. Quanto al primo motivo, la ricorrente Braidic non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, sulla base di valutazioni di fatto non rivedibili in questa sede, ha sottolineato che l'imputata era presente a bordo del camper di sua proprietà nel quale si trovavano le selle oggetto di furto che i suoi coimputati erano intenti a vendere all'atto del controllo di polizia che aveva determinato il loro arresto. I beni, ha aggiunto la Corte, non erano occultabili o facilmente trasportabili viste le loro dimensioni, avevano un valore di mercato (di oltre diecimila euro) incompatibile con le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare degli Hudorovich ed erano oggetti estranei a qualsivoglia attività lavorativa degli imputati.Sulla base di tali elementi, la sentenza impugnata si rivela priva di vizi logico- ricostruttivi e giuridici allorché ha affermato che la ricorrente Braidic, convivente di Hudorovic Claudio all'epoca dei fatti, fosse consapevole della provenienza illecita di detti beni e, attraverso la messa a disposizione del suo camper per custodirli e trasportarli fino alla loro vendita, avesse contribuito alla realizzazione dell'illecito contestatole, condividendone il possesso con i due coimputati suoi congiunti.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai due ricorrenti Hudorovic valorizzando i loro plurimi precedenti penali anche specifici. La motivazione è conforme ai principi giuridici fissati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, dovendosi rammentare che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768 e successive conformi).
3. Del pari, con riferimento all'applicazione della recidiva ai due Hudorovic, il ricorso sorvola sulla motivazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove la Corte ha ritenuto che il reato per cui si procede, tenuto conto della sua natura di delitto contro il patrimonio, è espressione di maggiore pericolosità sociale dei ricorrenti e della loro rinnovata capacità a delinquere, mai interrotta rispetto ai precedenti reati specifici commessi. In proposito, deve richiamarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.06.2021 Il Consigliere este