Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33609/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33609/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33609/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CAPUTO Alessandro nato ad Asti il 16/08/1976 • PONZO Sonia nata ad Asti il 14/06/1973 avverso la sentenza emessa il 13/11/2020 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: UnipolSai Assicurazioni s.p.a. visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 c.p; Sentenza — n. 33609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa all'assicurazione inchiesta per falsità atti reato economico assicuratore irregolarità finanziarie lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CAPUTO Alessandro nato ad Asti il 16/08/1976 • PONZO Sonia nata ad Asti il 14/06/1973 avverso la sentenza emessa il 13/11/2020 dalla Corte di Appello di Torino PARTE CIVILE: UnipolSai Assicurazioni s.p.a. visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi FATTO E DIRITTO 1.

Con sentenza in data 13/11/2020 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Asti emessa il 10/05/2018, confermava il giudizio di responsabilità di Caputo Alessandro e Ponzo Sonia per il reato di cui agli artt. 81 e 642, comma secondo, cod. pen. ad essi rispettivamente ascritto ai capi f) e i) della rubrica (produzione alla Unipol Assicurazioni spa di fatture contraffatte, relative a sinistri mai verificatisi), rideterminando le pene per la prescrizione di alcuni episodi delittuosi contestati.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello i difensori di fiducia degli imputati.

3. Nell'interesse di Ponzo Sonia sono stati articolati due motivi, eccependosi: la violazione delle norme di legge (artt. 124 e 129 cod. proc. pen.) per la tardiva presentazione della querela, in data 24/02/2014, a fronte di fatti avvenuti, da ultimo, il 17/04/2013 ed accertati, al più tardi, alla data di deposito della relazione da parte della agenzia investigativa incaricata, il 02/10/2013; la violazione di norme processuali (artt. 63 e 350 cod. proc. pen.) per l'illegittima acquisizione al processo delle dichiarazioni confessorie dell'imputata, rese nell'ambito dell'investigazione commissionata dalla società assicuratrice.

4. Nell'interesse di Caputo Alessandro è stato eccepito il vizio di motivazione con riferimento: all'accertamento di responsabilità, trattandosi di fatti avvenuti ad insaputa di costui, come riferito dalla coimputata Cerzosimo Stefania, inopinatamente ritenuta inattendibile; alla determinazione della pena detentiva.

5. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi manifestamente infondati.

6. La questione della tardività della querela - reiterata dalla Ponzo - è stata correttamente definita dalla corte territoriale (pag.

17) che ha ribadito, previo accertamento in fatto della vicenda, che "la querela risulta tempestivamente presentata, essendo stata formalizzata il 17.10.2013, ossia nei tre mesi successivi alla conoscenza del fatto, la cui decorrenza coincide con il deposito della relazione da parte della società Ulisse srl avvenuta il 2.10.2013". L'atto allegato al ricorso si riferisce a fatti diversi da quelli in oggetto (non sono infatti menzionate le fatture indicate nel capo d'imputazione) e costituisce un supplemento di denunzia, come si evince dalla menzione in premessa della querela del 17.10.2013, alla base del procedimento in esame.

Anche il rilievo sull'utilizzabilità "delle dichiarazioni confessorie rese dalla Ponzo alla Ulisse in data 3.12.2013 ed acquisite al fascicolo processuale" (pag. 4 del ricorso) è all'evidenza privo di fondamento: dal testo della sentenza di primo grado risulta infatti che tutte le parti prestarono il consenso all'acquisizione ed utilizzazione delle relazioni scritte della Ulisse con i relativi allegati (seconda pagina della motivazione); l'eccezione, inoltre, è estranea all'appello; infine - come non ha mancato di rilevare la Procura Generale nella requisitoria scritta - non sussistono elementi, indicati in ricorso, che facciano ritenere che, senza tali dichiarazioni, il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso (cd. prova di resistenza), risultando anzi il contrario sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite al processo (pagine 19 e 20 della sentenza impugnata).7.

I motivi di ricorso di Caputo Alessandro sono reiterativi di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di Appello con argomentazioni immuni da vizi logici con le quali il ricorrente non si confronta criticamente (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 34521 del 27/06/2013 - dep. 08/08/2013- RV. 256133). L'imputato si è limitato a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali, introducendo nel giudizio di legittimità una inammissibile valutazione fattuale. Con doppia pronuncia conforme di condanna i giudici di merito hanno riscontrato l'ipotesi accusatoria, valutando adeguatamente le risultanze istruttorie (la falsità del sinistro denunciato alla compagnia assicuratrice; la contraffazione delle fatture presentate; l'inattendibilità delle dichiarazioni della Cerzosimo, con la quale il Caputo aveva una relazione sentimentale). 7.1 II rilievo sul trattamento sanzionatorio è aspecifico, a fronte delle argomentazioni a riguardo dei giudici di merito (la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale - ma non con essa coincidente "per la mancanza di collaborazione e resipiscenza nonché per l'elevato numero di episodi ed il livello di consapevolezza" - con aumenti contenuti per la continuazione).

8. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il Pres , n