Sentenza — n. 33608/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • OLDANI Sara nata a Magenta il 26/05/1971 avverso la sentenza emessa il 19/12/2019 dalla Corte di Appello di Milano PARTE CIVILE: Comune di Marcallo con Casone visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 c.p, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 33608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • OLDANI Sara nata a Magenta il 26/05/1971 avverso la sentenza emessa il 19/12/2019 dalla Corte di Appello di Milano PARTE CIVILE: Comune di Marcallo con Casone visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1.
Con sentenza in data 19/12/2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Milano emessa il 04/02/2019, confermava il giudizio di responsabilità di Oldani Sara per il reato di truffa aggravata continuata in danno del Comune di Marcallo con Casone, rideterminando la pena per l'estinzione per prescrizione dei reati commessi sino al 5 aprile 2012. In base al conforme accertamento dei giudici di merito, la Oldani, in qualità di responsabile dell'Ufficio Istruzione presso il suddetto ente territoriale, aveva operato sul sistema informatico facendo apparire pagamenti non effettuati (relativi ai servizi scolastici dei propri figli) ovvero omettendo di registrare versamenti in contanti, non riversati nelle casse comunali.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia dell'imputata, articolando tre motivi di impugnazione: - violazione di legge (art. 233, comma 1 - 121 - 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione per l'illegittima espunzione dal fascicolo dibattimentale di una consulenza tecnica di parte, resasi necessaria a seguito di allegazioni documentali della parte civile, ai fini della corretta quantificazione delle somme contestate(n particolare, la Corte di appello aveva aprioristicamente escluso la rinnovazione istruttoria per acquisire l'elaborato); - violazione di legge (artt. 526 - 63, comma 2 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione circa l'affermata utilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni testi escussi all'udienza del 31 maggio 2017, a carico dei quali erano emersi indizi di reità per aver concorso nella truffa; - violazione di legge con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione alternativa dei fatti rappresentata dalla difesa.
3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altri termini, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta alle censure, la pedissequa riproduzione di esse nel ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
4. Con le prime due eccezioni, il ricorrente lamenta la mancata acquisizione al fascicolo processuale di una consulenza contabile di parte e l'utilizzazione ai fini della decisione di alcune dichiarazioni testimoniali. I rilievi presentano un primo profilo di genericità perché in entrambi i casi non è indicato il chiaro ed inequivocabile carattere di decisività degli elementi trascurati (la consulenza di parte) ovvero inclusi nel materiale probatorio (le dichiarazioni testimoniali), nel senso che, ove adeguatamente valutati, avrebbero determinato una decisione più favorevole di quella adottata, in considerazione del più ampio compendio probatorio a carico della Oldani indicato dalla corte territoriale (la documentazione proveniente dal Comune, relativa alla verifica e contestazione degli ammanchi e dei pagamenti registrati come avvenuti manualmente senza il corrispondente versamento nelle casse della tesoreria comunale; gli accertamenti di polizia giudiziaria; le testimonianze qualificate dei responsabili degli Uffici dell'area contabile e finanziaria; le conferme, ancorché parziali nel quantum, rese dall'imputata in sede disciplinare con conseguenti restituzioni che hanno determinato la revoca della costituzione di parte civile).
Inoltre, con argomentazioni immuni da vizi logici e corrette sotto il profilo giuridico, il giudice di secondo grado ha ritenuto non necessaria la rinnovazione istruttoria per approfondimenti contabili, condividendo le conclusioni del tribunale circa il contenuto valutativo della relazione di parte, espunta dal compendio probatorio perché non sottoposta al contraddittorio delle parti; ha inoltre escluso l'esistenza di indizi di reità a carico dei testi che hanno ammesso il pagamento in contanti, in mancanza di prova di un accordo con la Oldani o della consapevolezza dell'attività truffaldina.
5. Con l'ultimo motivo l'imputata ha riproposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, introducendo nel giudizio di legittimità una inammissibile valutazione fattuale. Con doppia pronuncia conforme di condanna i giudici di merito hanno riscontrato l'ipotesi accusatoria, valutando adeguatamente le risultanze istruttorie, alle quali si è fatto cenno in precedenza.
6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2021 Il Consigliere est