Sentenza — n. 33607/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto nell'interesse di Zen Anna Maria è inammissibile in quanto le censure sono aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. L'imputata reitera infatti motivi attinenti alla valutazione delle prove, già prospettati in appello e adeguatamente esaminati dalla corte territoriale. Come è stato più volte precisato, in sede di legittimità, escluso il sindacato sul contenuto del convincimento dei giudici di merito, la verifica è circoscritta alla correttezza delle affermazioni, alla logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché alla rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile. 1.1 La Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata la condotta di rapina aggravata contestata alla ricorrente, sulla base di quanto riferito dal Sartini (le cui dichiarazioni sono state risultate attendibili) e dei riscontri esterni, pervenendo alla conclusione che l'assunzione di benzodiazepine da parte di costui, immediatamente precedente alla appropriazione di somme di denaro nella sua diretta disponibilità, fosse da ricondurre al momento in cui la Zen ed il coimputato Perrone gli avevano offerto una bevanda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 628 cod. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 33607/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • ZEN Anna Maria nata a Foggia il 28/12/1964 • PERRONE Maurizio nato a Torino il 24/09/1973 avverso la sentenza emessa 1'11/03/2019 dalla Corte di Appello di Genova visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Genova con sentenza in data 11/03/2019 confermava la pronuncia del Tribunale di Genova del 30/06/2017 con la quale Perrone Maurizio e Zen Anna Maria erano stati ritenuti responsabili del reato di rapina aggravata (art. 628 commi primo e terzo n. 1 e n. 2 cod. pen.) di cui al capo a) nonché, il solo Perrone, del reato di cui agli artt. 81 e 494 cod. pen. (capo b) e condannati alle pene ritenute di giustizia, esclusa, relativamente alla posizione di quest'ultimo, la continuazione fra i due reati. La corte territoriale, in conformità con l'accertamento in fatto del tribunale, riteneva integrati gli estremi della rapina per avere gli imputati narcotizzato la persona offesa, Sartini Nando, somministrandole una bevanda contenente benzodiazepine e ponendola in stato di incapacità, al fine di sottrarle danaro; valutava altresì infondate le doglianze di entrambi gli imputati, dichiaratisi estranei ai fatti.
2. Avverso la sentenza di secondo hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Zen Anna Maria, con un unico motivo, ha eccepito il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità. Ha dedotto a riguardo che la corte territoriale, senza valutare le censure proposte, aveva confermato il giudizio di colpevolezza, limitandosi ad una mera reiterazione delle argomentazioni del tribunale. 2.2. Perrone Maurizio ha articolato tre motivi, con i quali ha eccepito: - violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione della propria responsabilità concorsuale, senza che fosse emerso nel corso del giudizio alcun dato oggettivo attestante che, di concerto con la Zen, avesse versato del narcotico nel bicchiere della vittima; - violazione di legge (artt. 628 cod. pen. e 533 cod. proc. pen.) per avere la corte territoriale erroneamente qualificato la condotta in termini di rapina pur in mancanza di prova dell'acquisizione del profitto e, in generale, nella sussistenza di ragionevoli dubbi in ordine alla ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale; - violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla esclusione della continuazione fra i reati di cui ai capi a) e b), non avendo il giudice di appello considerato che l'utilizzo per lungo tempo della falsa identità di Brucco Matteo era finalizzato ad evitare le conseguenze delle sue azioni delittuose, ivi compresa la rapina sub a).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di Zen Anna Maria è inammissibile in quanto le censure sono aspecifiche e, comunque, manifestamente infondate. L'imputata reitera infatti motivi attinenti alla valutazione delle prove, già prospettati in appello e adeguatamente esaminati dalla corte territoriale. Come è stato più volte precisato, in sede di legittimità, escluso il sindacato sul contenuto del convincimento dei giudici di merito, la verifica è circoscritta alla correttezza delle affermazioni, alla logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché alla rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile. 1.1 La Corte di appello ha correttamente ritenuto integrata la condotta di rapina aggravata contestata alla ricorrente, sulla base di quanto riferito dal Sartini (le cui dichiarazioni sono state risultate attendibili) e dei riscontri esterni, pervenendo alla conclusione che l'assunzione di benzodiazepine da parte di costui, immediatamente precedente alla appropriazione di somme di denaro nella sua diretta disponibilità, fosse da ricondurre al momento in cui la Zen ed il coimputato Perrone gli avevano offerto una bevanda.
I giudici di merito hanno al contempo evidenziato, esaminando le deduzioni difensive, come l'imputata, a fronte degli elementi indiziari a suo carico, avesse reso, nel corso delle fasi processuali, dichiarazioni fra loro contrastanti e inattendibili, fornendo una versione dei fatti inverosimile.
2. Anche il ricorso del Perrone non supera il vaglio di ammissibilità. I primi due motivi sono manifestamente infondati, trattandosi di censure generiche ed in fatto. Il ricorrente ha contestato infatti l'accertamento della sua responsabilità concorsuale, negando di aver in qualche modo contribuito all'azione delittuosa ed assumendo, per altro verso, che non vi sarebbe prova dell'appropriazione della somma di euro 240,00 dopo la somministrazione di benzodiazepine, potendosi ipotizzare che fossero stati altri a rubare alla vittima il danaro. Trattasi di contestazioni che contrastano con la logica motivazionale (il testo della sentenza fa riferimento ad "un accordo" degli imputati, reso evidente dall' utilizzo della frase "ci vediamo lì"); con argomentazioni congrue è stata altresì esclusa la fondatezza di versioni alternative, definite "mere congetture" ovvero ipotesi "inverosimili" (pagine 7 e 8). 2.1 La motivazione è immune da rilievi anche con riferimento alla negata applicazione dell'istituto della continuazione fra i reati in questione, avendo il giudice di appello sottolineato a riguardo che, allorquando l'imputato acquisì la copia del documento di identità di Brucco Matteo, non poteva avere preventivamente delineato la rapina in questione, frutto di una condotta successiva e "contingente".
Il riconoscimento della continuazione, necessita infatti di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. un. sent. n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017 - Rv. 270074).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha escluso l'unicità del disegno criminoso in quanto la rapina attuata ai danni del Sartini fu occasionata dalla notizia che quest'ultimo aveva la disponibilità di una somma di denaro contante, situazione non prevedibile all'epoca dell'acquisizione del documento d'identità altrui.
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11 giugno 2021