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Sentenza — n. 33557/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33557/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33557/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Scuderi Camillo, nato a Catania il 07/12/1984, 2) Angiolini Alfonso Giovanni, nato a Catania il 04/03/1957, inoltre: RAGUSA NUNZIO avverso la sentenza del 25/02/2020 del GUP del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Catania applicava agli imputati la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di usura loro rispettivamente ascritti.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33557/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che il ricorrente, laddove non avesse condiviso in diritto - per le ragioni indicate in ricorso - la scelta del GUP di procedere alla correzione dell'errore materiale nei termini detti, avrebbe dovuto impugnare con il ricorso per cassazione l'ordinanza di correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., che richiama l'art. 127 stesso codice. Invece, in questa sede, non si impugna l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ma la sentenza di patteggiamento per l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria, omissione che il giudice procedente ha tuttavia ritenuto di emendare, non importa in questa sede se a torto o a ragione, attraverso la correzione dell'errore materiale.

Parole chiave

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confisca di beni confisca dei beni distrazione di valori patrimoniali procedura di rivendicazione nel pignoramento revoca del trasferimento patrimoniale contestazione della realizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Catania applicava agli imputati la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorrente, laddove non avesse condiviso in diritto - per le ragioni indicate in ricorso - la scelta del GUP di procedere alla correzione dell'errore materiale nei termini detti, avrebbe dovuto impugnare con il ricorso per cassazione l'ordinanza di correzione, ex art. 130 cod.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania, nel procedimento a carico di:

1) Scuderi Camillo, nato a Catania il 07/12/1984, 2) Angiolini Alfonso Giovanni, nato a Catania il 04/03/1957, inoltre: RAGUSA NUNZIO avverso la sentenza del 25/02/2020 del GUP del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Catania applicava agli imputati la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai delitti di usura loro rispettivamente ascritti.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania deducendo violazione di legge per non avere il giudice disposto la confisca dei beni nei termini di cui all'art. 644, comma 6, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. In seno al ricorso, la parte pubblica ricorrente precisa che lo stesso GUP che ha emesso la sentenza qui impugnata, "sollecitato con istanza di correzione di errore materiale del difensore della persona offesa Ragusa Nunzio, in esito al procedimento camerale, con ordinanza del giorno 8 ottobre 2020 ha disposto la confisca delle somme già sequestrate in danno dei due imputati con provvedimento del GIP del Tribunale di Catania dell'i ottobre 2019, eseguito il 16 ottobre del 2019, pari a euro 23.522,48 per Angiolini ed euro 11.200,00 per lo Scuderi".

Ne consegue che il ricorrente, laddove non avesse condiviso in diritto - per le ragioni indicate in ricorso - la scelta del GUP di procedere alla correzione dell'errore materiale nei termini detti, avrebbe dovuto impugnare con il ricorso per cassazione l'ordinanza di correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., che richiama l'art. 127 stesso codice. Invece, in questa sede, non si impugna l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ma la sentenza di patteggiamento per l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria, omissione che il giudice procedente ha tuttavia ritenuto di emendare, non importa in questa sede se a torto o a ragione, attraverso la correzione dell'errore materiale.

D'altra parte, il ricorrente non si duole del fatto che il provvedimento di correzione dell'errore materiale - che ha dignità giuridica ed efficacia cogente se non annullato a seguito di pronuncia su apposita impugnazione - abbia applicato la confisca in misura limitata (quanto ai beni confiscati) rispetto alla situazione di fatto ed ai parametri fissati dall'art. 644, ultimo comma, cod. pen., sicché, anche per l'assenza di tale profilo di doglianza, non si ravvisa alcun interesse concreto ed attuale all'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 7.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni riolli DoQÀlico Gallo