Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 33556/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33556/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33556/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Sarafimov Zoranco, nato in Macedonia il 13/01/1973, avverso la sentenza del 2/04/2021 del GIP del Tribunale di Asti, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Asti ha applicato E icorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazion delitto di usura.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33556/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il GIP, con la sentenza impugnata, ha sostituito la pena di mes! otto eclusione con quella della libertà controllata per mesi sedici, ratificando in enso - come riconosce lo stesso ricorrente - l'accordo tra le parti. Il giudice ha ritenuto anche di stabilire tutte ;e modalità inerenti al regirn ella libertà controllata. In particolare, prescrivendo: - l'obbligo per il ricorrente di non allontanarsi dal Comune di residenza senz utorizzazione dell'Autorità Giudiziaria; - l'obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri per una Jolta iorno in orario da concordarsi; - l'obbligo di non detenere armi munizioni ed esplosivi; - la sospensione della patente di guida per la stessa durata della liberl: ontrollata; - il ritiro del passaporto.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente corsa di controllo attenuazione libera della pena dispensa dall'obbligo di controllo differimento dell'esecuzione della pena perdita di padronanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Asti ha applicato E icorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazion delitto di usura.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Sarafimov Zoranco, nato in Macedonia il 13/01/1973, avverso la sentenza del 2/04/2021 del GIP del Tribunale di Asti, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Asti ha applicato E icorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazion delitto di usura.

2. Ricorre per cassazione Sarafimov Zoranco, deducendo violazione di legg ier avere il GIP stabilito le modalità della libertà controllata al di fuori d€ ontenuto dell'accordo e disposto la sospensione della patente di guidE irescrizioni che avrebbero dovuto essere affidate al Magistrato di Sorveglianza. Tanto determinerebbe una illegalità della pena. 2.1. Con memoria in data 13/7/2021, la difesa del ricorrente nel replicar Ha requisitoria scritta dei PG del 23/6/2021 (che ha concluso per l'inammissibilit :el ricorso), ha insistito nei motivi dedotti chiedendo l'accogliniento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il GIP, con la sentenza impugnata, ha sostituito la pena di mes! otto eclusione con quella della libertà controllata per mesi sedici, ratificando in enso - come riconosce lo stesso ricorrente - l'accordo tra le parti. Il giudice ha ritenuto anche di stabilire tutte ;e modalità inerenti al regirn ella libertà controllata. In particolare, prescrivendo: - l'obbligo per il ricorrente di non allontanarsi dal Comune di residenza senz utorizzazione dell'Autorità Giudiziaria; - l'obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri per una Jolta iorno in orario da concordarsi; - l'obbligo di non detenere armi munizioni ed esplosivi; - la sospensione della patente di guida per la stessa durata della liberl: ontrollata; - il ritiro del passaporto.

L'art. 56 della Legge n. 689 del 24 novernore del 1981 prevede ,-rescrizioni, anche in relazione alla misura indicata per alcune (curne I resentazione ai carabinieri per "almeno" una volta al giorno), sono concesse z regime di libertà controllata "in ogni caso".Ne consegue che l'aver determinato tali prescrizioni con la sentenza impugnata non determina alcuna illegalità della pena, posta l'obbligatorietà di esse nei termini minimi stabiliti dal giudice, non comportanti, in questi limiti, alcuna discrezionalità. Spetterà al Magistrato di Sorveglianza competente per territorio - che è la "Autorità Giudiziaria" cui si fa riferimento in sentenza - la valutazione di eventuali correttivi ex artt. 62-64 della Legge citata, anche in relazione a quanto inerente alla sospensione della patente di guida, ai sensi dell'art. 62, comma 2, Legge citata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 7.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giov rio