Sentenza — n. 33555/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Falcone Mario, nato a Cutro il 29/03/1954, avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del GIP del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Giuseppe Fonte, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 644 cod. pen, art. 355 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33555/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Falcone Mario, nato a Cutro il 29/03/1954, avverso l'ordinanza del 30/12/2020 del GIP del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giovanni Ariolli; lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Giuseppe Fonte, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.
Con l'ordinanza in epigrafe, il GIP del Tribunale di Catanzaro, in esito all'udienza camerale ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigettava l'istanza volta al dissequestro della somma di C 15.000,00 in contanti rinvenuta, in seguito a perquisizione domiciliare, nella disponibilità del ricorrente, indagato in ordine al delitto di usura. Il GIP rilevava che il sequestro probatorio, disposto di iniziativa della polizia giudiziaria, non necessitava del provvedimento di convalida del PM, dal momento che "espressamente nel provvedimento di perquisizione era fatto esplicito riferimento all'eventuale rinvenimento di denaro in contanti, quali cose o tracce di reati, essendo con sufficiente certezza individuato l'oggetto da ricercare".
Inoltre, il GIP rilevava che la somma di danaro era da ritenersi quale cosa pertinente al reato essendo il ricorrente indiziato del delitto di cui all'art. 644 cod. pen., "emergendo altresì dagli atti di indagine la disponibilità in capo all'istante di somme di denaro contante (cfr. conversazioni captate e poste alla base dell'ordinanza di custodia cautelare)".
2. Avverso tale provvedimento ricorre direttamente per cassazione Falcone Mario, deducendo: violazione di legge in ordine alla mancata convalida del sequestro ed assenza di motivazione in merito al rapporto di pertinenza tra il denaro rinvenuto ed il reato oggetto di contestazione. 2.1. Secondo il ricorrente, il decreto di perquisizione conteneva una motivazione aspecifica in ordine ai beni da sequestrare, in quanto comune (in "ciclostile") alla posizione di altri coindagati; pertanto, sarebbe stata necessaria la convalida del sequestro da parte del pubblico ministero, come disposto dall'art.355 cod. proc. pen. 2.2. Il ricorrente si duole, inoltre, della motivazione del provvedimento impugnato, che considera meramente apparente in relazione al ritenuto rapporto di pertinenzialità tra la somma di danaro sequestrata ed il reato, tenuto conto della sua provenienza lecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 3.1. Non è fondata la prima censura sollevata.Non è contestato il fatto che nel decreto di perquisizione emesso dal PM fosse stato indicato, quale bene sequestrabile in quanto collegato al reato di usura contestato al ricorrente, anche del "denaro in contanti". Ciò rende l'indicazione del bene sequestrabile sufficientemente specifica e, per questo, il sequestro ad opera della polizia giudiziaria non necessitava di alcuna convalida, secondo i principi dettati da questa Corte cui anche il ricorso fa riferimento (Sez. 2, n. 12263 del 2008, Rv. 239752), secondo cui "in tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod. proc. pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria". (Nella specie la Corte ha tuttavia precisato che rispetto alla generica dizione "quanto rinvenuto", ha valenza invece di indicazione specifica il riferimento ad un genere particolare di cose che presentino determinate caratteristiche come gli effetti bancari). 3.2.
E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 5, n. 35532 del 2010, Angelini, conforme a S.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (SU. n.25932 del 2008, Ivanov).
Nel caso in esame, la motivazione è apparente - il che configura una violazione di legge - rispetto alle deduzioni difensive contenute nell'istanza di dissequestro e ribadite in ricorso, secondo cui la somma di danaro era contenuta in un cassetto unitamente ad un vaglia cambiario che attestava come il ricorrente avesse ottenuto, circa due anni prima del sequestro, la somma di circa C 58.000,00 in contanti a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, una parte residua della quale era ancora in suo possesso all'atto della perquisizione. La detenzione nello stesso cassetto della somma e del vaglia cambiario era un elemento idoneo a sostenere la tesi difensiva che riconduce a ragioni lecite la provenienza ed il collegamento con quel cespite; ciò imponeva, pertanto, al giudice del merito di confrontarsi con tale prospettazione.
Il GIP, invece, ha eluso l'obbligo motivazionale rispetto a questa prospettiva difensiva, ciò che impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in ordine allo specifico punto per una completa disamina della deduzione del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 7.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gio