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Ordinanza — n. 33554/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33554/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33554/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20/09/2020 la Corte di cassazione, Sezione sesta, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Poggi Patrizio, aveva reso definitiva nei suoi confronti la pronuncia emessa in data 03/10/2019 dalla Corte di appello di Roma per tre distinti episodi di calunnia. Avverso tale sentenza Poggi Patrizio ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. lamentando:

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33554/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel medesimo ricorso il Poggi, nel frattempo soggetto all'esecuzione della pena, ha presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della pena stessa, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nei seguenti termini: "Si fa istanza di sospensione della sentenza avverso la quale si propone ricorso straordinario, atteso che il provvedimento è in corso di esecuzione".

Parole chiave

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errore giudiziario effetti dell'incostituzionalità revisione di una decisione diritto di ottenere una decisione nullità del brevetto nozione di stato di invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Avverso tale sentenza Poggi Patrizio ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. proposto da: POGGI PATRIZIO, nato il 02/09/1964 a Rosarno avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 20/09/2020 la Corte di cassazione, Sezione sesta, dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Poggi Patrizio, aveva reso definitiva nei suoi confronti la pronuncia emessa in data 03/10/2019 dalla Corte di appello di Roma per tre distinti episodi di calunnia.

2. Avverso tale sentenza Poggi Patrizio ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. lamentando:

1) omesso esame di un motivo di ricorso, 2) omesso esame di doglianza difensiva ed errata rappresentazione percettiva degli atti in relazione all'originario primo motivo di ricorso in cassazione.

3. Nel medesimo ricorso il Poggi, nel frattempo soggetto all'esecuzione della pena, ha presentato istanza di sospensione dell'esecuzione della pena stessa, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nei seguenti termini: "Si fa istanza di sospensione della sentenza avverso la quale si propone ricorso straordinario, atteso che il provvedimento è in corso di esecuzione".

4. L'istanza è inammissibile.

5. La presente procedura, che si caratterizza per la sua natura incidentale de libertate rispetto a quella principale ex art. 625-bis cod. proc. pen. attivata dal Poggi, consente di pervenire all'esito di sospendere l'esecuzione della pena, fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna, solo "nei casi di eccezionale gravità", come testualmente previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

6. Al fine di ritenere la fondatezza dell'istanza occorre, dunque, determinare la soglia richiesta dalla legge e l'ambito di valutazione consentito. In tal senso, occorre considerare che, con la più ampia indicazione "casi", il legislatore abbia inteso riferirsi non già e non solo alle condizioni soggettive del condannato in esecuzione, ma al complesso della vicenda processuale, e, dunque, a tutti i suoi aspetti rilevanti per la duplice ed insuperabile considerazione che si tratta di previsione inserita nell'ambito della disciplina del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097).

7. Ne consegue una valutazione che tenga conto in via principale e pregiudiziale del fumus boni iuris quanto alla domanda principale avanzata ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sicché ove sia negativo il vaglio specifico quanto alla possibilità di accogliere la domanda principale divengono irrilevanti le condizioni personali del condannato (per le quali vi sono altri presidi). In questa sede, caratterizzata da incidentalità, peraltro, quanto alla valutazione del fumus, non è possibile andare oltre una sommaria cognizione che riveli, già prima facie, la particolare evidenza del fumus predetto, al fine di evitare quel pregiudizio irreversibile, non suscettibile di restitutio in integrum, che deriverebbe dal successivo eventuale accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Né è possibile procedere ad un vaglio approfondito della domanda principale tanto da realizzare un'inammissibile anticipazione di giudizio.

8. Occorre, dunque, che ricorra, ad esito di tale valutazione, una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza già ad esito di tale valutazione sommaria, allo stato degli atti, che si possa riconoscere nella locuzione "eccezionale gravità". (Sez. 4, n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097-01, Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976-01).

9. Esaminati gli atti, la Corte ritiene che, attesa l'assoluta genericità dell'istanza introdotta dal Poggi al fine della sospensione, non avendo lo stesso non solo dedotto, ma neanche allegato alcunché in ordine alla supposta ricorrenza di caso di eccezionale gravità, anche in relazione ai motivi proposti ex art. 625-bis cod. proc. pen., non sussista l'ipotesi di eccezionale gravità cui la norma in questione subordina la sospensione dell'esecuzione, non potendo neanche dirsi con evidenza che ricorra la fondatezza dei motivi in ordine alla asserita ricorrenza di errori di fatto, tenuto conto della motivazione esplicita ed ampia contenuta nella sentenza della Sesta sezione quanto ai fatti della notte del 28 novembre 2012, con particolare riferimento ai paragrafi 3.2. e 3.3., tenuto conto dei dati tecnici richiamati e già oggetto di esplicita considerazione anche da parte della sentenza della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza di sospensione. Così deciso il 16/07/2021 Il Consigliere estensore Marzia Min Turtur Re, Il Pre den