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Ordinanza — n. 33553/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal by the private party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33553/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, while detained, formally withdrew the request for annulment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 500 euros. The decision relied on the principle that withdrawal renders the appeal legally impossible to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal by the private party renders the cassation request inadmissible, triggering a mandatory order for the payment of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs criminal procedure code private party withdrawal ritiro della querela penale ripudiazione rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 3, cod. proc. pen.
606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di C 500,00: infatti, l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di C 500,00: infatti, l'art. 616 cod.
art. 591 cod. proc. pen
606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921
pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI CLAUDIO nato a PALMANOVA il 22/07/1979 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Cipriani Claudio ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bologna del 19/3/2021 che ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Ravenna (in data 24/6/2020) che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine ai reati di rapina aggravata e ricettazione, con la recidiva specifica reiterata. 1.1. Al riguardo, deduce la violazione di legge e, in particolare, degli artt. 597 e 597, comma 3, cod. proc. pen. in ordine al calcolo della pena in ragione dell'aumento apportato per le aggravanti speciali. 1.2. Il ricorrente, con dichiarazione in data 21/6/2021, ricevuta e trasmessa a questa Corte dalla Casa circondariale di Parma ove si trova detenuto, ha rinunziato al ricorso, chiedendo che la sentenza di condanna inflitta dal primo giudice diventi irrevocabile.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenuta di C 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 16/7/2021. Il consigliere estensore Il