Ordinanza — n. 33552/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 29/04/2021, ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Brindisi, applicava a Gaetano Sasso la pena finale di anni tre di reclusione ed euro 4.733,67 per i delitti allo stesso ascritti (art. 416 cod. pen., art. 646 cod. pen., art. 110 e 648-ter cod. pen.) 2. L' Avv. Mauro Guagliani, con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 646 cod. pen, art. 591 cod. proc. pen, art. 589 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33552/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Brindisi, applicava a Gaetano Sasso la pena finale di anni tre di reclusione ed euro 4.733,67 per i delitti allo stesso ascritti (art. 416 cod. pen., art. 646 cod. pen., art. 110 e 648-ter cod. pen.) 2. L' Avv. Mauro Guagliani, con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETANO SASSO avverso la sentenza del 29/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 29/04/2021, ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Brindisi, applicava a Gaetano Sasso la pena finale di anni tre di reclusione ed euro 4.733,67 per i delitti allo stesso ascritti (art. 416 cod. pen., art. 646 cod. pen., art. 110 e 648-ter cod. pen.) 2. L' Avv. Mauro Guagliani, con un unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 416 cod. pen.
3. in data 03/06/2021 Gaetano Sasso personalmente, con sottoscrizione personale autenticata dal difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto.
4. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto l'inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (cfr. Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916-01).
5. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 luglio 2021. Il Consigliere estensore Marzia Minutillo Turtur / Il Presidjente I Gep