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Ordinanza — n. 33551/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal due to applicant's personal waiver of interest in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33551/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the applicant personally renounced the recourse on June 23, 2021. Although the appellant initially argued violations of procedural articles regarding evidence and sentencing, the court noted the subsequent waiver rendered the appeal void of legal interest. Consequently, the court ruled that the waiver constitutes an irrevocable abdication of rights, leading to the dismissal of the appeal and an order for the applicant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 589 c.p.p.: A personal declaration by the appellant to renounce the appeal constitutes an irrevocable waiver of legal interest, rendering the recourse inadmissible regardless of the absence of formal requirements.

Parole chiave

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waiver of appeal lack of legal interest inadmissible recourse criminal procedure code irrevocable abdication procedural costs Corte di Cassazione rinuncia al diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod.
Art. 589 c.p.p.
pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod.
art. 591 cod. proc. pen
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art.
art. 589 cod. proc. pen
pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019
Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010
274736 - 01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 - dep.
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Testo completo

nte ORDINANZA sui ricorsi proposti da ALIANI MAROUANE, nato in Marocco il 05/12/1991 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17/07/2020 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del G.u.p. di Bologna di condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 1400, 00 di multa per i delitti ascritti al Marouane (rapina, lesioni personali, danneggiamento, porto di oggetto atto ad offendere).

2. L' Avv. Giovanni Marchese, proponendo due motivi di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc. pen.

3. In data 23/06/2021 il ricorrente personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto.

5. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall'art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d'inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa. Occorre precisare che si versa in una situazione di "soccombenza" in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (cfr. Sez. 2 - , n. 4452 del 08/01/2019 Cc. (dep. 29/01/2019) Rv. 274736 - 01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 - dep. 05/04/2011, Valentini, Rv. 249916).

6. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 luglio 2021. Il Consigliere estensore Marzia Minut l• Turtur i ìe.th Il Presi ente Geppin4 g D