Sentenza — n. 33550/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25/11/2020 il G.i.p. del Tribunale di Rimini applicava agli imputati, concesse al De Gennaro le circostanze attenuanti generiche equivalenti ed al Mazza prevalenti rispetto alla contestata aggravante, esclusa la recidiva aggravata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., con la continuazione, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 8000,00 di multa al De Gennaro ed anni due di reclusione ed euro 5000, 00 di multa al Mazza per i delitti di usura continuata ed estorsione continuata e tentata. Il G.i.p del Tribunale di Rimini, visti gli artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen. ordinava inoltre la confisca di tutto quanto sequestrato per equivalente in forza del decreto del decreto di sequestro preventivo del 28/02/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 640-bis cod. pen, art. 644 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33550/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con due motivi di ricorso il Mazza ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso il mancato esperimento da parte del giudice del previo controllo circa la sussistenza di cause di non punibilità della condotta ex art. 129 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, nonché violazione di legge avendo il giudice disposto la confisca ai sensi dell'ultimo comma dell'art.644 cod. pen. nonostante l'avvenuto risarcimento del danno.
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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GAETANO MAZZA GIOVANNI avverso la sentenza del 25/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/11/2020 il G.i.p. del Tribunale di Rimini applicava agli imputati, concesse al De Gennaro le circostanze attenuanti generiche equivalenti ed al Mazza prevalenti rispetto alla contestata aggravante, esclusa la recidiva aggravata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., con la continuazione, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 8000,00 di multa al De Gennaro ed anni due di reclusione ed euro 5000, 00 di multa al Mazza per i delitti di usura continuata ed estorsione continuata e tentata. Il G.i.p del Tribunale di Rimini, visti gli artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen. ordinava inoltre la confisca di tutto quanto sequestrato per equivalente in forza del decreto del decreto di sequestro preventivo del 28/02/2020.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati De Gennaro e Mazza a mezzo dei rispettivi difensori Avv. Leopoldo Perone e Avv. Francesco Paone.
3. Con un unico articolato motivo di ricorso il De Gennaro ha chiesto l'annullamento della sentenza ex art. 606 lett.
b) e c), nonché d) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 644, comma sesto, e 240 cod. pen. per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta applicazione della confisca di quanto sottoposto a sequestro preventivo per equivalente; richiamata la ricorribilità per cassazione per vizio di motivazione avverso la disposta confisca, la difesa ha dedotto la presenza di argomentazioni monche e apodittiche che sconfinano nella mera petizione di principio, che non hanno tenuto conto della circostanza dell'avvenuto risarcimento del danno, elemento che il giudice avrebbe dovuto valorizzare in luogo del disporre la confisca, generando così un surplus punitivo; i beni inoltre erano di un soggetto terzo estraneo al procedimento.
4. Con due motivi di ricorso il Mazza ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., atteso il mancato esperimento da parte del giudice del previo controllo circa la sussistenza di cause di non punibilità della condotta ex art. 129 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, nonché violazione di legge avendo il giudice disposto la confisca ai sensi dell'ultimo comma dell'art.644 cod. pen. nonostante l'avvenuto risarcimento del danno.
5. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, richiamando il principio pronunciato da Sez. 2, n.28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675-01 e la diversa natura della confisca rispetto al risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti con i ricorsi dal Mazza e dal De Gennaro sono manifestamente infondati. 1.1. Il ricorso presentato dal Mazza si presenta generico anche nella formulazione, non confrontandosi con la motivazione del giudice quanto al primo motivo di ricorso, esplicita sul punto della assenza di elementi desumibili dal fascicolo del dibattimento che potessero portare ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza tener tra l'altro conto del principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate." (Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Obroceanu, Rv. 272014-01).
2. Il secondo motivo proposto dal Mazza può essere affrontato congiuntamente al motivo proposto dal De Gennaro, attesa l'identità della questione sollevata. Deve essere, in tal senso, rilevata l'ammissibilità del motivo tenuto conto del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Savin secondo il quale: "La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.
U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01, in senso sostanzialmente conforme già in precedenza Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862-01, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946-01, che avevano ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa una ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.). 2.1. Nonostante la non chiarissima formulazione del motivo quanto ai parametri normativi congiuntamente evocati, dal solo De Gennaro, ai sensi degli art. 606, lett. b), c) e d) che potrebbe portare ad una declaratoria di inammissibilità del motivo già per la genericità della formulazione predetta (in tal senso il principio affermato da Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258-01, che ha chiarito che: "Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi", evidenziando come una indicazione congiunta dei casi tipici di cui alle lettere b), c) ed e) senza specificazione analitica delle ragioni di diritto si manifesta come tecnica non ammissibile e generica quanto alla formulazione del ricorso), la considerazione dell'insieme delle argomentazioni difensive proposte sia dal Mazza che dal De Gennaro sembra poter essere interpretata nel senso di una critica alla motivazione, ritenuta sostanzialmente illogica, contraddittoria e apparente, quanto alla confisca delle somme in sequestro per equivalente ai sensi degli artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. pen.2.2.
Sul punto, tuttavia, le argomentazioni difensive non si sono puntualmente confrontate con la motivazione della sentenza del G.i.p. di Rimini che, nonostante le caratteristiche del rito, ha ampiamente considerato, con ragionamento logico, articolato e privo di aporie, quanto alla disposta confisca e al precedente sequestro preventivo, anche le argomentazioni difensive, già articolate in sede di conclusioni, ai sensi degli artt. 240 e 644, ultimo comma, cod. proc. pen. In tal senso, si deve ribadire che: "Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento." (Sez. 5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105- 01, Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247229-01).
Ciò posto, non coglie nel segno l'osservazione della difesa secondo la quale il giudice avrebbe reso argomentazioni monche, apodittiche, di fatto illogiche, tanto da tradursi in una mera petizione di principio, atteso l'intervenuto risarcimento del danno in favore della parte offesa. Al contrario, infatti, il giudice con motivazione approfondita e priva di qualsiasi contraddizione, in relazione al rito prescelto, ha ampiamente chiarito, senza alcuna frattura logica, le ragioni che non consentivano di giungere alla revoca del sequestro preventivo, evidenziando come per la previsione di legge, in relazione al reato contestato, la confisca doveva essere obbligatoriamente ordinata, anche nel caso in cui l'imputato avesse deciso di accedere all'applicazione della pena su richiesta in mancanza di accordo sulla statuizione della confisca, sottolineando l'obbligatorietà della statuizione predetta e la sua natura sanzionatoria, oltre che l'assoluta autonomia della stessa rispetto a profili risarcitori. 2.3.
Il giudice, dunque, non solo ha ampiamente motivato senza alcuna frattura logica o contraddittorietà, rendendo una giustificazione tutt'altro che apodittica, ma ha correttamente considerato la differenza tra il risarcimento del danno, che mira al ristoro del danneggiato, prescindendo dall'esistenza di vantaggi conseguiti dal reo, dalla confisca, che non opera a vantaggio della vittima, ma tende ad evitare che il reo tragga un vantaggio economico dal reato (Sez. 6, n. 38994 del 06/06/2017, PG in proc. Giacino, Rv. 271082-01), facendo corretta applicazione del principio di diritto affermato di recente, che qui si intende ribadire, secondo il quale la confisca per equivalente del profitto del reato (nel caso di specie per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.), attesa la sua obbligatorietà, ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti, anche considerata la totale autonomia di tale misura ablatoria a carattere punitivo rispetto al risarcimento del danno in favore della persona offesa (Sez. 2, n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675-01). 2.4.
Il legislatore, dunque, per rafforzare l'efficacia della misura ne ha statuito l'obbligatoria imposizione prevedendo, all'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen., che: "nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e la risarcimento dei danni", sicché a fronte della commissione di determinate tipologie di illeciti penali ed alla "trasformazione, l'alienazione o alla dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato" l'ordinamento reagisce con uno strumento che sottrae il vantaggio patrimoniale che ne è conseguenza, spesso non più materialmente rintracciabile, mediante la privazione del valore corrispondente (Sez.
U., n. 36617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437- 01), proprio tenuto conto della ratio di tale istituto volto a prevenire la commissione di illeciti e a disincentivarne la vantaggiosità patrimoniale. Infine, deve essere rilevata la mancanza di qualsiasi allegazione e giustificazione argomentativa da parte del De Gennaro, nell'ambito del proprio motivo di ricorso, quanto all'asserita riferibilità della titolarità dei beni ad un soggetto terzo (neanche nominativamente indicato). D motivo sul punto si manifesta nella sua assoluta genericità ed indeterminatezza, con conseguente inammissibilità dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammend