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Sentenza — n. 33549/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33549/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33549/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il TRIBUNALE di LECCE in composizione monocratica, con sentenza in data 18/02/2021, disponeva l'applicazione a COSSA Fabio, su sua richiesta e nonostante il dissenso manifestato dal pubblico ministero, della pena della multa, previa conversione dopo la determinazione di pena detentiva, per il reato di danneggiamento, commesso a CASARANO in data 1°/01/2017. COSSA aveva già avanzato analoga richiesta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ed essa era stata respinta per il dissenso del P.M. A fronte della reiterazione dell'istanza dell'imputato e del mancato assenso del P.M., il TRIBUNALE aveva accolto l'istanza medesima, senza procedere al dibattimento, dopo aver qualificato non motivato il dissenso del rappresentante della pubblica accusa, poiché privo di riferimenti al fatto, alla qualificazione giuridica e alla pena, e tale da non costituire ostacolo all'immediato accoglimento del pattegg ia mento.

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 448 c.p, art. 3 Cost, art. 111 Cost, art. 112 Cost; Sentenza — n. 33549/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tale prospettiva, l'art. 448 co. 1 cod. proc. pen. consente al Giudice del dibattimento di emettere immediatamente la sentenza solo quando le parti abbiano rinnovato il loro accordo, in precedenza rigettato dal GIP, o abbiano per la prima volta raggiunto tale accordo, avendo il P.M. modificato il proprio parere, mentre quando - come nel caso in esame - in cui il P.M. ha manifestato (o reiterato) il dissenso rispetto alla richiesta di applicazione della pena, non può negarsi all'organo dell'accusa l'accesso all'istruttoria dibattimentale, poiché solo all'esito il giudice ha il potere di valutare se tale diniego sia ingiustificato.

Parole chiave

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esame di cassazione controllo della commisurazione della pena ricusazione del pubblico ministero assicurazione casco cognizione del ricorso per cassazione risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
L'art. 448 cod. proc. pen.
art. 448 c.p
Precisa che, pur se tale decisione non appare coerente con la regola di procedura stabilita dall'art. 448 co.1 cod.
art. 3 Cost
448 c.p.p., comma 1 cit., in riferimento all'art. 3 Cost., art.
art. 111 Cost
3 Cost., art. 111 Cost., commi 2 e 4, e art.
art. 112 Cost
111 Cost., commi 2 e 4, e art. 112 Cost., nella quale viene richiamata la precedente ordinanza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: COSSA FABIO nato a CASARANO il 20/03/1974 avverso la sentenza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Il TRIBUNALE di LECCE in composizione monocratica, con sentenza in data 18/02/2021, disponeva l'applicazione a COSSA Fabio, su sua richiesta e nonostante il dissenso manifestato dal pubblico ministero, della pena della multa, previa conversione dopo la determinazione di pena detentiva, per il reato di danneggiamento, commesso a CASARANO in data 1°/01/2017. COSSA aveva già avanzato analoga richiesta in sede di opposizione a decreto penale di condanna, ed essa era stata respinta per il dissenso del P.M. A fronte della reiterazione dell'istanza dell'imputato e del mancato assenso del P.M., il TRIBUNALE aveva accolto l'istanza medesima, senza procedere al dibattimento, dopo aver qualificato non motivato il dissenso del rappresentante della pubblica accusa, poiché privo di riferimenti al fatto, alla qualificazione giuridica e alla pena, e tale da non costituire ostacolo all'immediato accoglimento del pattegg ia mento.

2. Il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA di LECCE propone ricorso per cassazione: deduce la violazione degli art. 444, 448, 550 e ss. cod. proc. pen., e ravvisa la sentenza del TRIBUNALE viziata da nullità assoluta, se non abnorme, poiché al giudice è preclusa la pronuncia della sentenza di applicazione della pena senza il consenso della pubblica accusa. L'art. 448 cod. proc. pen. consente la reiterazione della richiesta al Giudice del dibattimento, ma in caso di dissenso il medesimo Giudice non può applicare la pena su richiesta, dovendo invece celebrare il dibattimento, e in caso di accertamento della responsabilità provvedere a una riduzione di pena, se ravvisa l'infondatezza del dissenso del P.M.

3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Richiamati gli orientamenti della CORTE costituzionale e del Giudice di legittimità, il P.G. rileva che il TRIBUNALE ha emesso la sentenza di applicazione della pena immediatamente dopo la reiterazione della richiesta, nonostante il dissenso nuovamente espresso dalla pubblica accusa. Precisa che, pur se tale decisione non appare coerente con la regola di procedura stabilita dall'art. 448 co.1 cod. proc. pen. e pur avendo il ricorrente stigmatizzato con ragione l'alterazione del contraddittorio processuale, tuttavia la fattispecie si pone al di fuori delle ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Aggiunge infine che il provvedimento impugnato non sarebbe qualificabile come abnorme, in quanto espressione di un potere attribuito al giudice del dibattimento, seppure irregolarmente esercitato, né, sotto tale ultimo profilo, è stata ipotizzata una stasi processuale in conseguenza dell'atto funzionalmente abnorme.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto 1. Con ragione il P.G. di LECCE censura che il TRIBUNALE abbia deciso sulla richiesta di applicazione della pena, nonostante il dissenso del P.M., senza procedere all'istruttoria dibattimentale, valutando il dissenso medesimo non adeguatamente motivato. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 22695 del 13/05/2008 dep. 05/06/2008 Rv. 240415 imputato Rea) è nel senso che il Giudice del dibattimento deve procedere al dibattimento, poiché questo è l'unico strumento idoneo a fornire gli elementi sulla base dei quali esaminare la posizione del P.M., all'esito del quale potrà, ove ritenuto ingiustificato il dissenso manifestato dalla parte pubblica, valutare la congruità della pena richiesta e applicarla.

In termini ancora più espliciti, per un caso identico a quello in esame cf. Sez. 6 sentenza n. 42374 del 23/10/2009 dep. 04/11/2009 Rv. 245005 imputato D'Angelo: "Il giudice non può delibare sulla richiesta di patteggiamento, rinnovata entro la dichiarazione di apertura del dibattimento per il dissenso espresso dal pubblico ministero, se non all'esito del giudizio, disponendo solo allora degli elementi per valutare se il dissenso sia giustificato o meno". In questo la Cassazione è coerente con la soluzione ermeneutica indicata dalla Corte Costituzionale, secondo cui "l'art. 448 c.p.p., comma 1, ove interpretato nel senso che al giudice del dibattimento è riconosciuto il potere di accogliere la richiesta di patteggiamento in limine litis anche in assenza del consenso del pubblico ministero, si porrebbe in contrasto con la struttura negoziale che caratterizza l'istituto dell'applicazione della pena, in quanto verrebbe ad espropriare il pubblico ministero del suo potere di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta del rito, e sacrificherebbe l'esercizio del suo diritto alla prova in dibattimento" (cf. ordinanza n. 100 del 28 marzo 2003, dichiarativa della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 c.p.p., comma 1 cit., in riferimento all'art. 3 Cost., art. 111 Cost., commi 2 e 4, e art. 112 Cost., nella quale viene richiamata la precedente ordinanza n. 426 del 21 dicembre 2001, che assumeva la disciplina all'esame quale tertium comparationis).

In tale prospettiva, l'art. 448 co. 1 cod. proc. pen. consente al Giudice del dibattimento di emettere immediatamente la sentenza solo quando le parti abbiano rinnovato il loro accordo, in precedenza rigettato dal GIP, o abbiano per la prima volta raggiunto tale accordo, avendo il P.M. modificato il proprio parere, mentre quando - come nel caso in esame - in cui il P.M. ha manifestato (o reiterato) il dissenso rispetto alla richiesta di applicazione della pena, non può negarsi all'organo dell'accusa l'accesso all'istruttoria dibattimentale, poiché solo all'esito il giudice ha il potere di valutare se tale diniego sia ingiustificato.

2. Giova ricordare che - col testo previgente dell'art. 448 cod. proc. pen., anteriore alla riforma del 1999 - la Corte Costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del co. 1 della norma, sollevata con riferimento agli art. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabiliva che solo all'esito del dibattimento il giudice potesse applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi di dissenso del P.M., escludendo il potere del giudice di surrogare ex officio la carenza di uno dei presupposti del rito, quale per l'appunto il consenso del rappresentante della pubblica accusa (ordinanza, 29/03/1993, n. 127).

In epoca più lontana, la Corte Costituzionale aveva ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 77 e 78 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 3, 24, 102 e 111 Cost., nella parte in cui prevedevano il carattere vincolante per il giudice del parere negativo espresso dal P.M. circa l'applicazione della sanzione sostitutiva, rilevando che il dissenso dell'organo pubblico era vincolante per il rito, ma non per il merito, con l'effetto di impedire l'epilogo anticipato del procedimento, ma non l'accoglimento della richiesta dell'imputato all'esito dell'istruttoria dibattimentale (sentenza 30 aprile 1984, n. 120).

Il legislatore del 1999 si è tenuto in linea con quanto tracciato in queste pronunce, le quali individuavano una corretta soluzione di equilibrio fra i contrapposti diritti delle parti e le attribuzioni del giudice, e limitano l'efficacia ostativa del dissenso dell'organo pubblico alla scelta del rito. La diversa soluzione del GIP di LECCE, secondo cui il Giudice ha facoltà di decidere "immediatamente", prescindendo dal consenso del P.M., snatura il fondamento stesso dell'istituto e ne pone in dubbio la tenuta costituzionale, privando l'organo pubblico del potere di scelta del rito accordato all'altra parte, e quindi precludendo a tale organo l'accessibilità ai contraddittorio dibattimentale al fine di dimostrare la fondatezza delle ragioni del proprio dissenso.

3. Sul piano lessicale, l'intervento riformatore del 1999, realizzato con l'interpolazione del testo originario del co. 1 dell'art. 448 cod. proc. pen. e l'introduzione, nel secondo periodo, della previsione della decisione "immediata" ("Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza"), non ha toccato l'ultima parte dello stesso comma 1, secondo cui: "Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado (...) quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dell'imputato".

La norma impedisce di entrare nel merito del motivo posto a sostegno del dissenso, come invece ha fatto il GIP di LECCE, ma si limita alla generica qualifica di 'non giustificato'. Sul piano sistematico, mentre il controllo che il giudice del dibattimento è chiamato a svolgere alla stregua del secondo periodo del co. 1 della norma dell'art. 448 cod. proc. pen. riguarda la "fondatezza" dell'istanza di patteggiamento, cioè la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la conformità alla legge del trattamento richiesto, al contrario il controllo previsto dall'ultima parte dello stesso co. 1, dopo la chiusura del dibattimento, riguarda, fra le altre, le ragioni del dissenso del P.M. che deve risultare "ingiustificato".

Pur se la giustificazione non corretta venga identificata, come è avvenuto nella specie, in un dissenso che il TRIBUNALE ha qualificato privo di riferimenti al fatto, alla qualificazione giuridica e alla pena, lo stesso Giudice non può quindi superare l'ostacolo procedendo 'immediatamente' alla pronuncia della sentenza di applicazione di pena: è certamente singolare che un P.M. motivi il dissenso sulla "mancanza di autorizzazione a pronunciarsi su istanze di patteggiamento rilasciatagli dal(la) (...) Procura della Repubblica", cioè su un dato di ordine organizzativo interno al proprio ufficio ed estraneo alla dinamica processuale, la cui soluzione deve precedere la partecipazione all'udienza.

Un simile dissenso appare in aperta violazione del disposto di cui all'art. 446 co. 6 cod. proc. pen., che impone al P.M. di "enunciare le ragioni" del dissenso stesso. Ma il rimedio a tale obiettiva anomalia non è superare il chiaro dettato di una disposizione, oltre che l'esegesi costituzionale e di legittimità su di essa formata, che esigono prima del dibattimento l'accordo delle parti quale requisito non surrogabile.

4. Come si è detto, il P.G. di questa S.C. ha concluso per il rigetto del ricorso poiché, pur essendosi nella specie alterato il contraddittorio processuale, il vizio censurato dal P.G. della CORTE territoriale non rientra nelle ipotesi di ricorribilità in cassazione di cui all'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., né il provvedimento impugnato è qualificabile come abnorme. Tale conclusione non è condivisibile, alla stregua della consolidata e condivisa giurisprudenza di questa S.C. (cf. da ultimo e fra i tanti, Sez. 3 sentenza n. 23018 del 27/05/2020 dep. 29/07/2020 Rv. 280265 imputato Sgambati) sulla nozione di atto abnorme. Va premesso che l'art. 568 co. 2 cod. proc. pen. sancisce che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art.

28. Su tale disposizione si è articolata l'esegesi di legittimità per elaborare, già nel vigore del precedente codice processuale, la categoria dei provvedimenti c.d. abnormi, in astratto non impugnabili per il principio di tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione, ma tuttavia ricorribili per cassazione.Essa ha lo scopo di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, in presenza di provvedimenti che, pur oggettivamente non impugnabili - come è senza alcun dubbio nel caso in esame, alla stregua del dettato dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., presentino tali anomalie genetiche o funzionali da non essere inquadrabili in alcuno schema legale.

Per essi il ricorso per cassazione costituisce pertanto "lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In assenza di una definizione legislativa, il Giudice di legittimità ha individuato i caratteri dell'abnormità nel fatto che il provvedimento diverge non tanto dalla previsione di determinate norme, bensì dall'intero sistema organico della legge processuale, così da porsi come imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass.

Sez. 3, 9 luglio 1996 P.M. in proc. Cammarata; Cass. 1, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altro, Cass. 6, 19 novembre 1992, Bosca; Cass. 22 giugno 1992, P.M. in proc. Zinno). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass. 3, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;

Cass. 1, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana; Cass. 4, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino e altro). Alla stregua di questi principi, la sentenza di patteggiamento pronunciata dal GIP col dissenso del P.M. prima della celebrazione del giudizio, merita senza alcun dubbio la qualifica di provvedimento abnorme, perché si traduce nell'esercizio di un potere di cui lo stesso GIP è sprovvisto. Mentre invero il GIP pronuncia ai sensi dell'art. 444 co. 2 cod. proc. pen. "se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta", egli non ha alcun potere di delibazione se il P.M. ha manifestato il dissenso: tale potere compete in via esclusiva, ai sensi dell'ultima parte del co. 1 dell'art. 448 cod. proc. pen., al Giudice del dibattimento, dopo la chiusura di quest'ultimo, o nel giudizio di impugnazione, qualora il dissenso si sia mostrato privo di giustificazione.

Pertanto, il primo e più evidente profilo di abnormità è nella specie riscontrabile nell'assoluta carenza di potere del GIP a decidere immediatamente sul patteggiamento col dissenso del P.M., poiché tale decisione spetta ad altro Giudice, quello del dibattimento, e all'esito di quest'ultimo.Si aggiunga che nella fase antecedente alla celebrazione del giudizio una opzione come quella operata dal GIP di LECCE trasforma un istituto la cui operatività esige l'accordo fra l'imputato e la pubblica accusa, e la successiva verifica del Giudice, in un atto unilaterale del primo, convalidato dal Giudice.

È uno stravolgimento sistemico, certamente avulso dagli schemi normativi, non assimilabile a quegli atti che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass., Sez. II, 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno): esso attiene al profilo strutturale dell'applicazione di pena su richiesta, poiché per la sua singolarità si pone fuori del sistema organico della legge processuale. Ne consegue, come detto, l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al TRIBUNALE di LECCE.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli att