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Sentenza — n. 33548/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33548/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33548/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Capizzi Leonardo, a seguito di ordinanza del 01/11/2021 con la quale gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere, veniva tratto in arresto in data 03/11/2020. Il Pubblico ministero presentava conseguentemente richiesta di giudizio immediato in data 05/01/2021. Il G.i.p. in data 19/01/2021 emetteva decreto, ex art. 455 cod. proc. pen., con il quale disponeva giudizio immediato. L'indagato, ex art. 458 cod. proc. pen., presentava istanza di rito abbreviato condizionato al proprio esame in data 28/01/2021. In data 03/02/2021 veniva fissata udienza camerale ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen., per il giudizio abbreviato da tenersi in data del 07/04/2021.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. proc. pen, art. 458 cod. proc. pen, art. 441-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 33548/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il G.i.p. di Caltanissetta nell'adottare il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo del costante principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone, sicché è abnorme l'ordinanza con cui viene revocata l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035-01, Sez. 6, n.17716 del 17/04/2014, Russello, Rv. 259344-01, Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, P.m. c. Bujor, Rv. 246645-01, Sez. 3, 9921 del 12/11/2014, Majouri, Rv. 246326-01, Sez. 6, n. 21168 del 28/03/2007, Argese, Rv. 237081-01).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale revisione della sentenza penale revoca della licenza condurre legittimità della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. proc. pen
in data 19/01/2021 emetteva decreto, ex art. 455 cod. proc. pen., con il quale disponeva giudizio immediato.
art. 458 cod. proc. pen
L'indagato, ex art. 458 cod. proc. pen., presentava istanza di rito abbreviato condizionato al proprio esame in data 28/01/2021.
art. 441-bis cod. proc. pen
U., che hanno da tempo affermato che l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata, salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di CALTANISSETTAavverso il provvedimento del 07/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Capizzi Leonardo, a seguito di ordinanza del 01/11/2021 con la quale gli era stata applicata la custodia cautelare in carcere, veniva tratto in arresto in data 03/11/2020. Il Pubblico ministero presentava conseguentemente richiesta di giudizio immediato in data 05/01/2021. Il G.i.p. in data 19/01/2021 emetteva decreto, ex art. 455 cod. proc. pen., con il quale disponeva giudizio immediato. L'indagato, ex art. 458 cod. proc. pen., presentava istanza di rito abbreviato condizionato al proprio esame in data 28/01/2021. In data 03/02/2021 veniva fissata udienza camerale ex art. 458, comma 2, cod. proc. pen., per il giudizio abbreviato da tenersi in data del 07/04/2021.

2. Con provvedimento del 07/04/2021, emesso ad esito di udienza camerale, il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, a seguito della richiesta proposta da Capizzi Leonardo per il tramite del proprio difensore Avv. Meli, revocava il rito abbreviato richiesto "perché non ancora ammesso", disponendo conseguentemente il giudizio immediato dinnanzi al Tribunale in composizione collegiale.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Caltanissetta, chiedendo l'annullamento del provvedimento del G.i.p. del 07/04/2021 in quanto abnorme. 3.1. Con un unico articolato motivo di ricorso il Pubblico Ministero ha dedotto l'abnormità c.d. strutturale del provvedimento del G.i.p. atteso che la disposta revoca del giudizio abbreviato - già ammesso, al di fuori dei casi eccezionalmente previsti dall'art. 441-bis, comma 4, cod. proc. pen. - deve essere ritenuto atto non previsto, né consentito dal codice di rito.

Il provvedimento in questione, dunque, pur non provocando una stasi del procedimento, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento processuale, anche considerato il costante orientamento della Corte di cassazione, che in diverse decisioni ha evidenziato il principio di diritto secondo il quale la richiesta di giudizio abbreviato, quando sia stata presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata fino al momento della fissazione dell'udienza per l'ammissione del procedimento speciale, costituendo tale istanza espressione di un diritto potestativo, la cui revoca non può che avvenire fino al momento in cui la stessa non abbia prodotto i suoi effetti tipici. (Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017, Medina, Rv. 270563-01, Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263708- 01, Sez. 4, n. 19528 del 28/03/2008, Gjieta, Rv. 239764-01, Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, P.m. c.

Bujor, Rv. 256645-01) 4. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando il principio pronunciato da Sez. 5, n. 15691 del 04705/2020, Trupo, Rv. 279165-01, osservando come nonostante l'irritualità del provvedimento non ricorra un'ipotesi di stasi procedimentale e dunque una abnormità dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.

2. Il G.i.p. di Caltanissetta nell'adottare il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo del costante principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "La richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo dispone, sicché è abnorme l'ordinanza con cui viene revocata l'ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle eccezionali ipotesi di cui all'art. 441-bis cod. proc. pen." (Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035-01, Sez. 6, n.17716 del 17/04/2014, Russello, Rv. 259344-01, Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, P.m. c. Bujor, Rv. 246645-01, Sez. 3, 9921 del 12/11/2014, Majouri, Rv. 246326-01, Sez. 6, n. 21168 del 28/03/2007, Argese, Rv. 237081-01).

3. Tale orientamento costante ha chiarito che la L. n. 479 del 1999 ha ridisegnato in modo significativo la struttura del giudizio abbreviato, quale era delineata negli artt. 438 e 443 cod. proc. pen., trasformandone radicalmente i presupposti e gli schemi procedurali, sicché l'istituto del giudizio abbreviato si configura come un vero e proprio diritto dell'imputato, con la conseguenza che, una volta avanzata la relativa richiesta, il giudice è tenuto a disporre con ordinanza siffatto giudizio (art. 438, comma 4, cod. proc. pen.), essendo a lui riservato esclusivamente il potere di integrazione probatoria ex officio, quando ritenga di non poter decidere "allo stato degli atti".

Si è quindi specificato che l'instaurazione del giudizio abbreviato è, pertanto, rimessa all'iniziativa esclusiva dell'imputato, che ne è divenuto l'unico arbitro, in quanto il Pubblico ministero non può opporsi alla richiesta di giudizio semplificato ed il Giudice, dal canto suo, non può ne' valutare se il processo sia effettivamente suscettibile di definizione "allo stato degli atti", ne', in caso negativo, rigettare la richiesta, in quanto la completezza delle prove può essere in ogni caso assicurata dal potere integrativo del giudice stesso.

A quest'ultimo è, invece, consentito di rigettare la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato soltanto quando essa risulti "condizionata" ad un'integrazione probatoria che non sia necessaria ai fini della decisione ne' "compatibile con le finalità di economia processuale" proprie del rito alternativo.

4. La fattispecie in esame trova i suoi punti di riferimento negli artt. 438, comma 4, cod. proc. pen., e 458, comma 2, cod. proc. pen. Dunque, richiamando l'interpretazione letterale della norma, si può affermare che l'ordinanza - decreto, disciplinata dall'art. 438, comma 4, cod. proc. pen., è un atto di natura complessa, con il quale il giudice, da un lato, valuta i presupposti di ammissibilità del rito e, dall'altro, adotta i provvedimenti conseguenti, quali la fissazione della relativa udienza. L'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce, a sua volta, che, se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza.

Ne consegue che la fissazione dell'udienza disciplinata dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. deve essere interpretata come atto introduttivo del rito abbreviato, già preceduto da un vaglio di ammissibilità della richiesta, di cui costituisce il naturale sviluppo logico e giuridico, sicché il provvedimento adottato ai sensi ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. costituisce un atto complesso, con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta formulata dall'imputato, cui sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, valuta l'ammissibilità dell'istanza e, dopo un apprezzamento positivo dei presupposti, fissa la relativa udienza.

All'esito della pronuncia dell'ordinanza di accoglimento della richiesta, il giudizio abbreviato può dirsi iniziato.

5. Proprio perché introduttiva del rito, l'ordinanza con la quale viene ammesso il giudizio abbreviato non è revocabile, fatti salvi i casi disciplinati dall'art. 441- bis cod. proc. pen., qualificabili come fattispecie di diritto potestativo dell'imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253212-01), essendo riconosciuta esclusivamente a quest'ultimo, in presenza dei presupposti fissati dalla legge, la facoltà di revocare la richiesta di ammissione al giudizio semplificato, in precedenza formulata. Ciò posto, sono da ritenere esorbitanti da qualsiasi schema processuale sia l'ordinanza del G.i.p. di revoca del provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato condizionato, sia il successivo decreto di giudizio immediato, nonché tutti gli atti conseguenti (Sez. 6, n. 33908 del 17/06/2017, Medina, Rv. 237081-01, Sez. 6, n. 20803 del 29/03/217, Hotova, Rv. 269892-01, Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263780-01, Sez. 4, n. 19528 del 28/03/2008, Gjieta, Rv. 239764-01).

6. La Procura generale, nel concludere nel senso del rigetto, ha richiamato Sez. 5, n. 15691 del 04705/2020, Trupo, Rv. 279165-01. Occorre, tuttavia, considerare la diversità della fattispecie esaminata; difatti, contrariamente al caso oggetto di ricorso, l'indagato intendeva essere giudicato con rito abbreviato incondizionato ed è invece stato il giudice a revocare di sua iniziativa il rito, senza essere in ciò affatto compulsato dall'indagato, ad esito della produzione di consulenza tecnica di parte indicata come "memoria tecnica", che è stata invece ritenuta ed considerata dal giudice delle indagini preliminari come una nuova richiesta di rito abbreviato, ma "condizionato", che veniva come tale respinto, avendo il giudice ritenuto tale attività non necessaria al fine della decisione.

Tale decisione, nonostante la difesa avesse precisato che la richiesta di acquisizione della consulenza tecnica non mutasse l'istanza di definizione del processo con il rito abbreviato incondizionato, ha determinato un fraintendimento nei confronti dell'imputato che interrogato dal giudice quanto al voler rinunciare o meno alla produzione dichiarava di voler rinunciare all'abbreviato semplice. La Corte ha evidenziato come il giudice avesse male interpretato la situazione relativa alla produzione della consulenza tecnica ed ha ribadito i principi consolidati sopra richiamati anche in relazione al disposto delle Sez.

U., che hanno da tempo affermato che l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata, salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253212-01). Confermato, dunque, l'orientamento secondo il quale ricorre un atto complesso nell'ammettere l'imputato al rito abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato, non revocabile, la Corte ha chiarito l'equivoco nel quale era caduto il giudice ritenendo che la produzione di documentazione tecnica integrasse un'istanza di modificazione del rito per poi proseguire, a seguito del rigetto della ritenuta richiesta di modifica, con un nuovo decreto di giudizio immediato con rinvio dinnanzi al Tribunale.

È stato quindi ribadito il diritto dell'imputato, erroneamente sottoposto a giudizio dinnanzi al Tribunale, a poter ottenere la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato. La lettura del caso concreto, la diversità della situazione affrontata, e la piena conferma dei principi in materia sopra riportati, evidenzia come la sentenza sia stata richiamata pur essendo relativa a caso specifico e diverso, ma non possa essere ritenuta un principio applicabile nel presente giudizio; né è indicativa di un diverso e contrastante principio di diritto da ritenere in difformità con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità sul tema, essendo posto a soluzione di una specifica e particolarissima fattispecie.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta per la prosecuzione del giudizio. Così deciso il 16 luglio 2021. Il Consiglie