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Sentenza — n. 33547/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33547/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33547/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta ricorre per cassazione, denunciandone l'abnormità, nei confronti dell'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale nella parte in cui, in accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla p.o., ha disposto che nei confronti di Tuzzolino Giuseppe, nei cui confronti si procede per il delitto di calunnia, si iscriva nel registro delle notizie di reato anche il delitto di tentata estorsione (in relazione al quale evidenzia come abbia già proceduto l'A.G. di Gela pervenendo ad un provvedimento di archiviazione), svolgendo le indicate indagini nel termine di quattro mesi. 1.2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 31/5/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante l'assenza di profili di abnormità. 1.3. Alle stesse conclusioni perviene anche il difensore e procuratore speciale delle persone offese (Luca Rocco e Luca Salvatore) nella memoria di replica pervenuta il 9/7/2021.

Regesto Legislator

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art. 409 cod. proc. pen, art. 414 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33547/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Siffatti provvedimenti costituirebbero, infatti, un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente relativamente allo svolgimento delle indagini e al conseguente esercizio dell'azione penale. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposta ad indagini determina, in particolare, una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo questo destinatario dell'avviso ex art. 409, comma 1, cod. proc. pen., e non avendo egli partecipato all'udienza camerale. Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico dell'indagato fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione.

Parole chiave

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tentata estorsione promovimento della prostituzione pubblica istigazione a delinquere proroga della carcerazione preventiva atto sessuale con un detenuto promozione dell'accusa penale

Disposizioni normative citate

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art. 409 cod. proc. pen
Deve, infatti, premettersi che l'intero meccanismo previsto dall'art. 409 cod. proc. pen.
art. 414 cod. proc. pen
L'adozione del decreto di archiviazione determina, infatti, una preclusione allo svolgimento di nuove indagini con necessità di previa adozione del decreto di riapertura ex art. 414 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DICALTANISSETTA nel procedimento a carico di: TUZZOLINO GIUSEPPE nato a AGRIGENTO il 19/04/1980 inoltre: LUCA SALVATORE LUCA ROCCO avverso l'ordinanza del 31/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Caltanissetta ricorre per cassazione, denunciandone l'abnormità, nei confronti dell'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale nella parte in cui, in accoglimento dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla p.o., ha disposto che nei confronti di Tuzzolino Giuseppe, nei cui confronti si procede per il delitto di calunnia, si iscriva nel registro delle notizie di reato anche il delitto di tentata estorsione (in relazione al quale evidenzia come abbia già proceduto l'A.G. di Gela pervenendo ad un provvedimento di archiviazione), svolgendo le indicate indagini nel termine di quattro mesi. 1.2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 31/5/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante l'assenza di profili di abnormità. 1.3. Alle stesse conclusioni perviene anche il difensore e procuratore speciale delle persone offese (Luca Rocco e Luca Salvatore) nella memoria di replica pervenuta il 9/7/2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato. 2.1. Deve, infatti, premettersi che l'intero meccanismo previsto dall'art. 409 cod. proc. pen. è finalizzato a favorire l'allargamento dell'orizzonte investigativo su impulso del giudice per le indagini preliminari, il quale può ordinare l'iscrizione nel registro degli indagati di nuovi soggetti o di nuovi reati a carico dei soggetti per i quali già si procede. In particolare, le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 28/11/2013, n. 4319 del 2014, Rv. 257786) hanno affermato che esorbitano dai poteri del giudice per le indagini preliminari e costituiscono, pertanto, atto abnorme, sia l'ordine di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., nei confronti di persona non indagata, sia il medesimo ordine riferito all'indagato per fatti diversi da quelli per i quali il pubblico ministero abbia chiesto l'archiviazione.

Siffatti provvedimenti costituirebbero, infatti, un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente relativamente allo svolgimento delle indagini e al conseguente esercizio dell'azione penale. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposta ad indagini determina, in particolare, una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo questo destinatario dell'avviso ex art. 409, comma 1, cod. proc. pen., e non avendo egli partecipato all'udienza camerale. Ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico dell'indagato fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione.

In tale ipotesi, infatti, l'ordine di imputazione coatta preclude al pubblico ministero la possibilità di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini (ex multis, Sez. 5, 19/6/2014, n. 46135, rv. 262140). Non costituisce, invece, atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fatti che emergano a suo carico in conseguenza delle indagini già espletate. Tale ordine risulta, infatti, compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini cui fa riferimento, nel suo complesso, l'art. 409 cod. proc. pen., perché l'attività di indagine presuppone la necessaria iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art.335 cod. proc. pen.

E, per le stesse ragioni, l'iscrizione relativa a nuovi fatti di reato può anche riguardare soggetti già indagati (Sez. 3, 11/11/2014, n. 5924, Rv. 262388; Sez. 3, n. 12470 del 2015, dep. 2016, Rv. 266471). 2.2. Sfugge, parimenti, a censure di abnormità il provvedimento impugnato nella parte in cui l'ordine di iscrizione avrebbe riguardato un'ipotesi di reato (tentata estorsione) per la quale ha già proceduto altra autorità giudiziaria (Gela) le cui indagini si sono concluse con il decreto di archiviazione ed in relazione alla quale sussisterebbe anche l'incompetenza per territorio determinata da connessione del GIP che ha emesso il provvedimento impugnato (l'ipotesi estorsiva per la quale è stata ordinata la nuova iscrizione, infatti, sarebbe commessa a Gela, mentre la calunnia, reato meno grave, sarebbe consumata a Caltanissetta, con conseguente competenza ex art. 16, comma 1, cod. pen., all'A.G. di Gela).

L'adozione del decreto di archiviazione determina, infatti, una preclusione allo svolgimento di nuove indagini con necessità di previa adozione del decreto di riapertura ex art. 414 cod. proc. pen. soltanto allorché si tratti di procedimenti instaurati innanzi alla stessa autorità giudiziaria. Peraltro, la prospettata incompetenza, non ancora dichiarata, non determina alcuna preclusione per il pubblico ministero all'adempimento imposto con l'ordinanza ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., né tantomeno una stasi processuale, prevedendo l'ordinamento processuale appositi strumenti di denuncia e rilevabilità dell'incompetenza in tutte le fasi processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Così deciso, il 16/7/2021. Il consigliere estensore Il Presi