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Sentenza — n. 33546/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33546/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33546/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con ordinanza in data 27/01/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di STEMA Agron Ramazzan contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal TRIBUNALE di PARMA in data 14/06/2012, ritenendo i relativi motivi privi di specificità.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen; Sentenza — n. 33546/2021 — snpen · Corte di Cassazione: II. 12 i.ektre ta L. t>r alsrdEw4 . propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

Parole chiave

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reati penali gravi danneggiamento aggravamento della servitù caso grave aggravamento dello stato anteriore altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
1 dell'art. 635 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STEMA AGRON RAMAZZAN nato il 01/04/1972 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con ordinanza in data 27/01/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di STEMA Agron Ramazzan contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal TRIBUNALE di PARMA in data 14/06/2012, ritenendo i relativi motivi privi di specificità.

4) II. 12 i.ektre ta L. t>r alsrdEw4 . propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.

c) con riferimento agli art. 568, 581 e 591 co. 2 cod. proc. pen. perché il Collegio felsineo avrebbe erroneamente applicato le norme sull'appello come modificate dalla legge n. 103/2017, mentre l'atto di impugnazione risale al 2012, quando tali disposizioni non erano ancora operative. Aggiunge che la CORTE medesima: allorché ha fatto riferimento alla pronuncia delle SSUU di questa S.C. n. 8825/2016 dep. 2017 rv 268822, non avrebbe tenuto conto che l'onere di specificità a carico dell'impugnante deve essere proporzionato al tenore del provvedimento impugnato, che nella specie è stato assai sintetico;- avrebbe comunque dovuto dichiarare, anche d'ufficio, estinti per prescrizioni i reati di cui alla sentenza di condanna; - per le statuizioni civili avrebbe dovuto considerare l'intervenuta depenalizzazione del reato di danneggiamento non aggravato, che nelle more era stato depenalizzato; - avrebbe omesso di valutare sia il collegamento fra le statuizioni civili e la sospensione della pena, sia l'applicabilità ex officio dell'indulto, poiché il fatto risale a prima del 2/05/2006.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso, poiché l'ordinanza impugnata spiega perché l'atto di appello era privo di specifici motivi, in correlazione alla sentenza impugnata.

2. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio poiché la contravvenzione contestata al capo a) è estinta per prescrizione, mentre l'illecito di cui al capo b) è stato depenalizzato, con conseguente revoca delle statuizioni civili. A tale esito si perviene considerando che: la consumazione dei reati risale al 6/01/2006. Tenuto conto dell'intervenuta interruzione del termine di prescrizione, che fa individuare il termine massimo in cinque anni, e dei periodi di sospensione del decorso del termine medesimo, dalla sentenza di primo grado quantificati complessivamente in un anno e 8 mesi, deve ritenersi che la contravvenzione sub a) si sia estinta alla data del 6/09/2012, mentre il provvedimento della CORTE territoriale è sopraggiunto il 27/01/2021.

Né l'appello né il ricorso contengono la rinuncia dell'imputato alla prescrizione, e questo determina la immediata declaratoria della causa estintiva, con annullamento senza rinvio, mentre la rinuncia avrebbe comportato il rinvio in appello, qualora i relativi motivi fossero stati ritenuti a mmissibili; il reato sub b) è depenalizzato, poiché la nuova formulazione del danneggiamento, dopo la sostituzione di esso a seguito dell'art. 2 co. 1 lett. I) d. Lgvo n. 7/2016, contiene la punizione per condotte che erano aggravate secondo l'originaria stesura della norma antecedente alla riforma.

L'imputazione, non rettificata nel corso del giudizio, fa invece esplicito riferimento, col richiamo letterale al co. 1 dell'art. 635 cod. pen. previgente, alla fattispecie non aggravata, che oggi non è più prevista dalla legge come reato. Né soccorre nell'imputazione medesima alcuna contestazione in fatto di profili di condotta che all'epoca integravano aggravanti, e oggi sono elementi costitutivi del delitto; - vanno revocate le statuizioni civili, poiché (non essendosi l'appello pronunciato sul punto) la sentenza del TRIBUNALE, pur facendo riferimento ai 'capi della rubrica', sembra correlare i danni patiti dalle parti civili costituite agli "episodi delittuosi (...) attuati dall'imputato a danno delle parti offese", e quindi specificamente al danneggiamento, che al momento della contestazione costituiva delitto.

Costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (per tutte Sez. U sentenza n. 46688 del 29/09/2016 dep. 07/11/2016 Rv. 267884 imputati Schirru e altro) che "in caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell' impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato sub a) è estinto per prescrizione e quello di cui al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Revoca le statuizioni civili. Così deciso a Roma il giorno 16/07/2021 Il consigliere estensore Il Preside Al,redo M