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Sentenza — n. 33545/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33545/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33545/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa il 03/12/2020 il G.i.p. del Tribunale di Latina, a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna proposta da Gorghiu Alexandru e Dmytryshyn Inna, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis, cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca del decreto penale di condanna.

Regesto Legislator

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art. 464 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 444 c.p; Sentenza — n. 33545/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale ha correttamente richiamato il principio affermato da questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U., n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910-01), che qui si intende ribadire, secondo il quale è affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto- reato dopo l'emissione del decreto, né revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti.

Parole chiave

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accesso al fondo ampliamento dell'espropriazione inosservanza del termine perentorio impugnazione della cancellazione impugnazione di decisioni amministrative illecita violenza

Disposizioni normative citate

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art. 464 cod. proc. pen
in relazione al disposto dell'art. 464 cod. proc. pen., richiamando il principio di diritto affermato dalle Sez.
art. 129 cod. proc. pen
230531-01, secondo il quale l'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 c.p
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di ROMAavverso la sentenza del 03/12/2020 del G.i.p. del Tribunale di LATINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 03/12/2020 il G.i.p. del Tribunale di Latina, a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna proposta da Gorghiu Alexandru e Dmytryshyn Inna, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis, cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente revoca del decreto penale di condanna.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il Procuratore generale ha dedotto violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al disposto dell'art. 464 cod. proc. pen., richiamando il principio di diritto affermato dalle Sez. U. n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910-01; la sentenza pronunziata dal G.i.p., successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, è affetta da abnormità genetica o funzionale, poiché il giudice è vincolato in tale fase all'adozione dei soli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen. e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto reato dopo l'emissione del decreto penale di condanna, né revocarlo al di fuori dei casi tassativamente previsti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Procuratore generale ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) in relazione al disposto dell'art. 157 e seguenti del cod. pen., attesa l'erronea considerazione dell'intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione, sia tenuto conto della data di accertamento del fatto (25/02/2015) rispetto alla quale il termine massimo di prescrizione deve essere individuato nella data del 25/08/2022, che quanto al termine intermedio pari ad anni sei, neanche indicato nella motivazione della sentenza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Latina per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Procuratore Generale ha correttamente richiamato il principio affermato da questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U., n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910-01), che qui si intende ribadire, secondo il quale è affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto- reato dopo l'emissione del decreto, né revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti.

I Il principio affermato si pone sulla scia dell'insegnamento di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230531-01, secondo il quale l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice - ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Ne consegue che soltanto la disposizione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. con procedura "de plano", ma si tratta di eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall'assenza di contraddittorio (soltanto eventuale, in caso di opposizione) per il provenire la richiesta dal Pubblico Ministero, senza la partecipazione di altri soggetti processuali.

Una volta che il giudice ha emesso il decreto di condanna, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, le successive fasi sono rigidamente scandite dalla procedura dettata dal codice in relazione alle scelte fatte dal condannato: in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. o di oblazione (art. 464 cod. proc. pen.); in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto di condanna (art. 46,1 comma 5, cod. proc. pen.).

Dunque, quando il decreto di condanna sia stato emesso, il giudice per le indagini preliminari è spogliato di poteri decisori sul merito dell'azione penale, incombendo sullo stesso, ove sia proposta opposizione, esclusivamente poteri-doveri di propulsione processuale, obbligati nell'an e nel quomodo, con la sola eccezione rappresentata dalla decisione sulla eventuale domanda di oblazione (così in motivazione la cit. Sez. U, Zedda, conforme di recente Sez. 2, n. 22158 del 16/01/2019, PG c. Conterosito, Rv. 276534-01). La sentenza impugnata, pur rientrando nel novero dei provvedimenti adottabili dal giudice per le indagini preliminari investito del decreto di condanna, è stata emessa al di là delle ipotesi previste e, quindi, in carenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo.

In tal senso, questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che: "È affetta da abnormità la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, poiché il giudice in tale fase è vincolato all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato". (Sez. 3, n. 46940 del 28/09/2016, Russo, Rv. 268061-01).

3. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al G.i.p. Tribunale di Latina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Latina per il giudizio. Così deciso il 16 luglio 2021. Il Consigliere estensore Marzia Minu òk. urtur og• Il Presi nte G