Sentenza — n. 33544/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa CORTE di APPELLO di ROMA, con ordinanza in data 18/03/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di DI BISCEGLIA Marco contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal TRIBUNALE di VELLETRI in data 3/02/2020, ritenendolo tardivo. DI BISCEGLIA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33544/2021 — snpen · Corte di Cassazione: DI BISCEGLIA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIA MARCO nato a ROMA il 06/11/1968 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con ordinanza in data 18/03/2021, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di DI BISCEGLIA Marco contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal TRIBUNALE di VELLETRI in data 3/02/2020, ritenendolo tardivo. DI BISCEGLIA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett.
b) e lett.
c) con riferimento agli art. 544 co. 3 lett. c), 585 co. 1 lett.
c) e co. 2 lett.
c) cod. proc. pen. perché il calcolo dei termini effettuato dal Collegio di appello avrebbe errato, e l'impugnazione sarebbe invece stata tempestiva. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame. I 2. Il ricorso è fondato e va accolto. La ragione posta a base dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello della CORTE territoriale sta nella circostanza che l'atto di impugnazione risulta spedito con raccomandata il 18/09/2020, oltre il termine di 45 giorni previsto dagli art. 585, co. 1 lett.
c) e 544 co. 3 cod. proc. pen., che sarebbe scaduto in data 14/09/2020. Tuttavia, come ha sottolineato il ricorrente, e come condiviso dal P.G., il termine iniziale utile ai fini della impugnazione deve identificarsi nella data del 5/07/2020, non in quella, ritenuta dalla CORTE, del 30/06/2020, con la conseguenza che l'appello non è tardivo, poiché il termine ultimo è scaduto il 19/09/2020, e l'appello è stato inoltrato il 18/09/2020. Premesso che l'art. 83 co. 2 D.L. n. 18/2020 ha sospeso il decorso dei termini processuali dal 9/03 all'11/05/2020 e ha stabilito che tale sospensione include anche l'adozione dei provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, va detto che, poiché il deposito della motivazione avrebbe dovuto essere effettuato nel periodo di sospensione, la scadenza del termine a quo per proporre l'impugnazione doveva individuarsi alla data del 5/07/2020: a essa si perviene sommando alla scadenza dei 90 giorni dal 3/02/2020, giorno della pronuncia in primo grado, e cioè al 3/05/2020, i 63 giorni della 'sospensione Covid', e quindi - ancora - il periodo di sospensione feriale dal 1 0 al 31 agosto 2020.
Ne consegue, come detto, l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla CORTE romana.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla CORTE di APPELLO di ROMA per il giudizio. Così deciso a Roma il giorno 16/07/2021 Il consigliere estensore Il Presii nte Alfriedo