Sentenza — n. 33543/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FIORANI GIANNI nato a CENTO il 22/02/1977 FIORANI ALBERICO nato a TOLENTINO il 07/11/1950 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33543/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Dall'esame del verbale di udienza del 29/10/2020 risulta che il giudice di primo grado deliberò la decisione con motivazione contestuale. Pertanto, l'appello della sentenza, per come rilevato dall'ordinanza impugnata, avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi del disposto di cui all'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., entro 15 gg. dalla deliberazione della decisione e perciò entro il giorno 13/11/2020 e non il 17/11/2020 (un refuso, infatti, deve ritenersi il richiamo in motivazione al "tenuto conto della sospensione feriale", istituto che non viene in discorso nel caso in esame).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FIORANI GIANNI nato a CENTO il 22/02/1977 FIORANI ALBERICO nato a TOLENTINO il 07/11/1950 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Alberico e Gianni Fiorani ricorrono per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza della Corte di appello di Ancona con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Macerata con cui i ricorrenti sono stati condannati in ordine al delitto di truffa in concorso, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. Al riguardo, deducono la nullità dell'ordinanza impugnata per errore materiale e per violazione ed erronea applicazione della legge penale. In particolare, la discrasia esistente tra la data di udienza (1'8/10/2020) riportata nell'intestazione della sentenza di primo grado e quella del 29/10/2020 apposta all'esito del provvedimento ed indicata quale data di deposito avrebbe determinato la nullità della sentenza appellata e dell'ordinanza emessa dalla Corte di merito (e, dunque, la tempestività dell'appello proposto in data 17/11/2020).
2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 4/6/2021, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato. Dall'esame del verbale di udienza del 29/10/2020 risulta che il giudice di primo grado deliberò la decisione con motivazione contestuale. Pertanto, l'appello della sentenza, per come rilevato dall'ordinanza impugnata, avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi del disposto di cui all'art. 544, comma 1, cod. proc. pen., entro 15 gg. dalla deliberazione della decisione e perciò entro il giorno 13/11/2020 e non il 17/11/2020 (un refuso, infatti, deve ritenersi il richiamo in motivazione al "tenuto conto della sospensione feriale", istituto che non viene in discorso nel caso in esame).
Nessuna nullità poi può conseguire nella sentenza appellata dall'erronea indicazione nell'intestazione di una data diversa da quella in cui si è tenuta udienza. In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione della data, palesemente erronea, in calce alla sentenza fosse un errore materiale evidenziato e corretto dalla data della udienza di trattazione, segnata a margine della sentenza - Sez. 3, n. 19156 del 2017, dep. 2018, Rv. 273196).
Peraltro, nel caso in esame, nella stessa intestazione della sentenza si rinviene, nel margine, l'indicazione della data corretta della deliberazione ("Reg. Sent n. 1132/20 del 29/10/2020") e del deposito contestuale ("data del deposito 29/10/2020)". Di tal ché l'errore materiale contenuto in una parte dell'epigrafe della sentenza non incide sull'intempestività dell'appello.4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna ex lege dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di manifesta infondatezza rilevati.
5. La natura non complessa della questione oggetto dei ricorsi consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso, il 16/7/2021. Il consigliere estensore Il Presid t Giovanni Ari Geppino Jao