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Sentenza — n. 33542/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33542/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33542/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bruno Maurizio ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza del GIP del Tribunale di Cosenza (in data 18/12/2020) che ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti in ordine ai reati contestati, disponendo, ai sensi dell'art. 644, comma 6, cod. pen., la confisca della somma di C 15.550,00, indicandola come corrispondente al valore degli interessi usurari relativi ai reati per cui è intervenuta condanna. Al riguardo, premesso che la misura di sicurezza non faceva parte dell'accordo posto a base della richiesta di applicazione della pena, il ricorrente deduce, con particolare riferimento ai delitti di cui ai capi 31) e 32), l'erronea applicazione degli artt. 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen., nonché il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento, con riguardo all'esatta determinazione del quantum confiscabile, stabilito sulla scorta dell'importo indicato nel capo di imputazione e non, invece, tenendosi conto delle successive acquisizioni di carattere distonico, tra le quali le s.i. della stessa p.o.

Regesto Legislator

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artt. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33542/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 3.1. Osserva preliminarmente il Collegio che la confisca non ha costituito oggetto dell'accordo delle parti e, dunque, la relativa statuizione non soffre dei limiti alle impugnazioni previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (SU., n. 21368 del 2019, dep. 2020, Rv. 279348- 05). Deve ancora ricordarsi che l'art. 644, ult. comma, cod. pen. nel prevedere la confisca del profitto del reato "ovvero di somme di danaro ... per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari .., intende impedire qualsiasi arricchimento patrimoniale correlato immediatamente alla condotta illecita.

Parole chiave

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calcolo degli interessi usura calcolo del pignoramento deduzione degli interessi passivi impiego illecito di valori patrimoniali realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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artt. 445 cod. proc. pen
Al riguardo, premesso che la misura di sicurezza non faceva parte dell'accordo posto a base della richiesta di applicazione della pena, il ricorrente deduce, con particolare riferimento ai delitti di cui ai capi 31) e 32), l'erronea applicazione degli artt. 445 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO MAURIZIO nato a COSENZA il 16/06/1968 avverso la sentenza del 18/12/2020 del GIP TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Bruno Maurizio ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza del GIP del Tribunale di Cosenza (in data 18/12/2020) che ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti in ordine ai reati contestati, disponendo, ai sensi dell'art. 644, comma 6, cod. pen., la confisca della somma di C 15.550,00, indicandola come corrispondente al valore degli interessi usurari relativi ai reati per cui è intervenuta condanna. Al riguardo, premesso che la misura di sicurezza non faceva parte dell'accordo posto a base della richiesta di applicazione della pena, il ricorrente deduce, con particolare riferimento ai delitti di cui ai capi 31) e 32), l'erronea applicazione degli artt. 445 cod. proc. pen. e 644 cod. pen., nonché il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento, con riguardo all'esatta determinazione del quantum confiscabile, stabilito sulla scorta dell'importo indicato nel capo di imputazione e non, invece, tenendosi conto delle successive acquisizioni di carattere distonico, tra le quali le s.i. della stessa p.o.

In particolare, il giudice, assume il ricorrente, non avrebbe dovuto considerare quale vantaggio anche il capitale versato in più occasioni pari a C 7.000,00 e tenere conto dell'interruzione dei pagamenti degli interessi al mese di gennaio 2018, secondo la stessa ricostruzione della parte lesa sì da potersi calcolare a titolo di interessi usurari e di incremento patrimoniale la sola somma di C 5.600,00.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 7/6/2021, ritenendo fondato il ricorso, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della misura di sicurezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. 3.1. Osserva preliminarmente il Collegio che la confisca non ha costituito oggetto dell'accordo delle parti e, dunque, la relativa statuizione non soffre dei limiti alle impugnazioni previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (SU., n. 21368 del 2019, dep. 2020, Rv. 279348- 05). Deve ancora ricordarsi che l'art. 644, ult. comma, cod. pen. nel prevedere la confisca del profitto del reato "ovvero di somme di danaro ... per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari .., intende impedire qualsiasi arricchimento patrimoniale correlato immediatamente alla condotta illecita.

Il provvedimento ablativo può, quindi, riguardare l'ammontare degli interessi, ma non il capitale versato che ha comportato una perdita patrimoniale e non certo un arricchimento.Al riguardo, questa Corte ha affermato che, in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell'effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2, n. 23132 del 2018, Rv. 272883;

Sez. 2, n. 45642 del 2015, Rv. 265033). Il giudice del patteggiamento, in merito alla misura di sicurezza non concordata, non può limitarsi a quel controllo sommario e di legalità prescritto per il negozio giuridico perfezionato tra le parti processuali, ma deve esercitare il suo ordinario potere discrezionale sulla base del materiale probatorio nella sua disponibilità fornendone adeguata motivazione. 3.2. Nel caso di specie, deve prendersi atto, sulla base degli atti di indagine allegati dal ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che il giudice ha operato un mero calcolo aritmetico basato sull'imputazione senza tenere conto delle stesse emergenze acquisite in ordine all'entità dei prestiti erogati e delle risultanze delle stesse dichiarazioni della persona offesa che, effettivamente, incidono sull'esatta quantificazione dell'ammontare dell'illecito arricchimento prevedendone una quantificazione più favorevole al ricorrente.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata limitatamente all'esatta determinazione della misura di sicurezza della confisca, con rinvio al GIP del Tribunale di Cosenza per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Cosenza. Così deciso, il 16/7/2021. Il consigliere estensore Il P